TAR Trieste, sez. I, sentenza 2020-07-22, n. 202000283
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Pubblicato il 22/07/2020
N. 00283/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2019, proposto da
Trieste Marine Terminal S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M O e B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Ufficio delle Dogane di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ai sensi dell’art. 43, primo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, presso la quale è domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l'annullamento
del provvedimento del Direttore della Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia – Ufficio delle Dogane di Trieste – Area Gestione Tributi, prot. n. 13134/RU datato 3 luglio 2019 notificato a mezzo pec in data 4 luglio 2019, avente ad oggetto «Prodotti energetici – impieghi agevolati – Applicazione Tab. A, Punto 9 del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni – Provvedimento di riconoscimento dell’agevolazione per gasolio utilizzato per l’azionamento di macchine impiegate nei porti destinate alla movimentazione di merci per operazione di trasbordo», nella parte in cui indica date di decorrenza del beneficio successive a quelle di presentazione delle domande, della nota della Direzione Interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia- Ufficio Legale prot. n. 27055/RU del 9 agosto 2019, che ha respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente, nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito e per la condanna dell’Agenzia al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Ufficio delle Dogane di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla l. 24 aprile 2010, n. 27, e l’art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 giugno 2020, n. 70;
Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 14 luglio 2020 la dott.ssa Manuela Sinigoi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del presente giudizio è l’atto dell’Agenzia delle Dogane in epigrafe compiutamente indicato (e la successiva decisione di rigetto del ricorso gerarchico avverso lo stesso proposto), relativo al riconoscimento a favore della società ricorrente dell’agevolazione sulle accise per gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice per le macchine operanti nei porti destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo ai sensi dell’art. 24 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e del punto 9 della Tabella A ad esso allegata, nella parte in cui indica date di decorrenza del beneficio successive a quelle di presentazione da parte della medesima delle relative domande.
L’interessata, assumendo di subire pregiudizio a causa della più sfavorevole decorrenza stabilita, ne ha chiesto, invero, l’annullamento, denunciandone l’illegittimità per la violazione di diverse disposizioni di legge e principi di diritto e per l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
Ha avanzato, inoltre, istanza di risarcimento dei danni asseritamente subiti.
L’Agenzia delle Dogane, costituita, ha controdedotto alle avverse censure e concluso per la loro reiezione.
La ricorrente, con memoria ex art. 73 c.p.a., ha ribadito le difese già svolte e insistito per l’accoglimento della domanda azionata.
Celebrata in via telematica ai sensi dell’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2010, n. 27, mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams , l’udienza pubblica del 14 luglio 2020 (così ricalendarizzata a seguito di rinvio imposto dalle misure adottate in ottemperanza all’art. 10, comma 17, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 e dalla sospensione dei termini, dall’9 marzo al 15 aprile 2020, poi prevista dall’art. 84, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID19) e introitato l’affare ai sensi del precedente comma 5 dell’articolo citato, come modificato dalla legge di conversione (“successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, … sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso…”), il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con ordinanza collegiale n. 255 in data 15 luglio 2020, ha, conseguentemente, formalizzato e portato a conoscenza delle parti il detto rilievo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, secondo periodo, c.p.a., riservandosi la decisione e assegnando alle parti medesime termine per depositare eventuali memorie.
La ricorrente, avvalendosi della detta facoltà, ha sostanzialmente rappresentato di essere stata fuorviata nell’individuazione dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale interporre ricorso dalle indicazioni riportate dall’Agenzia intimata in calce all’atto gravato. Ha, pertanto, invocato la remissione in termini per errore scusabile.
Nessun contributo argomentativo è stato, invece, offerto dalla difesa erariale in relazione al rilievo d’ufficio.
Nella successiva camera di consiglio telematica del giorno 20 luglio 2020 la causa è stata, infine, definitivamente decisa.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ciò avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”.
In tal senso, oltre ad essere eloquente il precedente di questo Tribunale n. 286/2013, conforta la pronuncia del TAR Lazio, Roma, n. 31/2011 (e tutte quelle ulteriori nella stessa richiamate), che ha affrontato proprio la questione specifica delle accise, cui si rinvia.
Anche nel caso in esame, la natura tributaria della controversia qui in decisione è disvelata, infatti, dalla circostanza che essa ha ad oggetto un atto dell’Agenzia delle dogane, con il quale, in asserita applicazione di quanto stabilito al Punto 9 della Tabella A del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e delle circolari in materia, è stata riconosciuta alla ricorrente l’agevolazione sulle accise per gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice per le macchine operanti nei porti destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo, seppure con decorrenze diverse da quelle dalla medesima auspicate e ritenute conformi a legge.
