TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 2023-05-08, n. 202300607
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Pubblicato il 08/05/2023
N. 00607/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00215/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 215 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati F V e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F V in -OMISSIS-, via del Pontiere 23;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
➢ dell'ordinanza del -OMISSIS- -OMISSIS- “ l-OMISSIS-, c-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-” ;
nonché, per quanto occorrer possa,
➢-OMISSIS-;
➢ della nota -OMISSIS-;
➢ della nota -OMISSIS-;
➢ della richiesta del -OMISSIS-;
➢ del rapporto della -OMISSIS-;
➢ dell'ordinanza -OMISSIS- “-OMISSIS-” ;
➢ di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
*per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2/3/2023:
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche urgente monocratica, dell'efficacia esecutiva e/o la diversa misura ritenuta più adeguata:
➢ dell'ordinanza del -OMISSIS- n. -OMISSIS- con la quale è stata disposta la “-OMISSIS-”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e -OMISSIS-e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il ricorrente, titolare di un -OMISSIS-nel -OMISSIS-, -OMISSIS- “ -OMISSIS- a:
1. mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici idonei ad evitare possibili -OMISSIS-;
2. attivarsi con ogni urgenza nel rispetto della normativa vigente in materia, per la messa in sicurezza del sito e lo -OMISSIS-” , avvertendolo che
“qualora quanto ordinato ai punti 1) e 2) non fosse eseguito nei termini di cui sopra” , si sarebbe provveduto a disporre “ la -OMISSIS-” .
L’ordinanza si fonda sulla nota inviata al-OMISSIS-, con la quale il Sindaco veniva informato dell’avvenuta trasmissione -OMISSIS- (art. 544 ter c.p.) e di -OMISSIS- (art. 727 co. 2 c.p.), essendo stata riscontrata all’interno dell’allevamento la seguente situazione:
1. “le due stalle erano completamente senza materiale assorbente, tutta la pavimentazione è ricoperta di deiezione di animali … sulle quali gli animali sono costretti a stabulare ed a causa di tale modalità di detenzione il corpo degli animali è imbrattato dalle loro feci” ;
2. “le mucche si presentano molto magre. La P.G. operante non ha riscontrato la presenza di cibo nelle mangiatoie a disposizione degli animali ivi allevati”;
3. “nella vasca di recupero liquame, completamente piena, e stata rinvenuta una mucca morta” ;
4. “ove sono detenuti i tredici vitelli appena nati … i box si presentavano in condizioni igieniche pessime, non vi era lettiera all'interno dei box, infatti i vitelli erano imbrattati dalle loro deiezioni sulle quali stabulavano”;
5. “nella parte a valle dell'azienda agricola è presente una concimaia che al momento del sopralluogo non era piena ed il letame contenuto non era fresco. Si notava che il letame ivi presente era privo di paglia o altro materiale assorbente, circostanza che conferma le modalità non idonee di detenzione degli animali” ;
6. “anche la sala mungitura si presenta in uno stato igienico pietoso e fatiscente. Infatti, seppur piastrellata come prevede la norma, le pareti della stessa sono completamente imbrattate di escrementi animali, sia freschi che secchi, fatto quest'ultimo che dimostra che la stanza non viene pulita costantemente, come dovrebbe essere fatto in luoghi ove vengono trattate sostanze alimentari” .
Il ricorrente deduce di aver ricevuto, in data -OMISSIS-, la notifica di una seconda ordinanza contingibile e urgente (n. -OMISSIS-/2022), con la quale il Sindaco ha disposto:
- “l-OMISSIS-, c-OMISSIS- del loro benessere e salute ”;
- di “provvedere alla corretta gestione dei liquami” ;
- di “attivarsi con ogni urgenza, nel rispetto della normativa vigente in materia, per la messa in sicurezza del sito e lo -OMISSIS-” .
L’ordinanza dava atto dell’ “impossibilità di attendere il decorso del termine stabilito dalla precedente ordinanza sindacale del -OMISSIS- n. -OMISSIS- a fronte delle successive indicazioni ricevute dall'Azienda -OMISSIS-Servizio veterinario igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche -OMISSIS- .
L’Azienda ULSS, infatti, nella suddetta nota – ricevuta dal Comune dopo che l’ordinanza n. -OMISSIS- era già stata adottata – chiedeva espressamente che fosse disposta in via d’urgenza la dismissione dell’attività, tenuto conto delle reiterate violazioni della normativa igienica e sul benessere animale poste in essere dal ricorrente.
