TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-05-04, n. 201605060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-05-04, n. 201605060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605060
Data del deposito : 4 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01292/2016 REG.RIC.

N. 05060/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01292/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2016, integrato con motivi aggiunti, proposto dalla società Almaviva Spa - The Innovation Company Spa, in proprio e in qualità di mandataria di un costituendo RTI con Bip Spa, Exprivia Spa e TD Group Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F C, F L e F S C, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47;



contro

- la CONSIP Spa e l’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo D’Alia e Lucia Rita Anna Sonnante, con domicilio eletto in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 8;
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;



nei confronti di

- HP Enterprise Service Italia Spa, in proprio e in qualità di mandataria di un costituendo RTI con Ericsson Telecomunicazioni Spa, Eustema Spa e Consorzio Ordinario ROS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Marco Napoli e Maurizio Zoppolato, con domicilio eletto in Roma, piazza Principessa Clotilde n. 2, presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia;
- Ericsson Telecomunicazioni Spa, Eustema Spa e Consorzio Ordinario ROS, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- quanto al ricorso introduttivo, della nota prot. n. 31692 del 18 dicembre 2015, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva, in favore del costituendo RTI tra HP Enterprise Service Italia, Ericsson Telecomunicazioni Spa, Eustema Spa e Consorzio Ordinario ROS, del Lotto 1 della gara per l’affidamento dei servizi di conduzione dell’infrastruttura ICT e lo sviluppo di Progetti di IT Innovation in ambito infrastrutturale e tecnologico dell’INAIL (1D1559), nonché dei seguenti atti: A) il provvedimento di aggiudicazione definitiva non conosciuto; B) tutti i verbali della commissione giudicatrice, con particolare riguardo al verbale n. 18 del 13 maggio 2015, recante la tabella riepilogativa dei punteggi tecnici attribuiti, e al verbale n. 28, di aggiudicazione provvisoria del Lotto 1 al RTI controinteressato, nella parte in cui il seggio di gara ha attribuito al RTI controinteressato 4 punti in asserita applicazione del criterio n. 19, lett. b, della tabella Lotto 1 al par. 6 del disciplinare, nonché ulteriori 2 punti in asserita applicazione del criterio 20 - Lotto 1; C) l’allegato 2 - Offerta Tecnica - Lotto 1 al disciplinare e paragrafi 2, 5.2, 5.3, 6 del medesimo disciplinare, per il caso in cui fossero interpretati nel senso di imporre agli offerenti attestazioni incompatibili con il criterio di aggiudicazione n. 19 - Lotto 1 o, addirittura, di modificarlo nel senso di prevedere l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo per un impegno di assunzione limitato alle sole risorse ori site; D) in via subordinata, il disciplinare di gara, qualora la complessiva formulazione del predetto criterio di aggiudicazione dovesse risultare equivoca; E) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

