TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-08-07, n. 201700536

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-08-07, n. 201700536
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700536
Data del deposito : 7 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2017

N. 00536/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00824/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 824 del 2016, proposto da:
Smeralda Yachting s.n.c. di Marras Francesco &
C, rappresentata e difesa dagli avvocati R M e R R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M B, in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

- Invitalia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati G C S e Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M L, in Cagliari, via Leonardo Alagon n. 1;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze e Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria in Cagliari, via Dante n. 23;

nei confronti di

Passione Gelato di Mula D M e Puledda Giuseppina Rossana s.n.c., non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- della determinazione di Invitalia s.p.a. di cui alla nota prot. 10414/ININN-OCC0 del 20.6.2016, ricevuta il 7.7.2016, con cui viene esclusa l'ammissione della ricorrente alle agevolazioni di cui al d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Invitalia s.p.a., del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 5 dicembre 2014 i sig.ri Francesco Maras e Marina Elefante avevano costituito la Smeralda Yachting s.n.c. di Francesco Marras e &
C. (da qui in poi “Smeralda”), che in data 16 gennaio 2015 aveva poi presentato all’intermediario finanziario Invitalia s.p.a. (da qui in poi “Invitalia”) domanda di finanziamento riservato alle “microimprese” ai sensi del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185;
il progetto imprenditoriale riguardava il noleggio turistico con equipaggio di due gommoni con base operativa nella Marina di Porto Rotondo, in un immobile che sarebbe stato acquisito in locazione già dotato dei beni strumentali all’esercizio dell’attività;
nella domanda si precisava, inoltre, che l’acquisto dei due gommoni, comportante una spesa di euro 129.000 IVA esclusa, sarebbe stato coperto dalle agevolazioni richieste (per il 50% a fondo perduto e per il 50% mediante mutuo agevolato), mentre i soci avrebbero fatto fronte alle altre spese necessarie, quali i canoni di locazione dell’ufficio, il materiale di consumo, etc.

In data 31 dicembre 2015 Invitalia ha trasmesso alla società richiedente una nota di preavviso di rigetto, evidenziando che la domanda in oggetto risulta allo stato non ammissibile, per asserita carenza di validità tecnica, economica e finanziaria”, in quanto, tra l’altro, “non sono dimostrate la capacità di assicurare all’iniziativa mercati di sbocco e clienti e conseguentemente l’attendibilità delle previsioni di fatturato fornite…il piano degli investimenti non è completo, non essendo stati previsti beni strumentali necessari alla realizzazione dell’iniziativa. Pertanto non è dimostrata la credibilità complessiva del piano d’impresa…infatti non sono stati inseriti nel piano beni strettamente collegati al processo di erogazione dei servizi di noleggio: allestimento degli uffici (arredi, dotazioni informatiche)”.

In data 13 gennaio 2016 Smeralda ha dato riscontro alla nota predetta, evidenziando, tra l’altro, che: - l’immobile scelto come ufficio, da acquisire in locazione, era già completamente corredato dei beni strumentali necessari all’esercizio dell’attività, ad eccezione delle dotazioni informatiche che sarebbero state acquisite in comodato, come del resto già indicato nella domanda di finanziamento;
- i costi per il nolo dei beni strumentali erano stati indicati -invece che tra gli “investimenti”- nel conto economico previsionale e ciò perché degli stessi era stata prevista la locazione, piuttosto che l’acquisto in proprietà.

Con il provvedimento in epigrafe descritto, ricevuto da Smeralda in data 7 luglio 2016, Invitalia ha definitivamente respinto la domanda di finanziamento con la seguente motivazione: “le informazioni fornite sulla tipologia di prodotto/servizio, sui canali di vendita e sui gruppi di clienti identificati non sono coerenti tra di loro e pertanto non sono dimostrate la capacità di assicurare all’iniziativa mercati di sbocco e clienti e, conseguentemente, l’attendibilità delle previsioni di fatturato fornite…il piano degli investimenti non è completo, non essendo stati previsti beni strumentali strettamente necessari alla realizzazione dell’iniziativa” ;
con specifico riguardo alle osservazioni dell’interessata, circa i beni strumentali già compresi nel contratto di locazione avente a oggetto all’immobile scelto come sede della società, Invitalia ha ritenuto che “tali beni strumentali siano strettamente collegati al ciclo produttivo dell’iniziativa proposta e il cui valore, non determinato da perizia di stima, confermi il superamento del massimale previsto dall’art. 20, comma 2,, lett. a), del D.lgs. n. 185/2000 per gli investimenti” .

Con il ricorso ora in esame Smeralda ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento di rigetto, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia, il CIPE e Invitalia, sollecitando la reiezione del gravame.

