TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-11-15, n. 202317090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2023-11-15, n. 202317090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317090
Data del deposito : 15 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2023

N. 17090/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06301/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6301 del 2020, proposto da
Accademia Britannica Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G D P e F D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D B, G F e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota n. prot. INPS.0045.19/05/2020.0008040 del 19/05/2020 “Soggiorni estivi in Italia e all'estero Stagione estiva 2010 - Soggiorni senior 2010. Adeguamento prezzi”, con la quale è stata richiesta la restituzione delle somme percepite;

della nota n. prot. INPS0045.29/07/2015.0020173 “Adeguamento prezzi – Soggiorni estivi in Italia e all'estero Stagione estiva 2010 - Soggiorni senior 2010 con la quale è stata richiesta la restituzione delle somme percepite”;

per quanto occorrere possa per la disapplicazione e/o la declaratoria di nullità del bando, disciplinare e capitolato e dei contratti collegati, avente ad oggetto “Servizi di organizzazione di viaggio relativi ai soggiorni estivi in Italia e soggiorni di studio all'estero da erogare in favore dei figli e orfani di iscritti all'Istituto, in attività di servizio o in quiescenza, e dei figli e orfani di dipendenti Inpdap per le stagioni 2009-2010” ove intesi come ostativi al riconoscimento dell'adeguamento prezzi anche ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163 del 2006 ed alla eterointegrazione automatica ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.

di ogni altro atto presupposti, connessi e/o consequenziali ivi richiamati anche di contenuto sconosciuto;

e per l'accertamento,

che nulla è dovuto dall'Accademia Britannica Services srl nei confronti dell'INPS a titolo di restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite nell'anno 2010 dall'Accademia Britannica S.r.l. a titolo di revisione prezzi di cui dell'art. 115 del Dlgs 163 del 2006 in relazione al contratto in questione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 ottobre 2023 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società Accademia Britannica Services S.r.l. ha impugnato la nota (n. prot. INPS.0045.19/05/2020.0008040) del 19 maggio 2020 intitolata “ Soggiorni estivi in Italia e all’estero Stagione estiva 2010 - Soggiorni senior 2010. Adeguamento prezzi ” e ancora, la nota (n. prot. INPS0045.25/06/2015.0020173) con le quali è stata richiesta alla ricorrente la restituzione delle somme percepite (asseritamente in applicazione del meccanismo della revisione prezzi) e a seguito dell’affidamento del servizio di svolgimento dei soggiorni studio all’estero.

La stessa ricorrente ha, altresì, presentato una domanda di accertamento del diritto alla revisione prezzi di cui dell’art. 115 del D.lgs. 163 del 2006 in relazione al contratto in questione, in relazione al contratto sottoscritto tra l’Inps e la società Accademia Britannica S.r.l.

Nel ricorso si è avuto modo di precisare che la società Accademia Britannica S.r.l. (soggetto diverso dall’odierna ricorrente Accademia Britannica Services srl) ha partecipato, nel corso del 2009, alla procedura aperta avente ad oggetto “ Servizi di organizzazione di viaggio relativi ai soggiorni estivi in Italia e soggiorni di studio all’estero da erogare in favore dei figli e orfani di iscritti all’Istituto, in attività di servizio o in quiescenza, e dei figli e orfani di dipendenti Inpdap per le stagioni 2009-2010 ”.

L’oggetto dell’appalto va individuato nella prestazione di servizi di viaggio per organizzazione ed erogazione di “pacchetti turistici tutto compreso”, predisposti dal tour operator e riferito alla singola struttura ricettiva presso la quale l’offerente proponeva di erogare i soggiorni di vacanza e studio.

Il fondamento di detta procedura è da individuare nell’art. 1, comma 245 della L. n. 662 del 1996 (e nel successivo regolamento di attuazione di cui al D.M. del 28 luglio 1998, n. 463) nella parte in cui attribuiscono all’Inpdap il compito di erogare i benefici sociali ai figli dei dipendenti e agli orfani degli iscritti alla Gestione e, ciò, mediante affidamento dei servizi di viaggio a tour operator specializzati, consistenti di “pacchetti turistici tutto compreso”.

A seguito della sottoscrizione del relativo contratto con l’Accademia Britannica S.r.l. e malgrado l’Inpdap, confluito poi nell’Inps, avesse proceduto alla liquidazione di vari importi a titolo di adeguamento valutario 2010 e corrispondenti all’1% del costo dei pacchetti effettivi, con la nota ora impugnata lo stesso Inps ha richiesto (sempre alla Accademia Britannica S.r.l.) la restituzione delle somme percepite, per un importo pari a euro 126.736,94 (centoventiseimilasettecentotrentasei/94), ricevuto a titolo di adeguamento e per l’anno 2010.

