TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-10-04, n. 202200908

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-10-04, n. 202200908
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202200908
Data del deposito : 4 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2022

N. 00908/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00746/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2021, proposto da
CARRARA DELFINO E GIULIANO SOCIETÀ AGRICOLA, rappresentata e difesa dagli avv. R M e R M, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

AGEA, ADER, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- dell'intimazione di pagamento n. 022 2021 90002420 44/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, notificata il 7 ottobre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 188.116,86 relativa alla cartella di pagamento n. 300 2018 000000 883 7000, notificata il 30 aprile 2018, a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002;

- dell’atto di accertamento del debito imputato a titolo di prelievo supplementare per le suddette campagne;

- dell’atto di iscrizione del debito nel Registro Nazionale dei Debiti;

- della cartella di pagamento n. 300 2018 000000 883 7000, notificata il 30 aprile 2018;

- previa disapplicazione delle norme nazionali in contrasto con il diritto europeo, come interpretato dalla Corte di Giustizia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGEA e dell’ADER;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. M P;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’azienda agricola ricorrente, produttore di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015, impugna l'intimazione di pagamento n. 022 2021 90002420 44/000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Brescia, notificata il 7 ottobre 2021, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 188.116,86 relativa alla cartella di pagamento n. 300 2018 000000 883 7000, notificata il 30 aprile 2018, a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per le campagne 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002. Il ricorso è esteso alla suddetta cartella di pagamento, mai impugnata in precedenza.

2. La tesi del ricorso è che le norme nazionali sulla quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate in quanto contrastanti con il diritto dell’Unione, come recentemente interpretato dalla Corte di Giustizia. Oltre alle norme, dovrebbero essere disapplicati i provvedimenti attuativi, benché non impugnati, trattandosi di una fattispecie di nullità.

3. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

4. Questo TAR, con ordinanza n. 424 del 3 dicembre 2021, ha accolto la domanda cautelare, e ha inoltre disposto istruttoria a carico dell’AGEA, allo scopo di chiarire le vicende procedimentali e giudiziali che hanno riguardato gli atti di imputazione e i solleciti di pagamento del prelievo supplementare. In particolare, è stato chiesto di specificare se i suddetti provvedimenti siano stati oggetto di impugnazione, e se siano intervenute sentenze passate in giudicato.

5. L’istruttoria non è stata eseguita. Di tale circostanza si dovrà tenere conto a favore dell’azienda ricorrente ai sensi dell’art. 64 comma 4 cpa.

6. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono formulare le seguenti considerazioni.

Sul contrasto con il diritto dell’Unione

7. I profili di contrasto della normativa italiana con il diritto europeo sono stati accertati per gradi dalla Corte di Giustizia, fino alla campagna 2006-2007. In un primo momento, la pronuncia di C.Giust. Sez. VII 27 giugno 2019 C-348/18 ( B ) ha dichiarato l’incompatibilità della compensazione nazionale ex art. 1 comma 8 del DL 1 marzo 1999 n. 43, nonché ex art. 1 comma 5 del DL 4 febbraio 2000 n. 8, in vigore fino alla campagna 2002-2003, con l’art. 2 par. 1, comma 2, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92. La pronuncia di C.Giust. Sez. II 11 settembre 2019 C-46/18 ( S R ) ha poi dichiarato l’incompatibilità del meccanismo di rimborso del prelievo in eccesso ex art. 9 comma 3 del DL 28 marzo 2003 n. 49, in vigore a partire dalla campagna 2003-2004, con l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92, in combinato con l’art. 9 par. 1 del Reg. CE 9 luglio 2001 n. 1392/2001. Entrambi questi regolamenti sono rimasti in vigore fino alla campagna 2003-2004.

8. Il contrasto con il diritto dell’Unione riguarda (a) nel caso della compensazione nazionale, la redistribuzione delle quote inutilizzate secondo categorie prioritarie anziché in modo proporzionale;
(b) nel caso del rimborso del prelievo in eccesso, l’esclusione dal rimborso dei produttori che non hanno versato il prelievo.

9. Relativamente al rimborso del prelievo in eccesso, il contrasto tra l’art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e il diritto dell’Unione si è ripresentato anche con il subentrante Reg. CE 29 settembre 2003 n. 1788/2003, in vigore per le campagne dal 2004-2005 al 2007-2008, in combinato con il Reg. CE 30 marzo 2004 n. 595/2004. In effetti, vi è corrispondenza, da un lato, tra l’art. 2 par. 4 del Reg. CEE 3950/92 e l’art. 13 par.

1-b del Reg. CE 1788/2003, che disciplinano in via generale il rimborso del prelievo supplementare in eccesso, e dall’altro tra i rispettivi regolamenti di attuazione, ossia tra l’art. 9 par. 1 del Reg. CE 1392/2001 e l’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004. Per quanto riguarda questa seconda coppia di norme, la corrispondenza è perfetta fino alla campagna 2006-2007. Dalla campagna 2007-2008 si applica la versione dell’art. 16 par. 1 del Reg. CE 595/2004 introdotta dall’art. 1 del Reg. CE 4 ottobre 2006 n. 1468/2006, che alla lett. (f) prevede la facoltà per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione.

10. L’esistenza di un conflitto tra l’art. 9 comma 3 del DL 49/2003 e la coppia costituita dall’art. 13 par.

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