TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-11, n. 202400145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-01-11, n. 202400145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400145
Data del deposito : 11 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/01/2024

N. 00145/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01190/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati L S e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , già rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota n. prot. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- – 3° Settore - tecnico – urbanistico sviluppo e tutela territo-riale – 3° Servizio a firma del Dirigente Arch. -OMISSIS-, del responsabile dell'area urbanistica Geom. -OMISSIS- e dal tecnico istruttore Ing. -OMISSIS- con cui, in relazione alla SCIA edilizia prot. n. -OMISSIS- ne ha disposto in autotutela l'annullamento e l'archiviazione;

- nonché ove occorra della nota n. prot. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, del Comune di -OMISSIS- – 3° Settore - tecnico – urbanistico sviluppo e tutela territoriale – 3° Servizio a firma del responsabile dell'area urbanistica Geom. -OMISSIS- e dal tecnico istruttore Ing. -OMISSIS- con cui si è comunicato l'avvio del procedimento di annullamento della SCIA di cui sopra

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 novembre 2023 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso ritualmente proposto la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe avente ad oggetto “ Annullamento e archiviazione S.C.I.A: edilizia prot. n. -OMISSIS- – Esecuzione Locale tecnico ricompreso nel Progetto per la realizzazione di alcune cisterne interrate e di un locale tecnico di pertinenza dell’Hotel -OMISSIS-

Premette parte ricorrente:

- di essere proprietaria dell’Hotel -OMISSIS- realizzato con la C.E. n. -OMISSIS- rilasciata dal Comune di -OMISSIS- e con successiva C.E. n. -OMISSIS- in variante, previa acquisizione delle autorizzazioni degli enti di tutela;

- di essersi determinata, nel 2017, ad eseguire un programma unitario di ammodernamento degli impianti posti a servizio della struttura, mediante la sostituzione ed il miglioramento degli stessi, l’eliminazione della vecchia ed insufficiente cisterna e dei relativi impianti con la realizzazione di due cisterne interrate di maggiori dimensioni e di un locale tecnico soprastante per la gestione dei connessi impianti di pompaggio idrico, autoclave, addolcitore, caldaia, boiler e di tutta la parte dei quadri elettrici generali della struttura;

- di essersi munita, a tal fine, delle necessarie autorizzazioni, compresa quella paesaggistica, come indicato nella nota n. prot. -OMISSIS-;

- la realizzazione delle opere avveniva con distinte SCIA, rispettivamente, -OMISSIS-

- con nota del -OMISSIS- a seguito di verifica preliminare degli atti e del progetto allegato alla SCIA n. -OMISSIS- relativa alla esecuzione del volume tecnico f.t., il Comune richiedeva alla ricorrente delle integrazioni documentali al fine di potere esaminare compiutamente la legittimità della segnalazione;

- con nota prot. n. -OMISSIS- del tecnico progettista, veniva prodotta la documentazione richiesta;

- con nota prot. n. -OMISSIS- il Comune dava atto delle relative valutazioni e con successiva nota n. prot. -OMISSIS- comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio degli effetti della SCIA n. -OMISSIS-, ritenendo non rispettata la distanza regolamentare dal confine con “altra ditta”, in quanto non conforme all’art. 54 delle NN.TT.AA. allegate al P.R.G. vigente che, per l’ambito urbanistico di ricadenza (E1), indica la distanza minima di mt. 10,00 dai confini;

- con P.E.C. del -OMISSIS- venivano formulate articolate e motivate controdeduzioni, ma con la nota prot. n. -OMISSIS- oggetto dell’odierno gravame, l’amministrazione comunale adottava il provvedimento di annullamento di ufficio.



2. Parte ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:

I. Violazione dell’art. 19 L. 241/1990, applicabile in Sicilia per effetto dell’art. 22 L. R. 10/1991, come sostituito dagli artt. 6 e 9 L. R. 5/2011;
difetto assoluto di motivazione dell’interesse pubblico alla rimozione degli effetti della SCIA e mancata comparazione con gli interessi della destinataria, anche in relazione alle valutazioni operate in occasione del rilascio dell’autorizzazione edilizia n. -OMISSIS-

Gli effetti della SCIA “consolidata” imporrebbero l’esternazione chiara ed analitica delle ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle relative al mero ripristino della legalità violata, ritenute prevalenti rispetto agli interessi dei destinatari che hanno fatto legittimo affidamento sulla SCIA “consolidata”, posto lo spirare dei termini per i controlli. L’amministrazione avrebbe ritenuto di esercitare in via postuma gli ordinari poteri di controllo di cui all’art. 19, comma 3, L. 241/1990, mediante l’adozione di un provvedimento di autotutela che sarebbe carente sotto il profilo della esplicitazione dell’interesse pubblico e del contemperamento dello stesso con l’interesse del privato.

II. Violazione della disciplina edilizia in tema di distanza dai confini dei volumi tecnici come risultante anche dall’art. 32 d.P.R. n. 380/2001, recepito dalla L. R. 16/2016, anche in relazione al disposto dell’art. 871 c.c..

L’amministrazione, non tenendo conto delle argomentazioni contenute nelle controdeduzioni, avrebbe errato nel ritenere violate le disposizioni in materia di distanze dai confini.

Non solo la natura di volume tecnico dell’opera in questione, riconosciuta anche dall’amministrazione comunale, impedirebbe l’applicazione delle prescrizioni urbanistiche in materia di distanza dal confine, che riguarderebbero soltanto le costruzioni urbanistiche in senso stretto, ma la costruzione rispetterebbe comunque, anche in base alle rilevazioni contenute nel provvedimento impugnato, la distanza legale minima come prevista dal codice civile, non intercettando alcun preesistente fabbricato lungo il confine.

III. Contraddittorietà con la precedente autorizzazione edilizia prot. n. 31070 rilasciata dal Comune di -OMISSIS- il 7 settembre 2011;
eccesso di potere.

La motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato sarebbe, peraltro, viziata sotto l’ulteriore profilo della contraddittorietà atteso che la stessa amministrazione, con l’autorizzazione edilizia prot. n. -OMISSIS- avrebbe autorizzato, in relazione alla medesima struttura alberghiera, la realizzazione di un locale tecnico a distanza inferiore a quella in rilievo nel caso di specie.

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