TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-02-09, n. 202100382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-02-09, n. 202100382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100382
Data del deposito : 9 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2021

N. 00382/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00210/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 210 del 2020, proposto da
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati B C d T, Annalisa D'Urbano, E N e G B, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato E N, in Catania Via V. Giuffrida n. 37 e con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato B C d T cdta@legalmail.it;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Giustizia, Istituto Tecnico Industriale Archimede di Catania (Commissioni nn. 20 e 21 dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato Sessione 2019), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dapprima dall’avvocato Giuseppe Mingiardi e poi dall’avvocato Barbara Fiorito, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Paternò, Via Monfalcone n. 2/4 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;

L M C, A L C, L F, R Z, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Gabriele D’Annunzio n. 39/A, e con domicilio digitale corrispondente all’indirizzo PEC annotato nel registro pubblico ReGIndE;

Giuseppe Agosta, Carmelo Alparone, Giacomo Alparone, Alfredo Andò, Gaetano Andriano, Marco Balsamo, Michele Barbagallo, Giovanni Basile, Giuseppe Bonanno, Giacomo Buccheri, Antonino Bucolo, Marcello Cantone, Salvatore Canzoniere, Emanuele Carmelo Carciotto, Natale Cariotti, Giuseppe Carnebella, Orazio Castro, Pietro Caudullo, Gaetano Cellino Caudo, Antonio Davide Corsaro, Giuseppe Corsaro, Francesco Antonino Costanzo, Massimo Crescimone, Gregorio Cubito, Giuseppe Cucé, Carmelo Agatino D'Antonio, Valentina De Maria, Settimo De Pasquale, Giuseppe Di Grazia, Giuseppe Rosario Di Lorenzo, Antonella Di Salvo, Francesco Fortezza, Giuseppe Giannino, Sebastiano Grillo, Enrico Leonardi, Salvatore Longo, Giovanni Luca, Francesco Paolo Maggiore, Paolo Magrì, Graziano Giuseppe Mannile, Salvatore Marcinnò, Vincenzo Masi, Giuseppe Mastroeni, Salvatore Maugeri, Salvatore Messina, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Michelangelo Pace, Antonino Pappalardo, Antonino Pellegrino, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi, Giuseppe Santo Pepi, Gianluca Persico, Oscar Petriglieri, Carmelo Polizzi, Salvatore Portale, Massimiliano Portiero, Renato Primofrutto, Leonardo Puglisi, Marzio Pulvirenti, Salvatore Pulvirenti, Francesco Raniolo, Antonino Rapisarda, Salvatore Sales, Giovanni Salonia, Salvatore Salonia, Silvestro Sapienza, Giuseppe Scacciante, Mario Sinopoli, Francesco Spoto, Francesco Squillaci, Francesco Tasca, Salvatore Paride Valenti, Filippo Verso, non costituiti in giudizio;

P M L, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico e Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC angelomastrandrea@puntopec.it;

e con l'intervento di

ad opponendum :
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guerino Ferri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, Via Diego Taiani, n. 8 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC avvocato.ferri@pec.it;

per l'annullamento in parte qua previa sospensione cautelare

- dell’ “Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di esame e calendario” del 28 novembre 2019, nell’ambito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 20 di Catania, insediata presso l’Istituto Tecnico Industriale “Archimede” di Catania;

- dell’ “Elenco dei candidati ammessi alla prova orale” del 29 novembre 2019, nell’ambito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 21 di Catania, insediata presso l’Istituto Tecnico Industriale “Archimede” di Catania;

- dell’“ Elenco dei candidati abilitati ” del 11 dicembre 2019, nell’ambito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 20 di Catania, insediata presso l’Istituto Tecnico Industriale “Archimede” di Catania;

- dell’“ Elenco dei candidati abilitati ” del 14 dicembre 2019, nell’ambito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 21 di Catania, insediata presso l’Istituto Tecnico Industriale “Archimede” di Catania;

- nonché di ogni ulteriore provvedimento, nota o verbale della Commissione e/o del Collegio Provinciale o Territoriale dei Periti recante l’ammissione al suddetto esame, o a talune fasi dello stesso, di soggetti in possesso del diploma conseguito con il vecchio ordinamento presso l’Istituto Tecnico per Geometri, ancorché non conosciuto dai ricorrenti né agli stessi comunicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Giustizia, Istituto Tecnico Industriale Archimede di Catania (Commissioni nn. 20 e 21 dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato Sessione 2019);
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, L M C, A L C, L F, R Z;
di P M L;

Visto l’atto di intervento ad opponendum del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania ricorrente ha rappresentato che con ordinanza del 24 aprile 2019, prot. n. 373, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha indetto la sessione di esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato per l’anno 2019, consentendone l’accesso ai candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto , ovvero del diploma di istruzione superiore di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 afferente al Settore “ Tecnologico” ;
con successivo decreto dirigenziale n. 1355 del 17 settembre 2019 il M.I.U.R. ha individuato le commissioni giudicatrici, insediate presso gli Istituti Tecnici del Settore “ Tecnologico ” e sempre il suddetto decreto ha individuato quale sede delle commissioni nn. 20 e 21 della Provincia di Catania l’Istituto Archimede di Catania.

Argomenta la parte ricorrente che nonostante l’univocità dell’ordinanza di indizione degli esami, taluni soggetti in possesso del diploma da geometra conseguito nella vigenza del vecchio ordinamento presso l’Istituto Tecnico per Geometri hanno presentato domanda di ammissione agli esami di abilitazione innanzi alle commissioni resistenti.

Aggiunge l’esponente che in seguito dell’espletamento delle prove scritte, la commissione 20 ha pubblicato l’ “Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di esame e calendario” recante gli esiti delle prove scritte nonché l’indicazione della data delle prove orali, nel quale risultano annoverati anche alcuni geometri in possesso di diplomi vecchio ordinamento e che, similmente, in data 29 novembre 2019, la commissione 21 ha pubblicato l’ “ Elenco dei candidati ammessi alla prova orale ”. Quindi, le commissioni, rispettivamente in data 11 e 14 dicembre 2019, hanno pubblicato gli elenchi dei candidati abilitati che, nuovamente, indicano al loro interno geometri in possesso di diplomi vecchio ordinamento.

Tale posizione, assunta dalle commissioni giudicatrici - lamenta la parte ricorrente - muove dalla pretesa equipollenza tra i diplomi da geometra vecchio ordinamento e i nuovi diplomi c.d. “CAT” (ovvero acquisiti presso Istituti di Formazione Superiore del Settore Tecnologico con indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio) istituiti dal D.M. n. 88/2010;
in particolare, secondo l’interpretazione fatta propria dalle commissioni, il riordino degli istituti tecnici operato dal menzionato D.M. del 2010 avrebbe comportato una sostanziale uniformazione dei titoli di studio di perito e geometra acquisiti anche anteriormente alla riforma, consentendo anche ai geometri “vecchio ordinamento” di accedere all’esame di Stato da perito.

Il Collegio ricorrente ha pertanto proposto le domande in epigrafe.



1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia, l’Istituto Tecnico Industriale Archimede di Catania (commissioni nn. 20 e 21 dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato sessione 2019), eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e chiedendo, previo rigetto dell’istanza cautelare, di ritenere e dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

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