TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2022-02-11, n. 202200093
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Pubblicato il 11/02/2022
N. 00093/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00417/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 417 del 2021, proposto da
Associazione di Volontariato e Protezione Civile Aero Club Pordenone Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Protezione civile 23 settembre 2021 n. 1072, con il quale l'Associazione ricorrente è stata cancellata dall'Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia - Protezione civile, con decreto del 23 settembre 2021 n. 1072, ha disposto la cancellazione dell’associazione “CLUB AERONAUTICO PORDENONE – ONLUS” dall’Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile.
1.1. Il provvedimento è motivato, sotto un primo profilo, attraverso il richiamo al decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 1267 del 23 aprile 2021 (impugnato nel giudizio iscritto al n. R.G. 208/2021), che ha disposto la cancellazione della stessa associazione dal Registro generale del volontariato organizzato. La competente Direzione regionale ha riscontrato, infatti, la mancanza dei requisiti statutari prescritti dall’articolo 2 del D.P. Reg, n. 091/2014 per le organizzazioni di volontariato, e in particolare quelli di cui alla lett. a) – assenza di fini di lucro , b) – democraticità della struttura , d) – gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti .
1.2. Sotto altro, complementare, profilo, il decreto valorizza il contenuto della notizia di reato comunicata dal Comando provinciale di Pordenone della Guardia di Finanza (prot. n.8077 del 16 marzo 2021). In tale comunicazione, la Guardia di Finanza ha riscontrato che l’associazione ricorrente ha utilizzato gli immobili per la gestione di un aeromobile di contrabbando doganale e che la stessa non ha mai svolto attività di protezione civile, ma esclusivamente la pratica del volo da diporto sportivo.
2. Nel presente giudizio, la ricorrente Aero Club Pordenone domanda l’annullamento del predetto decreto, censurandone le relative argomentazioni giustificative.
2.1. Per quanto attiene all’intervenuta cancellazione dell’associazione dal Registro generale del volontariato organizzato, il ricorrente rileva che tale atto presupposto è stato separatamente impugnato nel giudizio iscritto al numero di R.G. 208/2021. Il ricorso fa pertanto rinvio alle argomentazioni espresse nel relativo ricorso.
2.1. Quanto al contenuto specifico del provvedimento oggetto del presente giudizio – integrato in sostanza dalle argomentazioni con cui la Regione ha riscontrato il mancato svolgimento di attività riconducibili ai compiti di protezione civile – sono invece dedotti i seguenti motivi di illegittimità:
I) Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241) e/o l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in forza del rinvio compiuto nel provvedimento ad un documento di circa 3500 pagine (la notizia di reato e relativi allegati), con una motivazione per relationem del provvedimento che non permette di comprenderne il contenuto.
II) Eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di istruttoria, del travisamento e dell’errata valutazione dei fatti , perché non è vero che la ricorrente non abbia mai svolto attività di volontariato di Protezione civile. Al contrario, l’associazione ha portato a concreta attuazione i programmi di utilizzo dell’area prestabiliti dall’Amministrazione comunale e adempiuto alle obbligazioni assunte con la concessione. In tal senso, la ricorrente ha senza dubbio attività di Protezione civile, non riducendosi questa ad una mera azione di intervento diretto nei luoghi colpiti da eventi calamitosi, ma ricomprendendo l’opera di predisposizione e manutenzione delle dotazioni di beni mobili e immobili necessari per fronteggiare quegli eventi. Sotto il profilo soggettivo, si afferma poi la conformità dell’Aero Club al paradigma legale degli organismi di volontariato, di cui alla l. 266 del 1991, ratione temporis vigente.
III) Violazione e/o falsa applicazione di legge e di circolari amministrative (art. 149, d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917;circolare dell’Agenzia delle Entrate 1° agosto 2018 n. 18/E;protocollo d’intesa 2 febbraio 2015 tra l’Agenzia delle Entrate-Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia e il Comitato regionale