TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2022-03-10, n. 202200020

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2022-03-10, n. 202200020
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202200020
Data del deposito : 10 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2022

N. 00051/2022 REG.RIC.

N. 00020/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00051/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 51 del 2022, proposto da


V P, rappresentato e difeso dagli avvocati S N, V S, G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G B in Trieste, Mercato Vecchio 3;


contro

Università degli Studi Udine, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Commissione Giudicatrice, non costituito in giudizio;

nei confronti

Alice Bravin, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura D'Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Rauscedo n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del decreto del Rettore dell'Università degli studi di Udine di approvazione degli atti della selezione pubblica per un posto di ricercatore a tempo determinato settore 10/M2 Slavistica (doc.1)

Degli atti e verbali della Commissione giudicatrice e, in particolare:

- dei criteri prefissati (verbale n. 2 sub doc. 2);

- dell'attribuzione del punteggio ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati (verbali nn. – docc. 2, 3, 4),

- della relazione finale in data 7 ottobre 2021 (doc. 5);

- di tutti gli atti a quelli su indicati comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Udine e di Alice Bravin;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. L E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, con dichiarazione formulata in udienza e riportata a verbale;

Ritenuto di prendere atto della rinuncia, rinviando ogni statuizione sulle spese della presente fase alla sentenza definitiva;

Ritenuto di disporre, con separata ordinanza, gli approfondimenti istruttori necessari, ai sensi dell’art. 55, comma 12 del c.p.a.;

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