nonchè per la conseguente declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto nelle more eventualmente stipulato o, in via subordinata, per la condanna della CONSIP al risarcimento dei danni cagionati alla parte ricorrente;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti, della nota prot. n. 2455 del 3 febbraio 2016, con la quale la commissione giudicatrice, riconvocata per verificare la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente con l’informativa ai sensi dell’art. 243-bis del codice degli appalti, è stata comunicata la conferma del provvedimento di aggiudicazione in favore del costituendo RTI tra HP Enterprise Service Italia, Ericsson Telecomunicazioni Spa, Eustema Spa e Consorzio Ordinario ROS, nonché dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice n. 29 del 19 gennaio 2016 e n. 30 del 1° febbraio 2016 e dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della CONSIP Spa e dell’INAIL e della società HP Enterprise Service Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. In punto di fatto la società Almaviva con il ricorso introduttivo riferisce quanto segue: A) essa ha preso parte, in qualità di mandataria di un costituendo RTI con le società Bip Spa, Exprivia Spa e TD Group Spa (di seguito denominato RTI Almaviva), alla gara bandita dalla CONSIP per l’affidamento dei servizi di conduzione dell’Infrastruttura ICT e lo sviluppo di Progetti di IT innovation in ambito infrastrutturale e tecnologico dell’INAIL; B) la gara era suddivisa in due lotti, il primo dei quali (di seguito denominato Lotto 1) prevedeva un valore stimato pari a euro 46.300.000,00 e l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri stabiliti dal disciplinare di gara; C) tra tali parametri rileva in questa il criterio n. 19 della Tabella Lotto 1, che premiava i concorrenti con l’attribuzione di 2 o 4 punti; D) all’esito della procedura relativa al Lotto 1 il RTI Almaviva si è classificato al secondo posto della graduatoria definitiva, con il punteggio complessivo di 78,398, mentre il costituendo RTI tra HP Enterprise Service Italia (mandataria), Ericsson Telecomunicazioni Spa, Eustema Spa e Consorzio Ordinario ROS Spa (di seguito denominato RTI HP) si è classificato al primo posto con 80,698 punti; E) la CONSIP con la nota prot. n. 31692 del 18 dicembre 2015 ha comunicato l’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 in favore del RTI HP; F) dall’esame della documentazione acquisita in sede di accesso agli atti è emerso un grave vizio che inficia l’attribuzione dei punteggi tecnici al RTI aggiudicatario, derivante dalla errata applicazione del suddetto criterio n. 19, che ha determinato l’erronea assegnazione di 4 punti al RTI HP; F) tale errore è risultato decisivo ai fini dell’aggiudicazione in quanto - considerato il distacco minimo tra le due offerte, pari a 2,300 punti, di cui 2,200 per la componente tecnica - la mancata assegnazione al RTI HP del predetto ulteriore punteggio avrebbe determinato l’aggiudicazione in favore del RTI Almaviva; G) con nota del 12 gennaio 2016 è stato segnalato alla stazione appaltante, anche ai sensi dell’art. 243-bis del codice dei contratti pubblici, come l’impegno assunto dal RTI HP in ordine al Team preposto all’erogazione dei servizi continuativi non fosse quello richiesto dal criterio n. 19, lett. b), ai fini dell’attribuzione di 4 punti e, comunque, non ricorressero neppure le condizioni per l’assegnazione al RTI HP di ulteriori 2 punti previsti dalla lett. a) del criterio n. 19; H) la CONSIP con la nota del 15 gennaio 2016 ha comunicato di aver riconvocato la commissione giudicatrice per verificare la fondatezza del preavviso di ricorso.

2. Avverso i provvedimenti con il ricorso introduttivo la società Almaviva deduce le seguenti censure.

I) Violazione e falsa applicazione del par. 6, criterio 19 - lotto 1, del disciplinare, del punto IV. 2.1 del bando di gara, nonché dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta . Per il Lotto 1 il criterio di aggiudicazione n. 19 (descritto al par. 6 del disciplinare di gara) prevede l’attribuzione di 2 o 4 punti ai concorrenti che attestino che durante l’intero periodo di validità contrattuale: a) almeno il 30% di risorse componenti i Team impiegati nell’erogazione dei servizi continuativi a canone sarà assunto presso il concorrente con contratto di lavoro subordinato (2 punti on/off); b) almeno il 50% di risorse componenti i Team impiegati nell’erogazione dei servizi continuativi a canone sarà assunto presso il concorrente con contratto di lavoro subordinato (4 punti on/off). Per i servizi continuativi il capitolato tecnico prevede che potessero essere erogati, a scelta del concorrente, o presso le sedi dell’Amministrazione beneficiante (ossia “ on site ”) o da remoto, presso la sede del concorrente stesso, fatta salva la necessità di garantire una presenza minima on site per determinate prestazioni. Il RTI HP nella propria offerta tecnica - dopo aver precisato di volere erogare i servizi continuativi presso il proprio centro servizi nella misura massima consentita - ha dichiarato di impegnarsi «a garantire che, durante l’intero periodo di validità contrattuale, almeno il 50% di risorse componenti i Team on site impiegati nell’erogazione dei servizi continuativi a canone sia assunto dalle aziende facenti parte del Raggruppamento con contratto di lavoro subordinato». Sebbene l’impegno assunto dal RTI HP riguardi solo le risorse componenti il team preposto all’erogazione dei servizi continuativi presso le sedi dell’Amministrazione (cioè solo quelle impiegate on site ) e non le risorse complessivamente destinate a tali servizi, tuttavia la commissione giudicatrice ha assegnato 4

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