TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-06-30, n. 201600707

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-06-30, n. 201600707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201600707
Data del deposito : 30 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00152/2016 REG.RIC.

N. 00707/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00152/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2016, proposto da:
S D S, P L, D P, F A Rello, F R, R S, G S, R S, D S, nonché da M C I V, V B e E B, nella qualità di eredi di S B, C S, F C e A C, nella qualità di eredi di A C, C P G, A D L, A D L, G D L, F D L e A D L, nella qualità di eredi di M D L, A R, nella qualità di erede di G G, A N, L L, N L, G L e A M L, nella qualità di eredi di G L, M R M, G Mrone, Anna Maria Modrone e Francesco Modrone, nella qualità di eredi di Vito Modrone, Vito Antonio Monetta, Michele Monetta, Sergio Monetta e Sandro Monetta, nella qualità di Salvatore Monetta, Rocco Parisi, Lucia Moles, Salvatore Parisi e Paolo Parisi, nella qualità di eredi di Salvatore Parisi, Fiorina Giuliano, Rocco Santangelo, Antonello Santangelo e Maria Teresa Santangelo, nella qualità di eredi di Luciano Santangelo, C S, A S, D S e R S, nella qualità di eredi di A V S, e D S e Pietro Stolfi, nella qualità di eredi di Giuseppe D S, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti P L S e A S, con domicilio eletto in Potenza Viale Marconi n. 263;

contro

Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Perchinunno e Francesco Paolo Perchimunno, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 342 presso lo studio legale dell’Avv. Domenico Bonifacio;

Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,

per l’esecuzione della Sentenza di questo Tribunale n. 208 del 15.5.2009;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti A S e Francesco Paolo Perchinunno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le persone indicate in epigrafe, nella qualità di dipendenti delle Ferrovie Appulo Lucane con il Ric. n. 4/1991 chiedevano a questo Tribunale il riconoscimento del diritto ad ottenere: 1) il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità ex L. n. 91/1977, maturati con decorrenza dall’1.1.1978, in applicazione degli Accordi di Contrattazione Collettiva, stipulati il 13.7.1978, il 24.1.1979 ed il 12.3.1980;
2) il ricalcolo dei compensi spettanti per lavoro straordinario feriale e festivo e per lavoro notturno sulla base di tutti gli elementi costituenti il trattamento economico complessivo e perciò tenendo conto anche dei predetti aumenti periodici di anzianità ex L. n. 91/1977, maturati con decorrenza dall’1.1.1978;
3) il computo delle predette somme, indicate nei precedenti punti 1) e 2), fra gli elementi inclusivi del fondo tetto retributivo ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto;
4) il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Questo TAR con la Sentenza n. 208 del 15.5.2009, con effetti ex art. 69, comma 7, D.Lg.vo n. 165/2001 fino al 30.6.1998, accoglieva il ricorso:

1) condannando le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., subentrate dall’1.1.2001 a titolo universale alla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane, al pagamento delle somme derivanti sia dal ricalcolo, con decorrenza dall’1.1.1978, degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza ex L. n. 91/1977, oltre che sulla retribuzione minima base contrattuale e sulla contingenza non conglobata maturata fino all’1.11.1976 compreso, anche sull’importo convenzionale mensile di £. 50.000 (pari a € 25,82) a titolo di aumenti periodici, maturati fini al 31.12.1977, sia dal ricalcolo dei compensi spettanti per lavoro straordinario, feriale e festivo e per lavoro notturno sulla base di tutti gli elementi costituenti il trattamento economico complessivo e perciò tenendo conto anche dei predetti aumenti periodici di anzianità ex L. n. 91/1977, maturati con decorrenza dall’1.1.1978;
precisando che sulle suddette somme dovevano essere corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, da calcolare separatamente sull’importo nominale del credito (cfr. C.d.S. Ad. Plen. Sent. n. 3 del 15.6.1998), secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 36, L. n. 724/1994: cioè per le differenze retributive maturate entro il 31.12.1994 dovevano essere corrisposti oltre gli interessi legali (secondo i tassi in vigore alla scadenza dei singoli ratei), anche il danno da svalutazione monetaria, mentre per le differenze retributive maturate successivamente all’1.1.1995 spettavano soltanto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria poteva essere attribuita a titolo di maggior danno unicamente se (e nella misura in cui) fosse risultata superiore all’interesse legale;