Successivamente, l’Accademia Britannica Services S.r.l. (con atto rep. 222, racc. 1597 del 16/11/2017) ha stipulato un contratto di affitto di azienda con Accademia Britannica S.r.l..

L’Inps ha, successivamente, inviato la nota (n. prot. INPS.0045.19/05/2020.0008033) del 19 maggio 2020 ora impugnata con il presente ricorso, con la quale ha nuovamente richiesto la restituzione delle somme percepite da parte della ricorrente e per gli importi sopra citati.

L’intimazione al pagamento era diretta nei confronti della Detta nota è stata inviata all’Accademia

Britannica srl ma alla pec: accademiabritannicaserives@pec.it, che individuerebbe, ai sensi dell’art. 6 del CAD, l’Accademia Britannica Services S.r.l., soggetto terzo rispetto alla Accademia Britannica.

La ricorrente sostiene, in primo luogo, l’illegittimità degli atti impugnati, in primo luogo, per il difetto di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di restituzione delle somme in questione da parte dell’INPS, accertando e dichiarando che nulla è dovuto da parte dell’Accademia Britannica Services S.r.l..

Con le ulteriori censure si sostiene che l’Inps, con il provvedimento impugnato, avrebbe inteso annullare in via di autotutela la precedente nota con cui l’Inpdap aveva riconosciuto, quanto dovuto a titolo di revisione prezzi ex art. 115 del D.lgs. 163/06.

Si sostiene, pertanto, che la richiesta di restituzione sarebbe illegittima, in quanto la disciplina delle vacanze studio rientrerebbe nei contratti pubblici di servizi ordinari, ai quali si applicherebbe il meccanismo della revisione dei prezzi, di cui all'art. 115 d.lgs. n. 163/2006, espressamente previsto per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, anche in mancanza di clausole nella lex specialis di gara.

Per le stesse ragioni sussisterebbe la giurisdizione di questo Tribunale.

Il provvedimento costituirebbe un atto di autotutela decisoria e di riesame, sussistendo così un difetto di motivazione e la conseguenziale violazione degli artt. 3, 7 e 10 L.241/90, non essendo stato garantito né il necessario contraddittorio procedimentale, né un adeguato riscontro alle puntuali contestazioni mosse dalla ricorrente.

Si è costituito l’Inps che ha eccepito, preliminarmente, il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, mentre nel merito si sono contestate le argomentazioni dedotte e si è chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 13 ottobre 2023, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile stante il difetto di legittimazione attiva della ricorrente ad impugnare i provvedimenti sopra citati.

Questi ultimi sono diretti, inequivocabilmente, nei confronti della società Accademia Britannica S.r.l. nei cui confronti sono stati liquidati gli importi a titolo di adeguamento valutario.

L’avvenuto invio della nota ora impugnata alla pec accademiabritannicaserives@pec.it , che univocamente individua ai sensi dell’art. 6 del CAD l’Accademia Britannica Services S.r.l., non può che essere stato il frutto di un errore materiale, le cui circostanze sono peraltro rimaste incontestate da parte dell’Amministrazione ora costituita.

Al contrario dagli atti depositati è possibile accertare che l’Accademia Britannica Services S.r.l. (attuale ricorrente) e l’Accademia Britannica S.r.l. è stato sottoscritto un contratto di affitto di azienda, nell’ambito del quale il presunto debito reclamato dall’INPS non risulta tra quelli inclusi nel complesso azienda oggetto di affitto di azienda.

D’altronde, nel caso di affitto di azienda (art. 2562c.c.) non sono applicabili le disposizioni sulla cessione d’azienda, e precisamente quelle relative ai crediti e debiti.

In particolare per quanto concerne i crediti l’art. 2559 c.c. ne dispone l’estensione all’affitto d’azienda, con l’effetto che l’eventuale trasferimento dei crediti deve essere espressamente previsto nel contratto di affitto d’azienda, circostanza espressamente esclusa dal citato art. 2 del contratto di affitto.

Per quanto concerne, invece, i debiti, non opera la previsione di cui all’art. 2560 c.c. e, quindi, l’affittuario non risponde dei debiti contratti dal concedente.

Si consideri, inoltre, che l’art. 2 ultimo periodo, del contratto di affitto di azienda, espressamente esclude l’accollo di qualsiasi debito pregresso da parte dell’odierna ricorrente.

Da ultimo è dirimente constatare che la società Accademia Britannica S.r.l. ha proposto un autonomo ricorso (RG 6305/2020) con il quale ha impugnato i medesimi provvedimenti censurati con il presente ricorso.

Ne consegue come la società l’Accademia Britannica Services S.r.l. deve considerarsi un soggetto terzo, estraneo ai rapporti riconducibili al contratto sottoscritto a seguito della procedura di gara sopra citata e, di conseguenza, non sussiste alcuna legittimazione ad impugnare i provvedimenti sopra citati.

In conclusione il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. b), mentre le spese possono essere compensate in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata.

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