Con ordinanza 9 novembre 2016, n. 274, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, osservando che “il riferimento operato in motivazione al superamento del “massimale di investimento” ben può essere correttamente riferito al superamento del limite di “spesa” complessivamente previsto e che, su tale presupposto, la decisione dell’amministrazione appare esente dai vizi denunciati” ;
tuttavia la IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il relativo appello cautelare proposto dalla ricorrente, “ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza dinanzi al TAR. ”, con ordinanza 23 febbraio 2017, n. 763, della Sezione, ove si legge che “quanto al fumus,…il diniego di ammissione alle agevolazioni si fonda su una valutazione complessiva della iniziativa economica e non solo sul ritenuto superamento del massimale previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 185 del 2000, con conseguente opportunità della decisione nel merito della controversia;
ritenuto, altresì, che le esigenze della società ricorrente possano essere tutelate adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio di merito”.

Dopo lo scambio di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 5 luglio 2017 la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

DIRITTO

Occorre premettere che il provvedimento impugnato si basa su distinti profili motivazionali, per cui il ricorso potrebbe teoricamente trovare accoglimento solo in caso di accertata illegittimità e/o infondatezza dell’intera prospettazione posta a base della contestata decisione, ma così non è, per le ragioni che si passa a esporre.

Meritano di essere condivisi i due connessi rilievi motivazionali della resistente secondo cui “il piano degli investimenti non è completo, non essendo stati previsti beni strumentali strettamente necessari alla realizzazione dell’iniziativa” e secondo cui “tali beni strumentali siano strettamente collegati al ciclo produttivo dell’iniziativa proposta e il cui valore, non determinato da perizia di stima, confermi il superamento del massimale previsto dall’art. 20, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 185/2000 per gli investimenti” .

Difatti non coglie nel segno la ricorrente Smeralda laddove -oltre a evidenziare che tali argomentazioni ostative non risultavano dal preavviso di rigetto in asserita violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 2000, n. 241 e s.m.i.- sottolinea di avere indicato tra gli investimenti i soli due gommoni (oggetto di acquisto in proprietà), e non invece l’immobile da adibire a sede e gli altri beni strumentali, giacché questi ultimi erano stati previsti in locazione e perciò non erano destinati a far parte del patrimonio della società, per cui gli stessi sarebbero stati classificabili come “costi”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2425 c.c., il che, sempre secondo la ricorrente, spiegherebbe anche il mancato inserimento dei suddetti beni nel piano degli investimenti.

Orbene, cominciando dalla rilevata violazione dell’art. 10 bis, essa è insussistente in fatto, posto che già nel preavviso di rigetto già, invero, si evidenziava che “il piano degli investimenti non è completo, non essendo stati previsti beni strumentali necessari alla realizzazione dell’iniziativa”.

Quanto, poi, alle censure relative alla “sostanza” della contestata motivazione, il Collegio condivide la prospettazione della difesa di Invitalia secondo cui anche i costi necessari all’acquisizione dei beni strumentali allo svolgimento della prospettata attività produttiva avrebbero dovuto essere classificati nell’ambito degli “investimenti”, e come tali conteggiati ai fini del limite massimo finanziabile di lire 250.000.000 previsto dall’art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 185/2000 (che in tal modo risulta ampiamente superato)- in quanto l’art. 15 del d.lgs. n. 185/2000 parla genericamente di “investimento” , senza ulteriori specificazioni, e soprattutto l’art. 8 del regolamento di attuazione -d.m. 28 maggio 2005, n. 295- ascrive espressamente alle “spese di investimento” tutte quelle relative ad “attrezzature, impianti, macchinari, allacciamenti” , con particolare riferimento ai beni “direttamente collegati al ciclo produttivo e strettamente funzionali all’esercizio dell’attività” , quali certamente sono da considerare l’immobile da adibire a sede dell’attività, i suoi arredi e le necessarie apparecchiature informatiche;
in sostanza la scelta della ricorrente di “stralciare” tali voci di spesa dal “monte investimenti”, per ascriverle ai costi gestionali, trova diretta smentita nella specifica disciplina di settore, certamente prevalente su quella “di bilancio” dettata in termini generali e ad altri fini dall’art. 2425 c.c., risolvendosi in un tentativo di “elusione” del tetto massimo di investimento ammissibile che giustifica pienamente l’impugnato atto di diniego;
peraltro, proprio a causa di tale modus procedendi, la ricorrente ha omesso di inserire le spese in questione nel piano di investimento, il che ha condotto la resistente a esprimere un giudizio di complessiva “inattendibilità” dell’intera operazione imprenditoriale che appare fondato su un dato oggettivo e non può essere, quindi, ritenuto estrinsecamente illogico o immotivato, quanto meno nei termini consentiti nella presente sede.

Non merita, poi, accoglimento l’ulteriore censura -relativa al fatto che, dopo aver indicato nel preavviso di diniego un certo responsabile del procedimento, Invitalia ha poi concretamente affidato lo svolgimento dell’istruttoria a un diverso funzionario- posto che nessuna norma indica tale discrasia quale causa di illegittimità del provvedimento conclusivo.

Così come priva di pregio è l’ultima censura -con cui la ricorrente stigmatizza la violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo- giacché detto termine ha notoriamente natura ordinatoria e la sua violazione non comporta alcuna illegittimità del conclusivo atto di diniego (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 giugno 2014, n. 2964).

Per quanto premesso il ricorso non merita accoglimento, seppur con integrale compensazione delle spese di lite, sussistendone giusti motivi.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi