TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300031

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-01-23, n. 202300031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300031
Data del deposito : 23 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2023

N. 00031/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00444/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 444 del 2017, proposto da:
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Annarita D'Ercole e A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A C, in Cagliari, via Angioni Contini, 7;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Sonnino 128;

per l'annullamento:

- dell’ordinanza di ingiunzione e demolizione di opere abusive emesso dal dirigente dell'area tecnica del Comune di -OMISSIS- ing. -OMISSIS- avente n. 14 del 14.03.2017 con oggetto "ordinanza di demolizione per opere realizzate in assenza dei previsti titoli autorizzativi, in un immobile gia' realizzato abusivamente, nel terreno distinto del catasto terreni al fg. 11, part. 46-47, in loc. Punta villa" notificato in data 02.06.2017 ex art. 140 c.p.c.;

- della nota del Comune di -OMISSIS- - direzione della tutela e dello sviluppo territoriale settore edilizia privata prot. N. 13549 del 22.10.2013 a firma del dirigente ing. -OMISSIS- avente ad oggetto "parere preventivo per l'interclusione dei terreni ricadenti all'interno del qn13, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lett. B, punto 2 della l. R. 4 del 2009".


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti sono proprietari di un fondo sito nell’Isola di -OMISSIS-, Regione -OMISSIS-, identificato al Foglio 11, Part. 46, sul quale, nel tempo, è stata accertata la presenza di molteplici interventi edilizi sine titulo , tra cui, in primo luogo, come da verbale della Polizia Municipale in data 5 giugno 1996, un corpo di fabbrica di mq. 200 e volumetria pari 600 metri cubi, sul quale fu emessa ordinanza comunale di sospensione dei lavori 14 giugno 1996, n. 64, nonché ordinanza comunale di demolizione 15 luglio 1996, n. 77, cui seguì la verifica della mancata esecuzione della stessa, come da nota della Polizia Municipale 18 ottobre 1996, n. 13784.

Per la realizzazione di tali opere abusive la sig.ra -OMISSIS- fu penalmente condannata con sentenza 6 giugno 1998, n. 144, del Pretore di -OMISSIS-, che aveva disposto la demolizione delle opere abusive.

Al fine di dare esecuzione coattiva a quest’ultimo disposto, in data 25 settembre 2013 la Legione dei Carabinieri Sardegna Sezione di -OMISSIS- aveva notificato all’interessata, su delega della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, specifico invito a liberare l’immobile abusivo.

A quel punto l’interessata, tramite tecnico di propria fiducia, in data 11 ottobre 2013 ha presentato al Comune di -OMISSIS- una “Richiesta parere preventivo per l’interclusione” del fondo ovvero, in subordine, per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria sull’immobile abusivo sopra descritto, finalizzata alla presentazione di una proposta di piano di lottizzazione senza necessità di previo adeguamento del PUC al Piano paesaggistico regionale.

Inoltre, su tale presupposto, la stessa interessata ha presentato al Tribunale di -OMISSIS- istanza di sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale di condanna.

Con atto 22 ottobre 2013, n. 13549 il Comune di -OMISSIS- ha espresso parere sfavorevole sull’istanza sopra descritta, rilevando, in sintesi, come -alla luce della circolare esplicativa adottata dall’Assessorato Regionale all’Urbanistica in data 23 novembre 2006 sull’applicazione del Piano paesaggistico regionale, nonché della circolare regionale recante indirizzi applicativi della L.R. n. 4/2009- il fondo in questione non potesse considerarsi “contiguo” al centro urbano, condizione, questa, indispensabile per l’accoglimento della richiesta.

Dopo avere ricevuto una nota con cui il tecnico incaricato dall’interessata contestava tale esito procedimentale, il Dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, con nota 13 novembre 2013, n. 14415, ha comunicato allo stesso tecnico che “con nota di questo servizio del 14.01.2014 prot. 571, si è inoltrata alla Regione Autonoma della Sardegna Ass.to Enti Locali Fin. Urbanistica, Serv. Pianificazione Paesaggistica ed Urbanistica, una richiesta di congruità relativamente al parere espresso da questi uffici con nota del 22.10.2013, prot. 13549. Pertanto allo stato, l’esame della Vs nota di riscontro del 13.11.2013, prot.14415 risulta sospesa” .

