TAR Venezia, sez. II, sentenza 2023-12-06, n. 202301826
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Pubblicato il 06/12/2023
N. 01826/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00304/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 304 del 2014, proposto da
Immobiliare Cinquerre S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sona, Quaio Nuovo S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
della natura di indebito oggettivo dei versamenti effettuati dalla società Immobiliare Cinquerre S.p.A. in favore del Comune di Sona a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e per il conseguente diritto della società ricorrente alla ripetizione delle somme versate ed il legittimamente trattenute dall'amministrazione comunale;
e per la condanna
del Comune di Sona alla restituzione delle somme versate dalla società ricorrente ed indebitamente trattenute oltre ai frutti ed agli interessi maturati;
nonché
per la condanna
del Comune di Sona al risarcimento in favore della ricorrente del danno ingiusto derivante dalla lesione dei suoi diritti soggettivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza telematica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24/02/2014 e depositato in data 6/03/2014, la società Immobiliare Cinquerre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.
Esponeva in fatto che in data 27/07/1988, la società Quaio Nuovo S.r.l. ed il Comune di Sona concludevano una convenzione urbanistica, a rogito notarile rep. n. 62080, racc. n. 7876, ai sensi della L.R. Veneto n. 61/1985, avente ad oggetto l’esecuzione del piano di lottizzazione approvato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 250/1987.
In particolare, ai sensi dell’art. 8 della citata convenzione, la società si impegnava a realizzare le opere di urbanizzazione secondaria ivi elencate, con la previsione che le relative spese sarebbero state scomputate dai relativi oneri di urbanizzazione dovuti al Comune e calcolati in applicazione delle tariffe Regionali vigenti al momento del rilascio delle concessioni edilizie.
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 della medesima convenzione, la ditta lottizzante si impegnava a “ non trasferire a terzi, senza il previo consenso del Comune, gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione, dichiarandosi fin d’ora quale unica responsabile per l’adempimento in termini e per la buona esecuzione di tutte le opere ”.
Ebbene, con una serie di atti di compravendita, conclusi tra gli anni 1989 e 1997, la società Centro Vendite Alimentari Rossetto S.p.A. - a cui subentrava l’odierna ricorrente a seguito di atto di scissione - acquisiva la proprietà della maggior parte delle aree oggetto della suddetta convenzione di lottizzazione, in parte direttamente dalla Quaio Nuovo S.r.l. e in parte da altri proprietari, i quali, precedentemente, avevano acquistato lotti dalla medesima società.
In tali pattuizioni, veniva dato atto che la società originaria lottizzante Quaio Nuovo S.r.l. avesse adempiuto al pagamento degli oneri dovuti per le opere di urbanizzazione secondaria e che, comunque, rimanesse a suo carico tutto quanto pattuito in merito a tali contributi con la convenzione urbanistica rep. n. 62080 del 27/07/1988, nulla dovendo a tal riguardo la società acquirente al Comune di Sona.
Nelle more, con rogito notarile rep. n. 77818 del 13/01/1993 e rep. n. 83560 del 3/08/1994, la società Quaio Nuovo S.r.l. e il Comune di Sona formalizzavano due atti integrativi della convenzione urbanistica rep. n. 62080 del 27/07/1988.
Con tali atti, le parti, convenendo di lasciare “ invariati tutti gli impegni, oneri ed obblighi sottoscritti, congiuntamente alle garanzie prestate, per l’attuazione del piano di lottizzazione convenzionato in data 27 luglio 1988 con atto nr. 62080 rep. ”, davano atto, per quanto ivi di interesse, che la Quaio Nuovo S.r.l. avesse realizzato “ la strada di PRG posta a nord del P.d.L. interessante i mappali 12/e-14/a-23/a ”, prevista dall’art. 8 dell’originaria convenzione.
Ebbene, con provvedimento prot. n. 18365 del 4/08/1994, il Comune di Sona richiedeva alla società Immobiliare Cinquerre S.p.A. il pagamento delle somme dovute a titolo di costo di costruzione, per un importo di lire 1.680.684.372, nonché di oneri di urbanizzazione secondaria, per un importo di lire 1.471.108.410.
Tali somme sono state confermate anche dalla successiva concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Sona con provvedimento prot. n. 329 in data 23/08/1994, avverso la quale la ricorrente adduce di aver proposto ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato.
Con distinti versamenti, effettuati tra il 22/08/1994 ed il 08/07/1996, l’odierna ricorrente provvedeva al pagamento di quanto dovuto.
