TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-09-14, n. 201200615
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N. 00615/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2005, proposto da:
D M S, rappresentato e difeso dall'avv. A D, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, corso Garibaldi, 38;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
del diniego di rimborso delle somme versate a titolo di oblazione per condono edilizio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n° 5099 del 28 gennaio 2005 e il provvedimento del 16 marzo 2005 con i quali l’Agenzia delle Entrate di Ancona ha negato il rimborso della somma di £. 2.051.450 (pari a euro 1.059,49), versata a titolo di oblazione ai sensi dell’art. 35 della legge n° 47/1985, per essere stata ritenuta tardiva la domanda, e ha domandato la declaratoria del diritto al rimborso della somma suindicata e degli accessori di legge.
Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione intimata, che, con memoria depositata in data 4 maggio 2005, ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto al rimborso, e ha domandato, comunque, il rigetto dell’impugnativa, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012, sentiti i difensori delle parti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
Il ricorso è fondato.
Alla pubblica udienza di discussione del merito del ricorso, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il chiesto rimborso e di insistere nella domanda per la corresponsione degli interessi legali. La difesa dell’amministrazione intimata ha dichiarato di non opporsi.
Per tale ragione, non essendo stato lamentato un maggior danno ai sensi del secondo comma dell’art. 1224 c.c., al ricorrente spetta il pagamento degli interessi moratori al saggio legale, dalla data della domanda giudiziale all’effettivo soddisfo.
Il ricorso va, pertanto, accolto nei sensi superiormente precisati.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligazione restitutoria.