2) mentre, per quanto riguarda la pretesa, relativa al computo degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza ex L. n. 91/1977, ricalcolati sulla retribuzione minima base contrattuale, sulla contingenza non conglobata e sul suddetto importo convenzionale di £. 50.000, e dei compensi spettanti per lavoro straordinario, feriale e festivo e per lavoro notturno, ricalcolati anche tenendo conto dei predetti aumenti periodici di anzianità ex L. n. 91/1977, fra gli elementi inclusivi del fondo tetto retributivo ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto, questo Tribunale: A) accoglieva integralmente tale pretesa con riferimento al periodo anteriore al subentro della Gestione Commissariale Governativa, specificando che le somme erogate a titolo di lavoro straordinario, feriale e festivo e per lavoro notturno potevano rientrare nel calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto soltanto se erogate in modo continuativo e non occasionalmente, per cui veniva fatta salva tale verifica da parte delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l.;
B) mentre con riferimento al periodo di Gestione Commissariale Governativa, la pretesa in esame veniva limitata all’inclusione nel computo dell’indennità di buonuscita e/o del trattamento di fine rapporto soltanto degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza ex L. n. 91/1977, ricalcolati sulla retribuzione minima base contrattuale, sulla contingenza non conglobata e sull’importo convenzionale di £. 50.000, ma non anche dei compensi spettanti per lavoro straordinario, feriale e festivo e per lavoro notturno.

Tale Sentenza è stata confermata dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 6039 del 10.12.2014.

Pertanto, i soggetti indicati in epigrafe hanno proposto il presente ricorso, notificato il 7/8.3.2016 e depositato il 16.3.2016, volto ad ottenere l’esecuzione del suddetto giudicato.

Si sono costituite in giudizio le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., facendo presente con memoria del 21.4.2016 che:

1) prima della notifica del ricorso le FAL avevano comunicato ai difensori dei ricorrenti la piena disponibilità ad adempiere al suddetto giudicato, evidenziando che tale adempimento era stato impedito dalla circostanza che negli atti dei giudizi dinanzi al TAR Basilicata ed al Consiglio di Stato non erano stati indicati le date di nascita ed i codici fiscali dei ricorrenti, dichiarati per la prima volta con il presente ricorso, e che vi erano alcune omonimie, essendovi per esempio tre dipendenti di nome P R;

2) aveva invitato i ricorrenti a recarsi presso i propri uffici per al corresponsione delle somme, indicate nei conteggi inviati con pec del 23.3.2015, specificando che i calcoli erano stati effettuati “considerando il numero degli scatti di anzianità posseduti da ogni ricorrente nel periodo 1.2.1977-31.12.1979 ed il valore economico degli incrementi dei punti di contingenza dello stesso periodo” e che: A) ai ricorrenti F A Rello e R S non era stata riconosciuta alcuna somma a titolo di ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza ex L. n. 91/1977, maturati nel periodo 1.2.1977-31.12.1979, in quanto erano stati assunto dopo il 31.12.1979;
B) il predetto emolumento non era stato riconosciuto anche agli eredi di A V S (C S, A S, D S e R S), in quanto nel periodo antecedente al 31.12.1979 non aveva maturato alcun scatto di anzianità;
C) si stava provvedendo ad effettuare i relativi pagamenti anche nei confronti degli altri lavoratori, che non avevano azionato il giudizio di ottemperanza.

