TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-02-21, n. 202401204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-02-21, n. 202401204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401204
Data del deposito : 21 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2024

N. 01204/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04579/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2019, proposto da C T, rappresentato e difeso dagli avv.ti M D A e G F, con domicilio fisico eletto presso lo studio di questi ultimi in Napoli Via G. Orsini n, 42, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliata, in Napoli, via Diaz n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Santoro Luigi, in qualità di titolare della Rivendita tabacchi n. 208 di Napoli - non costituito in giudizio;

per l’annullamento

“1) della disposizione dirigenziale n. 59768 del 02/08/2019 – acquisita, a seguito di accesso agli atti, in data 14/10/2019 con la quale il Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria - Ufficio dei Monopoli - Sede di Napoli ha autorizzato il trasferimento fuori zona della rivendita tabacchi n. 208 in Napoli, dalla sede di Via Giacomo Savarese n. 44 alla Via Raffaele Ruggiero n. 67/69;

2) della comunicazione n. 44308 del 31/05/2019, effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, con la quale è stato avviato il procedimento volto al trasferimento della prefata rivendita;

3) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente.”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, depositato il 18 novembre 2019, C T, titolare della rivendita n. 230 sita in Napoli alla Via Agnano Astroni n. 256/258, ha chiesto l’annullamento della disposizione dirigenziale n. 59768 del 2 agosto 2019 con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria - Ufficio dei Monopoli - Sede di Napoli ha autorizzato il trasferimento di sede “fuori zona” della rivendita tabacchi n. 208 in Napoli, dalla sede di Via Giacomo Savarese n. 44 alla Via Raffaele Ruggiero n.67/69, nonché della comunicazione n. 44308 del 31 maggio 2019, effettuata ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90, con la quale è stato avviato il procedimento volto al trasferimento della prefata rivendita.

A sostegno del gravame sono stati dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Campania, si è costituita a resistere in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con mero atto di stile;
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha poi depositato documentazione tra cui la relazione illustrativa prot. n. 87556 del 2 dicembre 2019 con cui la Direzione Interregionale per la Campania, Ufficio Monopoli, sede di Napoli, ha ripercorso cronologicamente i fatti di causa, ha richiamato la normativa applicabile nel caso di specie ed ha concluso deducendo l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto pertanto il rigetto.

All’esito della udienza pubblica del 4 luglio 2023, con ordinanza n. 4119 del 10 luglio 2023, questa Sezione,

RITENUTO che la presenza di un controinteressato all’interno del procedimento amministrativo e nominativamente indicato nell’atto impugnato impone l’onere di notifica del ricorso nei suoi confronti, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., trattandosi di un onere minimo imprescindibile per la stessa costituzione del rapporto processuale e il giudice amministrativo non può fare altro che statuire sul vizio di inammissibilità del gravame (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 20 giugno 2022, n. 8238);

RITENUTO di disporre che parte ricorrente produca in giudizio la prova della notifica al controinteressato Santoro Luigi, quale titolare della Rivendita tabacchi n. 208 di Napoli, peraltro indicato come tale nel ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della Segreteria, dando avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata produzione nel termine perentorio assegnato potrà essere valutata ai fini della inammissibiltà del ricorso stesso. ”,

ha disposto il suddetto incombente e ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del 19 dicembre 2023.

Parte ricorrente in data 5 agosto 2023 ha dato esecuzione alla citata ordinanza depositando la cartolina di ricevimento della notifica al controinteressato.

All’udienza pubblica del 19 dicembre 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 della L. n. 1293/1957, violazione e/o falsa applicazione del dell’art. 11, comma 5, e del preambolo del DM 38/2018 (ultimo capoverso pag. 1 e primo capoverso pag. 2), eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, ingiustizia manifesta.

Ad avviso di parte ricorrente ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 del D.M. 38/2013 e dell’art. 21 della L. 1293/1957 si evincerebbe che il trasferimento di una rivendita ordinaria va trattato, con riferimento al luogo proposto, alla stregua di una nuova istituzione di una rivendita ordinaria e, dunque, previa verifica non solo dei parametri di distanza e redditività ma anche previo riscontro delle esigenze del servizio di vendita dei tabacchi nella zona di approdo, tenuto conto dei punti vendita esistenti in zona. Pertanto gli atti gravati si appaleserebbero illegittimi per carenza di istruttoria e motivazione nella parte in cui il trasferimento è stato autorizzato sulla base del mero riscontro di entrambi i requisiti richiesti (ovvero la redditività e la distanza ex art. 2, commi 2 e 5 del DM 38/2013), senza alcuna ponderata valutazione circa le obiettive esigenze dell’assetto di vendita in funzione del pubblico interesse. In altri termini, la determinazione impugnata avrebbe assunto i contorni di un atto di natura pressoché vincolata, come se non residuasse, in capo all’Amministrazione procedente, alcun ulteriore margine di apprezzamento.

Parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione, accogliendo la domanda di trasferimento, abbia fatto un cattivo esercizio del proprio potere, posto che nella parte motiva del gravato provvedimento non si evincerebbe alcuna ponderata valutazione circa le obiettive esigenze dell’assetto di vendita in funzione del pubblico interesse, tali da giustificare il trasferimento della rivendita n. 208.

Né potrebbe ritenersi sufficiente l’espressione, presente nel gravato provvedimento, “valutate dunque la convenienza e l’opportunità di autorizzare il richiesto trasferimento al fine di garantire il necessario perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta e concreta distribuzione sul territorio delle rivendite di generi di monopolio in conformità alla ratio delle disposizioni normative sopra citate ”, in quanto si tratterebbe di affermazione che non risulterebbe suffragata da alcun sopralluogo effettuato in zona atto a verificare se nella zona di approdo della rivendita in argomento vi fosse effettivamente la necessità di ubicare un nuovo punto vendita di tabacchi. Qualora fosse stato fatto, la resistente Agenzia si sarebbe potuta accorgere dell’inopportunità del richiesto trasferimento, posto che il locale proposto per il trasferimento della rivendita n. 208 si trova in una zona pressoché spopolata, nella quale non sussisterebbe alcuna esigenza di servizio, a mt 360 dalla rivendita gestita da egli ricorrente, munita di distributore automatico di sigarette, aperta tutti i giorni fino a tarda sera, senza alcuna pausa pranzo e senza osservare alcun giorno di chiusura. Inoltre in zona opererebbero, a breve distanza, ben tre patentini, oltre alla rilevata presenza della rivendita n. 47 di Pozzuoli a metri 940.

Parte ricorrente trae la conseguenza della inutilità dell’accordato trasferimento, per essere la zona di approdo già adeguatamente servita dalle rivendite e patentini preesistenti, e, quindi, saturo il mercato.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che con il provvedimento impugnato - disposizione dirigenziale n. 59768 del 2 agosto 2019 - l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania e la Calabria - Ufficio dei Monopoli - Sede di Napoli ha autorizzato il trasferimento di sede “fuori zona” della Rivendita Ordinaria n. 208 in Napoli, con annessa Ricevitoria Lotto, dalla sede di Via Giacomo Savarese n. 44 alla Via Raffaele Ruggiero n. 67/69.

Che si tratti di un’autorizzazione di sede “fuori zona” è altresì precisato nel medesimo provvedimento laddove si precisa “ RILEVATO dall’esame della perizia tecnica che lo spostamento richiesto è classificabile come trasferimento “fuori zona” in ragione della distanza intercorrente tra la sede attuale e quella proposta (metri 11200 – undicimiladuecento) nonché della variazione delle tre rivendite più vicine; ”, circostanza peraltro non oggetto di contestazione da parte ricorrente.

Al riguardo il Collegio ritiene utile, preliminarmente, focalizzare la regola di diritto da applicare alla fattispecie in esame.

L’art. 10 - Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie – del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38 - Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo - al comma 5 dispone: “ 5. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite più vicine. In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria è sempre considerato fuori zona. ”.

Il comma 6 del medesimo art. 10, applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è causa, prevede: “ 6. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona è subordinata al rispetto di entrambi i seguenti requisiti: a) per il locale proposto devono essere rispettati i parametri di cui all'articolo 2, commi 2 e 5;
b) la produttività conseguita dalla rivendita di cui il titolare chiede il trasferimento deve risultare inferiore ai parametri di produttività minima di cui all'articolo 2, comma 5, in ragione della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede, per ciascuno dei due periodi di imposta precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'articolo 12.
”.

A loro volta i commi 2 e 5, quest’ultimo applicabile ratione temporis al caso di specie, dell’art.

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