TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-10-04, n. 202403260
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Testo completo
Pubblicato il 04/10/2024
N. 03260/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00521/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di genitore (padre) della minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Piazza Verga, n. 16;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio fisico eletto presso il Servizio legale dell’ASP di -OMISSIS-, in -OMISSIS-, Via Messina n. 1 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Istituto d’Istruzione Superiore -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria di nullità e/o di illegittimità e per l’annullamento, con conseguente condanna al risarcimento danni previa sospensione dell’efficacia:
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio:
- della nota ASP Dipartimento Prevenzione prot. U.0024912.25-03-2021, nella parte in cui è stato disposto l’isolamento fiduciario, fino all’esito negativo del tampone molecolare, dopo aver effettuato la quarantena di 14 giorni, a carico anche dell’alunna -OMISSIS-;
- della Circolare interna n. 202 - A.S. 2020/2021 dell’I.I.S. -OMISSIS-, nella parte in cui, recependo pedissequamente le disposizioni della nota dell’ASP prot. U.0024912.25-03-2021, ha disposto l’isolamento fiduciario, fino all’esito negativo dei tamponi molecolari, dopo aver effettuato quarantena di 14 giorni, a carico anche dell’alunna -OMISSIS-;
- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.03.2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021, laddove venisse interpretato che disponga pure la norma di contenimento consistente nella possibilità di assoggettare ad isolamento fiduciario e/o quarantena sino a 14 giorni, con obbligo di effettuare il tampone molecolare, anche a carico di alunno che non sia “contatto stretto” di altro alunno risultato positivo al SARS-COV-2 (o Covid-19 che dir si voglia);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non ancora conosciuto;
B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 aprile 2021:
- della nota ASP Dipartimento Prevenzione prot. del 03.04.2021, oltre che per vizi derivati dai provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo, nella parte in cui dispone che l’alunna -OMISSIS- non potrà rientrare a Scuola fino all’effettuazione del tampone di controllo; - della nota I.I.S. -OMISSIS- prot. n. 0002607 del 06.04.2021, oltre che per vizi derivati dai provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo, viziata, in via derivata, in quanto la recepisce pedissequamente, dalla nota ASP Dipartimento Prevenzione prot. del 03.04.2021, subordinando il rientro a Scuola dell’alunna -OMISSIS- fino all’effettuazione del tampone di controllo, e viziata, tra l’altro, per contrasto con la Circolare interna n. 215-A.S. 2020/2021;
- della Circolare interna n. 215-A.S. 2020/2021, oltre che per vizi derivati dai provvedimenti già impugnati con l’atto introduttivo, nella parte in cui assoggetta il rientro a Scuola, per gli alunni posti in quarantena, al certificato medico di fine quarantena;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non ancora conosciuto;
C) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 giugno 2021:
- della Relazione del Servizio di Prevenzione ASP -OMISSIS-