TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-09-18, n. 201301939

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2013-09-18, n. 201301939
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201301939
Data del deposito : 18 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01067/2003 REG.RIC.

N. 01939/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01067/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2003, proposto da:
Cantore G d C (erede di Cantore L), rappresentato e difeso dall’avv. M P, con domicilio eletto presso l’avv. A Vto in Lecce, via Zanardelli, 7;



contro

Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall’avv. C D L, con domicilio eletto presso l’avv. Adriano Tolomeo, in Lecce, via Guglielmo Oberdan, 70;



per l’annullamento

- della nota del 7.04.2003 - prot. 10129 - comunicata il 9.04.2003, a firma del Dirigente U.T.C. del Comune di Manduria;

e per la declaratoria del diritto e condanna dell’Ente alla ripetizione dell’indebito oggettivo del contributo di concessione versato di €.14.391,85 per il rilascio della concessione edilizia a titolo oneroso n. 295 del 19.12.2002;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Manduria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2013 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti gli avv.ti Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. Passiatore, per il ricorrente, e Tolomeo, in sostituzione dell’avv. De Laurentiis, per l’Amministrazione comunale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente chiede, previo annullamento della nota comunale di diniego, la ripetizione della somma versata a titolo di contributo di costruzione sostenendo che l’intervento edilizio richiesto ed assentito (ampliamento ed adeguamento dello stabilimento vinicolo esistente, con realizzazione di un nuovo fabbricato) rientri nelle fattispecie soggette a concessioni a titolo gratuito.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. a), della l. n. 10/1977, dell’art. 9, comma 2, della l.r. n. 6/1979, contenente gli adempimenti regionali per l’attuazione, e dell’art. 2135 cc., come modificato dall’art. 1 dal d.lgs. 18.05.2001;

b) eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e violazione del giusto procedimento.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale eccependo, preliminarmente, l’irricevibiltà e concludendo, in subordine, per il rigetto del ricorso.

IV. All’udienza pubblica del 12 giugno 2013, fissata per la trattazione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

V. Si prescinde dall’eccezione d’irricevibilità, attesa l’infondatezza del gravame.

V.1. Con i motivi di ricorso la parte si duole dell’illegittimità della nota di diniego di restituzione dei contributi concessori, sostenendo di avere diritto al rilascio della concessione a titolo gratuito in quanto sussisterebbero in capo al proprietario dell’azienda le condizioni

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