TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-03-29, n. 202100818

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-03-29, n. 202100818
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202100818
Data del deposito : 29 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2021

N. 00818/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01660/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nomea s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Sarno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sarno - Dirigente Area, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell’ordinanza prot. n. 47263/2020 del 02.11.2020, con la quale il Comune di Sarno ha ordinato la immediata rimozione di n. 28 impianti pubblicitari di proprietà della ricorrente, ubicati su suolo pubblico, in quanto ritenuti privi di autorizzazione;

b) delle ordinanze prot. nn. 47266, 47272, 47268 e 47274 del 02.11.2020 e 48031 del 06.11.2020, con le quali il Comune di Sarno ha ordinato la immediata rimozione di rispettivi impianti pubblicitari di proprietà della ricorrente, ubicati su suolo privato, in quanto ritenuti privi di autorizzazione;

c) dei decreti sindacali prot. nn. 27307 del 25.06.2019, 42151 del 04.10.2019, fino al 30.06.2020 e 30948 del 15.07.2020, con i quali il Sindaco ha prorogato per ben tre volte l’incarico di Dirigente dell’Area Risorse Economiche, Finanziarie, SUAP, Gestione Economica delle Risorse Umane, originariamente conferito con decreto prot. n. 14715/2018 del 05.04.2018 e/o, comunque, previa disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della L. n. 2248 del 1865 all. E;

d) ove e per quanto occorra, della determina n. 4 del 03.01.2019 e n. 5 del 04.01.2019 e successive eventuali proroghe non conosciute, con le quali è stata conferita la posizione organizzativa al Dott. REGA e/o, comunque, previa disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della L. n. 2248 del 1865 all. E;

e) ove e per quanto occorra, del Regolamento dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e piano degli impianti del Comune di Sarno, approvato con delibera di C.C. n. 71 dell’11.12.2018;

f) ove e per quanto occorra, delle note della Polizia Municipale, richiamate nei provvedimenti impugnati, non conosciute;

g) ove e per quanto occorra, dell’accertamento del Servizio Urbanistica prot. n. 5575/2019, richiamato nei provvedimenti impugnati, non conosciuto;

h) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nomea s.r.l.:

i) della delibera di G.M. n. 92 del 29.09.2020, conosciuta solo all'esito del deposito in giudizio, con la quale il Comune di Sarno ha individuato e nominato il Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali per l'anno 2020, nella persona del Dott. G R;

l) ove e per quanto occorra, della proposta di deliberazione n. 92 Uff. Staff del 29.09.2020, a firma del Dirigente Dott. M;

m) ove e per quanto occorra, del parere ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, reso dal Dirigente Dott. M;

n) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 il dott. R E e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 60 cod. proc. amm. (omesso ogni avviso);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- la ricorrente, operatrice del settore pubblicitario, ha installato impianti pubblicitari nel Comune di Sarno e ha proposto istanza di sanatoria per gli impianti esistenti;

- il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di rigetto dell’istanza, diffidando la ricorrente alla rimozione degli impianti ad horas e comunque entro il termine di dieci giorni;

- avverso tali provvedimenti sono stati proposti, innanzi a questo Tribunale, i ricorsi rg n. 113/2019 e n. 602/2019, rigettati con le sentenze n. 889 e n. 891 del 14 luglio 2020, impugnate dinanzi al Consiglio di Stato e non sospese (cfr. ordinanze n. 268/2021 e n. 270/2021);

- con le ordinanze impugnate con l’odierno ricorso, l’Amministrazione ha nuovamente ordinato la rimozione degli impianti;

- avverso tali ordinanze, la ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità (essendo stata ordinata la rimozione immediata degli impianti senza l’assegnazione di un congruo termine), l’illegittima designazione del dirigente dell’Area Risorse economiche, finanziarie, umane – SUAP, la carenza di poteri in capo al Responsabile della P.O. Settore 4, nonché ulteriori motivi già fatti valere con i precedenti ricorsi;

- con i motivi aggiunti, la ricorrente impugna ulteriori provvedimenti facendo valere l’illegittimità della nomina del dirigente dell’Area Risorse economiche, finanziarie, umane - SUAP con conseguente illegittimità della impugnata delibera n. 92 di nomina del Responsabile del Settore 4, adottata su proposta e su parere del citato dirigente, nonché l’illegittimità della citata delibera n. 92 per incompetenza in quanto la nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali è di competenza dirigenziale, a conferma dell’illegittimità degli atti già impugnati;

Ritenuto che:

- sussiste la giurisdizione del G.A. come statuito con le precedenti sentenze n. 889 e n. 891/2020 di questo Tribunale;

- non risultava, nel caso di specie, necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto i provvedimenti sono stati adottati nell’ambito di un procedimento già in corso, quale conseguenza inevitabile del rigetto dei ricorsi presentati, anche considerato che la società non indica quali elementi avrebbe apportato al procedimento ai fini di una diversa conclusione dello stesso;

- non sussiste l’illogicità e l’irragionevolezza dei provvedimenti per mancanza del termine, in quanto tale termine è già stato concesso alla ricorrente dai provvedimenti impugnati con i precedenti ricorsi e, in assenza di termine, la rimozione deve comunque avvenire in tempi compatibili con le esigenze tecniche della rimozione;

- le nuove censure proposte non sono suscettibili di favorevole apprezzamento in quanto i vizi dell’atto di nomina del funzionario incidono – in termini di invalidità derivata – sul provvedimento lesivo solo ove vi sia uno specifico nesso procedimentale tale da rendere l’atto di nomina un presupposto del successivo provvedimento. Siffatto nesso può ravvisarsi unicamente nel caso di nomina di organi “a competenza speciale”, ossia circoscritta alla procedura che conduce all’emanazione del provvedimento lesivo. Viceversa, con riferimento agli organi “a competenza generale”, come nel caso di specie, il nesso di consequenzialità è insussistente, sicché i vizi dell’investitura non si riflettono sull’autonomo provvedimento adottato dall’organo (Con. Stato, Sez. V, 24.2.1996, n. 232). Gli atti di nomina e conferma del dirigente non possono reputarsi alla stregua di atti presupposti al provvedimento lesivo, che quindi non può essere invalidato da eventuali vizi degli atti d’investitura dell’organo, non essendovi – tra i due atti – una relazione di pregiudizialità;

- con riferimento alle ulteriori censure, valgono le considerazioni già formulate nelle precedenti sentenze n. 889 e 891/2020 di questo Tribunale riferite al necessario avvio di procedura competitiva per l’affidamento degli spazi;

Ritenuto conclusivamente che:

- il ricorso è infondato e va respinto;

- le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

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