Trattasi, con tutta evidenza, di atto che riguarda l’applicazione dell’agevolazione dell’accisa ovvero l'esatta applicazione della norma d'agevolazione fiscale che viene in rilievo e che rientra, conseguentemente, nella categoria dei provvedimenti di cognizione del giudice tributario e, in particolare, della Commissione tributaria provinciale in base al citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (cfr., in argomento, Cass., Sez. Un., 15 maggio 2007 n. 11076).
Mutuando le osservazioni formulate nella citata decisione n. 286/2013, devesi, infatti, evidenziare che “l'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, configura la giurisdizione tributaria come giurisdizione esclusiva a carattere generale, che si radica in base alla materia, e che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex multis Cassazione civile, sez. trib., 5 ottobre 2012, n. 17010 e 11 maggio 2012, n. 7344) ha da tempo affermato il principio, assolutamente condivisibile, secondo il quale il <catalogo>degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001.
Tale principio, enunciato con riferimento agli atti <facoltativamente>impugnabili ovvero con riferimento a quegli atti adottati dall’ente impositore che portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, induce a <riconoscere la ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni qual volta vi sia un collegamento tra atti dell’Amministrazione e rapporto tributario, nel senso che tali provvedimenti devono essere idonei ad incidere sul rapporto tributario, dovendosi ritenere possibile una interpretazione non solo estensiva ed anche analogica della categoria degli atti impugnabili previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992>(vedi Cass. 7344/2012 cit.)”.
Nel caso di specie, non v’è dubbio che sussista il collegamento dianzi indicato tra l’atto impugnato e il rapporto tributario, atteso che la diversa decorrenza dell’agevolazione sulle accise invocata dalla ricorrente si inserisce, all’evidenza, nel rapporto di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi cui è soggetta la medesima.
Nel senso dell’impugnabilità del diniego in questione innanzi al giudice tributario territorialmente competente milita, del resto, anche l’inserimento, nell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, del “diniego o (del)la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari“ (vedi lett. h) (in termini Cass., V, 12 maggio 2006, n. n. 11082).
Il Tar del Lazio, nel precedente dianzi richiamato, ha, inoltre, condivisibilmente evidenziato che “La giurisdizione tributaria… s'appalesa alquanto indifferente al contenuto della domanda, giacché essa involge tutte le controversie in materia di imposte e tasse e ha natura esclusiva non circoscritta ad alcuni aspetti, ma generale, ossia estesa a ogni questione, relativa all'an o al quantum del tributo (cfr., ancora, Cass., Sez. Un., 15 maggio 2007 n. 11081) - arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione forzata - e, quindi, anche qualora vengano in evidenza provvedimenti del Fisco, dinieghi totali o parziali di rimborsi d'imposta (cfr., in tal senso, Cass., Sez. Un., 8 luglio 2005 n. 14331), o riconoscimenti o revoche di agevolazioni (proprio in tema di accise, cfr. Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005 n. 13833)”.
Da ultimo, ma non sicuramente per importanza, pare utile al Collegio ricordare, come già nella più volte citata decisione n. 286/2013, anche il cd. principio di concentrazione delle tutele, “espressione del quale è lo stesso istituto della giurisdizione esclusiva, qual è pacificamente quella tributaria, la cui funzione è per l’appunto quella di concentrare innanzi a un unico giudice le controversie relative a materie determinate.
Tale principio, che costituisce mezzo imprescindibile al fine dell’attuazione del principio costituzionale del giusto processo, nell’accezione di processo a ragionevole durata, porta, invero, a ritenere manifestamente illogico, nonché in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione che atti afferenti a un medesimo procedimento vengano sottoposti in parte al giudizio del giudice tributario e in parte a quello del giudice amministrativo, con l’incongrua conseguenza di comportare una sostanziale dilatazione della medesima lite innanzi a due diversi plessi giurisdizionali”.
Sulla scorta delle considerazioni innanzi svolte, il Collegio ritiene, in definitiva, che gli atti oggetto di gravame rientrino nel novero degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario territorialmente competente.
Il ricorso in esame va pertanto, come detto, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, dato che la cognizione della lite rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite, avuto riguardo all’indicazione, effettivamente fuorviante, contenuta nell’atto impugnato in via principale ove si legge che “Avverso il presente provvedimento… è possibile proporre direttamente ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale. In caso di definitività dell’atto, in alternativa all’impugnazione giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. è possibile proporre, entro 120 giorni dalla notifica del presente atto, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 9”.
Va, in ogni caso, dato atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del codice del processo amministrativo, a seguito della presente pronuncia il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice tributario territorialmente competente, munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.