Senonché, ritenendosi “ lesa per effetto dell’indebito versamento ”, con tre diffide trasmesse in data 23/03/2001, 20/04/2002 e 24/01/2005, la stessa richiedeva al Comune la restituzione di quanto versato relativamente agli oneri di urbanizzazione secondaria.
Con provvedimento prot. n. 3556 del 15/02/2008, il Comune di Sona replicava a tali richieste, confermando la regolarità del versamento effettuato, nonché del quantum richiesto, deducendo che le opere di urbanizzazione secondaria di cui alla convenzione urbanistica rep. n. 62080 del 27/07/1988 non fossero state completamente realizzate.
Insorgeva la ricorrente avverso tali esiti procedimentali dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, articolando due motivi di gravame.
Preliminarmente, la ricorrente deduceva la sussistenza della giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell’art. 133, comma 1 lett. f) c.p.a., nonché la tempestività ed ammissibilità del ricorso, trattandosi di diritti soggettivi soggetti all’ordinaria prescrizione, interrotta nel caso di specie.
Inoltre, la ricorrente sosteneva la non necessarietà del previo annullamento della concessione edilizia del Comune di Sona prot. n. 329 in data 23/08/1994 ai fini della proposizione dell’azione di ripetizione d’indebito in oggetto.
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduceva “ Violazione dell’art. 16 del d.p.r. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 21 della convenzione urbanistica del 27.07.1998. violazione dell’art. 2033 c.c. ”, sostenendo che l’Amministrazione avesse richiesto il pagamento di una somma non dovuta, in considerazione sia della mancanza di alcun atto di assenso della stessa al trasferimento dell’obbligazione avente ad oggetto gli oneri di urbanizzazione secondaria, sia del fatto che l’odierna controinteressata Quaio Nuovo S.r.l. avesse già corrisposto tali somme, dandone atto nel contratto di compravendita.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduceva la “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della convenzione del 27.07.1998 sotto altro profilo e dell’art. 86 l.r. n. 61/1985. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1371 del codice civile ”, evidenziando che, qualora la somma richiesta dal Comune fosse conseguenza dello scomputo del valore delle opere di urbanizzazione già eseguite dalla quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, essa avrebbe dovuto essere congruamente dimostrata dall’avente diritto, ai sensi dell’art. 8 della convenzione originaria – da interpretarsi in uno con gli atti integrativi – e della L.R. n. 61/1865.
Inoltre, la ricorrente chiedeva la rifusione degli interessi legali sulle somme asseritamente non dovute, nonché il risarcimento dei danni patiti, trattandosi di un’ipotesi di danno in re ipsa .
All’udienza del 17/10/2023, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito, si ritiene che non sussistano valide ragioni per discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a., nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso e, pertanto, anche le questioni relative alla spettanza e alla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15/06/2021, n. 4639).
Quanto alla tempestività del ricorso, esso si ritiene ammissibile, sulla base del principio consolidato che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, ove la controversia si riferisca a diritti patrimoniali che non dipendono dall’esercizio di una potestà autoritativa e discrezionale, ma abbia ad oggetto la precisa determinazione di un credito patrimoniale che trova la sua base nella legge, il termine per adire il Giudice Amministrativo non è l’ordinario termine di decadenza, ma il più ampio termine di prescrizione del diritto (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 21/04/2006, n. 2258).
Pertanto, nel caso di specie si osserva che il termine di prescrizione decennale, tipico dell’azione di ripetizione di indebito, sia stato correttamente interrotto e che, di conseguenza, il ricorso in oggetto non sia tardivo.
Inoltre, quanto al tema della pregiudizialità della domanda di annullamento del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo rispetto a quella di ripetizione d’indebito, non si ritiene di poter attribuire efficacia preclusiva alla pronuncia sul primo giudizio per poter proporre efficacemente il secondo.
In ogni caso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto deve essere respinto.
Quanto al primo motivo di ricorso, deve premettersi che i contributi previsti all’art. 16 D.P.R. 380/2001, qualora vengano definiti da una convenzione urbanistica, assumono la qualifica di obbligazioni propter rem , suscettibili di essere trasferite a qualsiasi soggetto.
Tale regola però subisce un’eccezione, nel caso in cui nel medesimo rapporto contrattuale si condizioni il trasferimento dell’obbligazione in parola a terzi.