Inoltre con ordinanza 1 aprile 2014 il Tribunale di -OMISSIS-, alla luce dell’istanza sopra descritta, ha “sospeso l’ordine di demolizione di cui alla sentenza n° 144/98... (omissis) ... fino al consolidarsi, per non essere più impugnabile, del provvedimento del Comune di -OMISSIS- sulla richiesta di concessione in sanatoria avanzata da Loi Pasqualina” .

Il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS- ha, poi, ricevuto la nota 20 febbraio 2014, prot. 8364/DG, con cui la Regione Sardegna gli ha comunicato che “è in capo al Comune la verifica della sussistenza nel concreto dei requisiti di interclusione, al fine di poter applicare quanto previsto dal comma 1, lett. b), punto 2) dell’art. 13 della L.R. 4/2009” .

Con nota del 15 gennaio 2017 il Corpo di Vigilanza Ambientale CFVA di -OMISSIS- ha comunicato al Comune l’intervenuto accertamento di ulteriori opere abusive realizzate presso il fondo di proprietà degli odierni ricorrenti, consistenti in: - terrazzamento con muro in blocchetti di cemento per una superficie di circa mq. 214,00, con riporto di terra circa 258,00 metri cubi;
- nuovo fabbricato di circa m. 10,50x3,00x2,60, suddiviso in due vani con accesso indipendente, l’uno adibito a servizio igienico e l’altro a cantina, con copertura in tegole;
- scala esterna in muratura in tre rampe, destinata al collegamento del nuovo fabbricato a quello principale;
- basamento in cemento, per circa 80 mq., antistante il preesistente seminterrato;
- barbecue delle dimensioni di m. 3x2,00x2,00.

Con ordinanza 6 febbraio 2017, n. 9, il Comune ha disposto la sospensione dei relativi lavori edili, dei quali ha, poi, disposto la demolizione con ordinanza 14 marzo 2017, n. 14, richiamando nella motivazione il precedente parere negativo sull’istanza di interclusione e concessione in sanatoria, nonché il riscontro inviato sullo stesso da parte della Regione Sardegna.

Con il ricorso ora all’esame del Collegio, notificato in data 1 giugno 2017, si chiede l’annullamento di quest’ultima ordinanza di demolizione, nonché del citato parere negativo del 22 ottobre 2013 espresso dal Comune sull’istanza di interclusione e concessione in sanatoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito nelle proprie tesi e contestato le difese comunali.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2023 la causa è trattenuta in decisione nel merito.

In primo luogo non può essere condivisa l’eccezione di tardività formulata dalla difesa comunale quanto all’impugnazione del parere negativo espresso dal Comune sull’istanza di interclusione e sanatoria, posto che con nota del 13 novembre 2013 il Comune aveva espressamente sospeso l’efficacia del suddetto parere in attesa di ottenere riscontro alla richiesta inviata sul punto alla Regione, mentre la successiva risposta di quest’ultima, che data 20 febbraio 2014, è stata comunicata all’interessata solo nel corpo motivazionale della successiva ordinanza di demolizione del 14 marzo 2017, notificata il 2 aprile 2017, rispetto alla quale il ricorso, notificato in data 1 giugno 2017, risulta tempestivo.

Passando all’esame del merito, con i tre motivi dedotti, strettamente connessi, parte ricorrente contesta il suddetto parere negativo sulla richiesta di interclusione e sanatoria -presupposto dell’ordinanza di demolizione del 2017, anch’essa impugnata- evidenziando che il Comune lo ha motivato facendo riferimento soltanto alle circolari regionali esplicative sull’applicazione del Piano paesaggistico regionale e della L.R. n. 4/2009, senza accertare e valutare il dato di fatto che l’area oggetto dell’intervento abusivo “risulta perfettamente integrata con il contesto urbano e le infrastrutture circostanti” , in quanto “contigua, e in gran parte inclusa, alla zona di “rispetto cimiteriale”…nella “fascia di rispetto”, di larghezza pari a m. 100,00, a partire dagli elementi di carattere storico-culturale più esterno all’area pertinente al bene identitario denominato “Batteria -OMISSIS-” , nonché “attraversata, nella parte bassa, dalla conduttura della rete acquedottistica pubblica di approvvigionamento idrico-potabile delle isole di Santo Stefano e di -OMISSIS-” e delimitata “sul confine ad est dalla strada vicinale per -OMISSIS- e a nord dalla ex strada militare da Guardia Vecchia a -OMISSIS-” e sul “confine ad ovest, nonché interamente ricompresa, nella Unità di Pianificazione –

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