TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 2023-02-24, n. 202300247

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 2023-02-24, n. 202300247
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300247
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2023

N. 00592/2022 REG.RIC.

N. 00247/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2022, proposto da


Vega Carburanti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E B T, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Mef - Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

nei confronti

Federazione Italiana Tabaccai, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Livia Grazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del D.M. 38/2013 come novellato dal D.M. 51/2021 (“DM”), in particolare del suo art. 6 (Impianti di distribuzione carburanti), comma 2, laddove esso, consentendo l'istituzione di una nuova rivendita “nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2”, non consente l'istituzione di una nuova rivendita presso impianti di distribuzione carburanti “nei comuni interessati sia già stato raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti”;
del Provvedimento dell'odierna resistente prot n. 9682/RU nella Pratica n. 2021VE0012 a firma del funzionario delegato -OMISSIS- per il dirigente dell'Ufficio -OMISSIS- notificato via pec in data 14 febbraio 2022, con il quale è stata rigettata l'istanza di istituzione di rivendita speciale di generi di monopolio all'interno dell'area di distribuzione di carburanti in Venezia, località Malcontenta (“Provvedimento”) e di ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e di Federazione Italiana Tabaccai;

Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


La società ricorrente, con istanza datata 17 agosto 2021, ha richiesto all’Agenzia resistente la possibilità d’istituire una rivendita speciale di generi di monopolio all’interno dell’area di distribuzione di carburanti dalla prima gestita in Venezia, località Malcontenta, lungo la SS extraurbana 309 Romea n.12.

Acquisito, in data 7 ottobre 2021, il parere sfavorevole della Federazione Italiana Tabaccai, la P.a. ha comunicato alla ricorrente un preavviso di diniego cui sono seguite le osservazioni da parte di quest’ultima del 14 dicembre 2021. Hanno fatto seguito un secondo preavviso di diniego datato 21 dicembre 2021 e successive osservazioni della ricorrente in data 30 dicembre 2021.

Infine l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il provvedimento prot n. 9682/RU, indicato in epigrafe, ha respinto l’istanza per due motivi: (a) “nel comune di Venezia il requisito di 1 rivendita ogni 1.500 abitanti era già stato superato, essendo già esistenti n. 238 rivendite attive in un comune di 283.699 abitanti”;
(b) “l’impianto di distribuzione carburanti non insiste su strada extraurbana principale”, bensì su strada extraurbana secondaria, ciò che non permetteva di derogare al criterio fondato sul rapporto rivendite/abitanti.

Con ricorso depositato in data 26 aprile 2022 la società ricorrente ha proposto impugnazione chiedendo l’annullamento del suddetto provvedimento di diniego, nonché dell’art. 2 comma 3 del D.M. 38/2013, come sostituito dal D.M. 51/2021, in quanto presupposto o comunque connesso al primo, per i seguenti motivi:

1. il provvedimento e, prima ancora, il d.m. n. 38 del 2013 sarebbero illegittimi per violazione del comma 8 dell’art. 28, d.l. 6 luglio 2011, n. 98;

2. il decreto e il provvedimento devono altresì ritenersi illegittimi in quanto violano l’art. 15 par. 1, 2, e 3 Dir.

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