TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-11-07, n. 201705208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-11-07, n. 201705208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705208
Data del deposito : 7 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2017

N. 05208/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00602/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 602 del 2017, proposto da:
Laboratorio Bioanalisi Cliniche di Antonio Salvatore D'Anna &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L R, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Santa Lucia, n. 15;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via R. Bracco, n. 15/A;

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

della nota dell’ASL Caserta, prot. n. 282780/DIR.DIP., del 22 novembre 2016 e della delibera dell’ASL Caserta n. 579 del 20 dicembre 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1 Col ricorso in epigrafe, il Laboratorio Bioanalisi Cliniche di Antonio Salvatore D’Anna &
C. s.a.s. (in appresso, Laboratorio Bioanalisi) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - la nota del 22 novembre 2016, prot. n. 282780/DIR.DIP., con la quale l’ASL Caserta aveva comunicato che rientrava nella competenza dell’Assessorato alla sanità della Regione Campania l’istanza del 31 luglio 2015, rivoltale ai fini dell’implementazione della capacità operativa massima (c.o.m.) ed del corrispondente accreditamento in relazione all’attività laboratoristica specializzata A6 (Genetica) di cui alla conseguita autorizzazione sanitaria del 16 luglio 2015, prot. n. 2/Reg., rilasciata dal Comune di San Felice a Cancello, in aggiunta alle prestazioni laboratoristiche specializzate A1 (Clinica chimica) e A2 (Microbiologia e Sieroimmunologia), già oggetti di accreditamento;
- la delibera dell’ASL Caserta n. 579 del 20 dicembre 2016, attributiva – in modifica della precedente delibera n. 164 del 16 settembre 2016 – di una c.o.m. pari a 204.000 prestazioni in regime di accreditamento per i soli settori A1 e A2 ed a 36.000 prestazioni in regime privatistico anche per il settore A6.

2. Avverso siffatte determinazioni il laboratorio ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: - in violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, la gravata nota del 22 novembre 2016, prot. n. 282780/DIR.DIP. non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi alla rassegnata istanza di implementazione della c.o.m., mentre, in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, la gravata delibera n. 579 del 20 dicembre 2016 non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento in autotutela con essa definito;
- a dispetto di quanto ritenuto dall’amministrazione sanitaria intimata e come chiarito nella nota del Subcommissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania, prot. n. 198/C, del 12 gennaio 2011, l’estensione dell’attività di laboratorio generale di base ai settori specializzati (quale, appunto, il settore A6, Genetica) integrerebbe non già una ipotesi ampliamento dell’accreditamento istituzionale, bensì una ipotesi di mera implementazione della c.o.m.;
- in ogni caso, non essendo più attiva la piattaforma informatica gestita dalla So.Re.Sa. (Società Regionale per la Sanità) s.p.a. per gli accreditamenti istituzionali (cfr. decreto del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario nella Regione Campania n. 19 del 7 marzo 2012), competente a ricevere e istruire la rassegnata istanza di implementazione della c.o.m. avrebbe dovuto essere l’ASL Caserta, in quanto deputata ad adottare la c.d. delibera di accreditabilità.

3. Costituitasi l’intimata ASL Caserta, eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, della quale richiedeva, quindi, il rigetto.

4. Alla camera di consiglio del 5 aprile 2017, la proposta istanza cautelare era accolta con ordinanza n. 530/2017.

5. Successivamente, all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2017, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nel merito, il ricorso si rivela infondato per le ragioni illustrate in appresso. Tanto esime il Collegio dalla preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione resistente.

2. Innanzitutto, ai fini del thema decidendum di cui al presente giudizio, giova chiarire la natura e la portata dell’istituto dell’accreditamento istituzionale in rapporto al relativo sviluppo storico-normativo-applicativo.

2.1. Il d.lgs. n. 502/1992 ha disegnato un sistema volto a garantire il necessario controllo della spesa sanitaria mediante lo strumento di pianificazione della stessa. L'obbligo di pianificazione è da considerarsi un principio valevole per tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti all'interno del Servizio sanitario nazionale.

Da un simile principio discende che i rapporti fra tali soggetti e le ASL sono regolati dal meccanismo del c.d. accreditamento istituzionale, subentrato al pregresso sistema di convenzionamento e fondato sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica della qualità delle attività svolte e della quantità delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati.

2.2. L'accreditamento dei prestatori privati di servizi sanitari richiede una serie di condizioni che devono essere verificate. Alcune condizioni riguardano la struttura che richiede l'accreditamento, quali requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, altre riguardano la gestione del prestatore di servizio, che dovrà utilizzare il sistema di pagamenti a prestazione e dovrà adottare sistemi di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e della quantità delle prestazioni erogate.

“1. L'accreditamento istituzionale – recita, in particolare, l’art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 (introdotto dall'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 229/1999) – è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la Regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'art.

9. La Regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'art. 1, comma 18, e alle strutture private lucrative.

2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall'art. 8 quinquies.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'art. 8 della l. 15 marzo 1997, n. 59, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanità, e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:

a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché la verifica periodica di tali attività;

b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate;

c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilità di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonché la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa.

4. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica;

b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture;

c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi;

d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato;

e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari;

f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualità, interni alla struttura e interaziendali;

g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate, definito dalla Regione ai sensi dell'art.

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