Parallelamente la -OMISSIS- in data -OMISSIS- ha disposto il sequestro dell’allevamento, e, dovendo “procedere alla definizione delle modalità di custodia del bestiame ivi detenuto” , da un lato, ha autorizzato il custode “ad avvalersi di personale specializzato, ivi compresi i medici veterinari e a svolgere ogni attività necessaria per il mantenimento del benessere degli animali in sequestro” e, d’altro lato, ha autorizzato -OMISSIS- “a proseguire l'attività, nelle condizioni indicate dai servizi veterinari intervenuti assicurando il benessere degli animali, l'igiene e provvedendo alla regolarizzazione dei capi sprovvisti di identificativo, con possibilità di fruire dei proventi derivanti dalla prosecuzione dell'attività lavorativa” , sotto la vigilanza del custode.
A seguito del sequestro dell’allevamento, il ricorrente ha chiesto l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ritenendo cessate le ragioni d’urgenza su cui si fonda il provvedimento, avendo la -OMISSIS- autorizzato la prosecuzione dell’attività. Sull’istanza, il Comune non si è pronunciato.
2. Il ricorrente, ha, quindi, impugnato il provvedimento, formulando le seguenti censure:
1) Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 54 D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 216 del R.D. n. 1265/1934;violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione del Regolamento comunale per la tutela degli animali (doc. 06);eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà interna ed esterna, manifesta illogicità ed irragionevolezza.
Mancherebbero i presupposti di contingibilità ed urgenza per l’esercizio del potere di ordinanza, poiché i fatti su cui si fonda l’ordinanza n. -OMISSIS- (oggetto di impugnazione) sono i medesimi posti a fondamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-. Mancherebbe una situazione di imminente pericolo per gli animali, perché alla data in cui l’ordinanza n. -OMISSIS- è stata adottata erano ancora in corso i termini assegnati per l’adeguamento dell’allevamento imposti dall’ordinanza n. -OMISSIS-. La definitiva dismissione dell’attività è misura incompatibile con la natura intrinsecamente transitoria delle ordinanze extra ordinem . Non sussisterebbe il requisito della residualità della misura, poiché l’art. 17 del Regolamento comunale per il benessere animale prevede già un apposito apparato sanzionatorio.
2) Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 21- quinquies della L. n. 241/1990;eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifeste illogicità ed irragionevolezza.
Non sussisterebbe alcuno dei presupposti previsti dall’art. 21- quinquies L. 241/90 per la revoca dell’ordinanza n. -OMISSIS-. L’unica sopravvenienza sarebbe consistita nel sequestro preventivo disposto dalla -OMISSIS- che ha autorizzato il ricorrente a far propri i proventi dell’attività.
Si sono costituiti il -OMISSIS- ed il -OMISSIS- chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la successiva ordinanza del Sindaco di-OMISSIS- con la quale è stata disposta la “proroga dei termini di dismissione dell’allevamento in sequestro da eseguirsi con le direttive impartite dalla -OMISSIS- di -OMISSIS-” .
Oltre alla riproposizione, quali vizi di illegittimità derivata, delle censure proposte avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-, il ricorrente deduce quale vizio autonomo del provvedimento di proroga:
1. La violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 253 c.p.p. e degli artt. 544- ter , 544- sexies e 727-240 c.p.;eccesso di potere per sviamento dalla funzione tipica, sviamento dalla causa tipica, errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto
d’istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà interna ed esterna, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Il Comune avrebbe surrettiziamente modificato il fondamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, configurando la chiusura dell’attività del ricorrente quale modalità esecutiva delle direttive della -OMISSIS-.
Si è costituito il -OMISSIS-, contestando nel merito le avverse censure.
All’udienza camerale del 23 marzo 2023, fatto l’avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo del ricorso introduttivo il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di necessità, contingibilità, urgenza e transitorietà dell’esercizio del potere d’ordinanza.
Il motivo non è fondato.
La più recente giurisprudenza, in relazione ai presupposti dell’esercizio del potere di cui all’art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000, ha osservato come la disciplina positiva individui, oltre all’autorità competente, tre soli presupposti: la “contingibilità” , l’ “urgenza” e l’interesse pubblico da salvaguardare, così definiti: “La “contingibilità”, intesa nell’accezione di “necessità” (ancorché la dottrina sia solita distinguere fra i due predicati, individuando, nella prima, l’esistenza di un fatto imprevedibile che abbia durata provvisoria;per questa accezione, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2016, n. 4705), implica (…) l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344;specialmente, Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2019, n. 6951). XIII.