TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-09-30, n. 201400755

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2014-09-30, n. 201400755
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201400755
Data del deposito : 30 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00008/2007 REG.RIC.

N. 00755/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00008/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2007, proposto da C M, rappresentato e difeso dall’avvocato F C, con domicilio eletto presso Franco Avv. Ciufo in Latina, Segreteria T.a.r. - Latina;

contro

comune di Minturno (Lt), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato V C, con domicilio eletto presso Corrado Avv. De Simone in Latina, viale dello Statuto, n. 24;

per l’annullamento

dell’ordinanza prot. n. 80 del giorno 25.10.2006 con la quale è stato ordinato l’abbattimento di un manufatto sito in Minturno alla Via Pantano Arenile snc - trav. Punta Fiume.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Minturno (Lt).

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Con atto notificato il 22 dicembre 2006, depositato il 5 gennaio 2007, il ricorrente espone di: - esser proprietario di un fabbricato sito in Marina di Minturno, Via Pantano Arenile snc - trav. Punta Fiume, realizzato in epoca precedente al 1986 ed oggetto di istanza di condono edilizio presentata il 23.8.1986, non ancora definita;
- aver realizzato, anche per ovviare ai danni prodotti dalle intemperie, dei lavori di ristrutturazione, di rifacimento degli intonaci nonché di sostituzione degli impianti ormai vetusti e mal funzionanti anche a causa di un incendio subito. Impugna quindi il provvedimento con il quale il comune ha ordinato l’abbattimento del manufatto.

2 Con atto depositato il 23 febbraio 2007, si è costituito il comune di Minturno che ha opposto l’infondatezza del ricorso.

3 Il ricorrente con atto depositato il 21 maggio 2012, ha partecipato il persistente interesse alla definizione della domanda.

4 Il comune con memoria depositata in data 20 maggio 2014, ha ulteriormente argomentato le ragioni già opposte alla fondatezza del ricorso.

5 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.

6 Il ricorso in esame interessa la domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione prot. n. 80 del 25 ottobre 2006 che: - presuppone i verbali, rispettivamente del 15/05 - 15/06/2006, di accertamento della costruzione di un immobile “costituito da una struttura in cemento armato e muratura con copertura in lamiere coibentate il tutto per una superficie di mq. 120 e volumetria di mc. 620. La struttura si presenta nella parte esterna completa di intonaci ed infissi, mentre all’interno erano state realizzate intonaci, tramezzature, impianti elettrici, idraulici e pavimentazione”;
- richiama la domanda di condono edilizio del 23/08/1986 prot. n. 15206 relativa alla sanatoria di “una superficie di mq. 37,60 per una volumetria di mc. 149,00, in luogo di una superficie realizzata di circa mq. 120,00 per una volumetria di circa mc. 620,00, per cui l’ampliamento abusivo è di circa mq. 82.40 per una volumetria di circa mc. 471,00”. Il ricorrente ha lamentato la carenza di motivazione, la violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento deducendo l’esistenza di attività di ristrutturazione di un manufatto preesistente, la mancanza di un interesse pubblico alla demolizione, la mancata indicazione dei termini e delle autorità cui ricorrere quindi l’illegittimità per contestualità della sospensione e della demolizione.

7 Il ricorso è infondato.

7.1 Il Collegio ritiene di dover evidenziare che le opere interessano un manufatto illegittimo ed ora ampliato;
depone, in tal senso, l’impugnata ordinanza nella quale il comune, dopo aver richiamato i contenuti dell’originaria istanza di condono, ha specificato gli aumenti, rispetto alla stessa, rilevanti in termini di superficie e cubatura. Il che induce innanzitutto a rimarcare come l’esecuzione, nelle more della definizione dell’istanza di condono, dei previsti e limitati interventi sugli immobili abusivi sia soggetta a particolari adempimenti (articolo 35 della legge 47/1985) quindi debba esser previamente partecipata al comune interessato. La complessiva illegittimità del manufatto poi, depone per l’erroneità del richiamo al tipo della “ristrutturazione edilizia” che, ovviamente, ricorre solo per il caso di interventi eseguiti ed assistiti dal prescritto titolo edilizio.

7.2 Per il resto può attingersi al constante orientamento, contrario a ciascuna delle censure, per il quale:

- “l’ordine di demolizione di opere edilizie abusive non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 l. n. 241 del 1990, trattandosi di un atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge;
pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia, l’abuso, di cui il ricorrente deve esser ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo;
né si configurano particolari esigenze o conseguenze connesse alla partecipazione procedimentale dell’interessato;” (Consiglio di Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2196);

- “l’ordine di demolizione dell’abuso edilizio non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d’interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione” (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 maggio 2013, n. 2873);

- “l’adozione di un ordine di sospensione superfluo, per essersi ormai consumate le esigenze cautelari che potevano giustificarlo, non può certo rifluire sull’ordine di demolizione in modo da renderlo illegittimo (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2006, parere nr. 408, con riferimento a fattispecie in cui la notifica dell’ordine di sospensione era stata contestuale a quella dell’ordine di demolizione).” (Consiglio di Stato sez. IV, 9 maggio 2014, n. 2380;

- “L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere non determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità, in quanto la disposizione dell’art. 3 comma 4, l. n. 241 del 1990 non influisce sull’individuazione e sulla cura dell'interesse pubblico concreto cui è finalizzato il provvedimento, né sulla riconducibilità dello stesso all’autorità amministrativa, ma tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza che tale omissione potrebbe semmai dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione.” (T.A.R. Roma (Lazio) sez. II. 07/05/2014, n. 4752;
Consiglio di Stato sez. V, 02/05/2013, n. 2402).

8 Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono, come per legge, la soccombenza e per l’ammontare di cui in dispositivo.

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