TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2020-10-29, n. 202006748

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2020-10-29, n. 202006748
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006748
Data del deposito : 29 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2020

N. 07213/2020 REG.RIC.

N. 06748/2020 REG.PROV.CAU.

N. 07213/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7213 del 2020, proposto da


Fratelli Poggi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'ordinanza di sospensione lavori di coltivazione e ripristino ambientale n. 189 del 7.9.2020, prot. partenza n. 0069725, notificata in data 8.9.2020;

- della determinazione dirigenziale a firma del Dirigente Pianificatore Territoriale Sig. Egidio Santamaria, Area VI, Lavori Pubblici – Ambiente – Attività estrattive – TPL, del 1.7.2020, prot. Partenza 0051069 del 2.7.2020 avente ad oggetto conclusione del procedimento istruttorio per “inosservanza degli obblighi oggetto della convenzione stipulata al rilascio dell'autorizzazione e successivi atti d'obbligo di cui all'art. 14 comma 1 della L.R. n. 17/2004 e ss.mm.ii.” e contestuale preavviso di sospensione dell'Autorizzazione n. 15/2PRO/AC del 13.5.2014 e della relativa attività estrattiva rilasciata alla Società Fratelli Poggi S.p.a., nei termini previsti dall'avvio del procedimento prot. N. 43735 del 5.6.2020;

- di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, presupposto o consequenziale;

nonché per la declaratoria dell’illegittimità

del silenzio inadempimento nel procedimento avviato con comunicazione del 22.3.2018, prot. 26513, avente ad oggetto il preavviso di diniego -ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990- della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione n. 15/2PRO/AC, prot. 85197 del 27.9.2016;

con conseguente richiesta di condanna

per il risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi dall'illegittimità dell'inerzia ad oggi ancora serbata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Guidonia Montecelio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che

- il ricorso contro l’ordine di sospensione non sia, almeno ad un primo sommario esame, assistito da apprezzabili profili di fumus boni iuris in considerazione 1) della necessità che lo svolgimento dell’attività estrattiva sia sempre assistito dalla prestazione di una valida ed efficace polizza fideiussoria per i lavori di coltivazione e per il completo ripristino ambientale;
2) del contenuto del provvedimento impugnato che, al fine di salvaguardare il preminente interesse pubblico alla tutela ambientale, non incidendo contemporaneamente in modo definitivo sull’attività della ricorrente – che poteva continuare in pendenza del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione - sospende in via cautelare tale attività e ne subordina, appunto, la ripresa alla presentazione della suddetta indispensabile garanzia;

- dunque, la sospensiva non possa essere, allo stato, accolta;

- debba essere fissata la camera di consiglio per la trattazione del ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’Amministrazione Comunale sulla domanda di conclusione del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione con un provvedimento espresso;

- le spese della fase cautelare possano essere compensate, per giusti motivi, vista la complessità della controversia;

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