Ebbene nel caso di specie, premettendosi che l’art. 8 della convenzione originariamente stipulata tra le parti (rep. n. 62080 del 27/07/1988) non sia stato sostituito, ma solo integrato, dagli atti rep. n. 77818 del 13/01/1993 e rep. n. 83560 del 3/08/1994, deve ritenersi avvenuto il trasferimento dell’obbligazione in capo all’odierna ricorrente.
In effetti, l’art. 8 citato non pone specifiche condizioni di forma all’espressione della volontà da parte del Comune, potendosi ritenere sufficiente a tal fine anche la diretta richiesta di pagamento effettuata nei confronti della società ricorrente, che evidentemente presuppone l’assenso al trasferimento dell’obbligazione in capo alla stessa.
Ciò posto, il motivo di ricorso deve essere respinto per mancato raggiungimento dell’onere della prova sull’avvenuta corresponsione da parte della società Quaio S.r.l. nei confronti del Comune di Sona degli oneri di urbanizzazione secondaria.
Come noto, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., i fatti rilevanti per la decisione devono essere sempre provati in giudizio, attraverso i mezzi di prova ammessi dall'ordinamento processuale.
La norma esprime il fondamentale principio dispositivo in forza del quale alla base della decisione del giudice devono essere poste soltanto le prove che le parti hanno prodotto nel corso del procedimento.
Corollario di questa norma è il principio dell'onere della prova, ex artt. 2697 e 2698 c.c., secondo cui chi vuole far valere un diritto nel processo deve dare prova dei fatti che ne sono a fondamento, nonché chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Da tali disposizioni scaturisce la regola formale di giudizio in forza della quale, laddove le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno di quei fatti, debba essere dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la relativa prova.
Con particolare riguardo, inoltre, all’azione di ripetizione di somme pagate indebitamente, la regola dell’onere della prova investe anzitutto il ricorrente, che, nell’ambito dei fatti costitutivi del diritto fatto valere, deve addurre fatti che attestino sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa) (cfr. Cass., sez. VI, 24/06/2022, n. 20490).
Orbene, nel caso di specie, è pur vero che negli atti di compravendita dei lotti la società Quaio S.r.l. abbia dichiarato di aver corrisposto la totalità degli oneri di urbanizzazione secondaria, tuttavia, come correttamente osservato dal Comune di Sona, nella nota prot. n. 3556 del 15/02/2008, trattasi di affermazioni intervenute nell’ambito di pattuizioni riguardanti rapporti tra privati, estranei all’odierno procedimento e senza alcun valore probatorio.
Ne deriva che tali dichiarazioni non possono, da sole, fondare il diritto soggettivo della ricorrente alla ripetizione delle somme versate al Comune.
In effetti, ricadeva sulla società ricorrente l’onere di verificare se effettivamente fosse stato eseguito quanto dichiarato dall’odierna controinteressata nei suddetti contratti e, quindi, addurre tali fonti di prova nel presente procedimento.
In mancanza, deve ritenersi non provata l’avvenuta corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria, nonché, posto anche l’avvenuto trasferimento dell’obbligazione in capo alla Immobiliare Cinquerre S.r.l., l’impossibilità di attribuire il carattere di “indebito” al versamento effettuato nei confronti del Comune resistente.
Si precisa altresì che non può trovare applicazione al caso di specie nemmeno il principio di non contestazione di tale circostanza, posto che, il Comune di Sona, nella citata nota prot. n. 3556 del 15/02/2008, ribadendo la doverosità del versamento degli oneri di urbanizzazione, ha, seppur implicitamente, affermato la mancata realizzazione di tali opere.
Ne deriva l’infondatezza della prima censura.
Con riguardo al secondo motivo di gravame, in considerazione del mancato raggiungimento dell’onere della prova in merito all’avvenuta corresponsione degli oneri di urbanizzazione secondaria, non può essere accertata nemmeno un’eccedenza rispetto al valore effettivo delle relative opere, delle quali non è stata provata la realizzazione.
Pertanto, anche la seconda censura deve essere respinta.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, date le argomentazioni sin qui svolte, essa di appalesa del tutto infondata;non si rinviene, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dalla Immobiliare Cinquerre S.r.l., alcun danno in re ipsa .
Ne consegue che non può ritenersi provato alcun danno patito dalla ricorrente e la relativa richiesta deve essere respinta.
Alla luce del complesso delle ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato nel merito.
Da ultimo, stante la soccombenza di parte ricorrente e la mancata costituzione degli Enti evocati in giudizio, nulla dovrà disporsi in relazione alle spese di lite.