TAR Catania, sez. IV, sentenza 2011-07-21, n. 201101966
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Testo completo
N. 01966/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. A G, G C, con domicilio eletto presso G C in Catania, via Ala, 61;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catania, Sportello Unico Per L'Immigrazione di Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il -OMISSIS-allo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso la Prefettura di Catania, ed avente ad oggetto tutti gli atti del procedimento amministrativo riguardante la domanda di emersione del lavoro irregolare ex L. n.102/09 formulata il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Catania e di Sportello Unico per l'Immigrazione di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS- il sig. -OMISSIS-, datore di lavoro dell’altro ricorrente, lavoratore extracomunitario, ha presentato una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 1 ter L. 03.08.2009 n.102.
Poiché, a distanza di più di un anno dalla presentazione della domanda, non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione circa l’esito della pratica, in data -OMISSIS-il sig. -OMISSIS- ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania, tramite il proprio legale di fiducia, un’istanza di accesso agli atti, al fine di potere visionare ed, eventualmente, ottenere in copia, la documentazione riguardante il procedimento.
Con fax del 15.02.2011 lo Sportello Unico ha inoltrato al legale l’elenco nominativo dei datori di lavoro, tra i quali il sig. -OMISSIS-, a cui sono stati notificati i provvedimenti, con la seguente motivazione: “provvedimento di rigetto notificato all’indirizzo indicato nella domanda”.
Con atto notificato il 16.03.2011, depositato il successivo 30.03, sia il datore di lavoro che il lavoratore hanno impugnato il diniego tacito formatosi sulla citata istanza, e chiesto la condanna del Ministero a rilasciare copia di tutti i documenti richiesti.
Alla Camera di Consiglio del 07.07.2011 la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato, e pertanto va accolto.
Non vi sono ragioni, nel caso di specie, per escludere l’accesso ai documenti richiesti, perché ai sensi della vigente normativa in casi del genere non sussiste alcun profilo di riservatezza.
Infatti, è da tenere presente che l’art. 22 della L. n. 241/90, ai commi 2 e 3, precisa che “l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale…”, e che “tutti i documenti amministrativi sono