In data 31.5.2016 le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. hanno depositato la quietanza liberatoria, sottoscritta da L L, nella qualità di erede di G L, con la quale sono stati riconosciuti “esatti e congrui conteggi elaborati sulla base delle statuizioni contenute” nella Sentenza TAR Basilicata n. 208 del 15.5.2009, confermata dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 6039 del 10.12.2014, è stata accettata la somma di € 1.908,92, dichiarando “di non aver null’altro a pretendere per il titolo innanzi indicato anche se riveniente da altre statuizioni giudiziali, emanate o emanande cui espressamente rinuncia”.

Con memoria del 29/31.5.2016 il difensore dei ricorrenti ha eccepito:

1) che la transazione, sottoscritta da L L, nella qualità di erede di G L, non era stata stipulata ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater C.P.C.;

2) la tardività e/o l’inammissibilità delle suindicate ragioni, per le quali le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. non avevano non riconosciuto alcuna somma a titolo di ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza ex L. n. 91/1977, a F A Rello, R S ed agli eredi di A V S (C S, A S, D S e R S), perché sollevate per la prima volte nel presente giudizio di ottemperanza.

In via preliminare, va dichiarata la cessazione del materia del contendere con riferimento alla ricorrente L L, nella qualità di erede di G L, in quanto ha sottoscritto una quietanza liberatoria, con la quale ha riconosciuto “esatti e congrui conteggi elaborati sulla base delle statuizioni contenute” nella Sentenza TAR Basilicata n. 208 del 15.5.2009, confermata dalla VI^ Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 6039 del 10.12.2014, ed ha accettato la relativa somma, dichiarando “di non aver null’altro a pretendere per il titolo innanzi indicato anche se riveniente da altre statuizioni giudiziali, emanate o emanande cui espressamente rinuncia”, tenuto conto anche della circostanza che tale transazione è stata stipulata dopo la conclusione di un processo giurisdizionale (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 141 del 2.3.2007 e C.d.S. Sez. V Sent. n. 6359 del 30.11.2000).

Sempre in via preliminare, va precisato che con il giudicato, formatosi sulle Sentenze TAR Basilicata n. 208 del 15.5.2009 e C.d.S. Sez. VI n. 6039 del 10.12.2014, non sono state vagliate le singole posizioni dei ricorrenti ed è stata accolta la domanda dei ricorrenti, finalizzata al ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza ex L. n. 91/1977, effettivamente maturati con decorrenza dall’1.1.1978, cioè sulla base del numero degli scatti di anzianità posseduti da ogni ricorrente nel periodo 1.2.1977-31.12.1979 e del valore economico degli incrementi dei punti di contingenza dello stesso periodo, per cui deve ritenersi che giustamente le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. non hanno riconosciuto il predetto ricalcolo ai ricorrenti F A Rello e R S, in quanto erano stati assunto dopo il 31.12.1979, ed agli eredi di A V S (C S, A S, D S e R S), in quanto nel periodo antecedente al 31.12.1979 A V S non aveva maturato alcun scatto di anzianità.

Per quanto riguarda gli altri ricorrenti e gli altri crediti, diversi dal ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità sull’indennità di contingenza ex L. n. 91/1977, maturati da F A Rello, R S e dagli eredi di A V S (C S, A S, D S e R S), il ricorso in esame va accolto nei sensi già statuiti da questo Tribunale con la citata Sentenza n. 208/2009, passata in giudicato.

Pertanto, viene assegnato alle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. il termine di giorni 90 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le suddette ragioni creditorie, con l’espressa avvertenza che decorso infruttuosamente tale termine, subentrerà, come Commissario ad acta, il Prefetto di Bari (tenuto conto della circostanza che le Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. hanno la sede legale a Bari in Corso Italia n. 8) o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà nei 90 giorni successivi ad adottare in luogo delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. i dovuti atti per eseguire il suddetto giudicato.

Al Commissario ad acta, ove chiamato ad intervenire, dovrà essere liquidato il compenso di € 5.000,00, da porre a carico delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l..

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

In proposito il Collegio ritiene di dover precisare che dette spese di lite sono comprensive delle spese e del compenso professionale inerenti agli atti successivi alla pubblicazione del suindicato provvedimento giurisdizionale, passato in giudicato e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi