TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-01-25, n. 202400044
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Testo completo
Pubblicato il 25/01/2024
N. 00044/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00013/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13 del 2024, proposto dalla V C e V I s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’intimazione n. 11520239005249955000 in data 29 settembre 2023, emessa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, con la quale l’Ader ha sollecitato alla ricorrente l’adempimento, entro 5 (cinque) giorni, delle cartelle di pagamento n. 11520180010247285002 (notificata l’8 maggio 2018) e n. 11520180011730437002 (notificata il 21 giugno 2018), per un importo complessivo di € 26.550,97.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ader e della Regione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società ricorrente ha domandato l’annullamento dell’intimazione di pagamento in epigrafe. Con tale atto viene richiesto il pagamento di due distinte cartelle:
- n. 11520180010247285002, notificata l’8 maggio 2018, relativa a sanzioni amministrative connesse al prelievo supplementare (art. 5, comma 5, della l. 119 del 2003) per l’annualità 2014 (importo di 2.542,49 €);
- n. 11520180011730437002, notificata il 21 giugno 2018, relativa a somme dovute a titolo di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario (art. 1, comma 9, della l. 119 del 2003) per l’annualità 2014 (importo di 24.008,48 €).
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) “ illegittimità dell’intimazione di pagamento notificata per inesistenza del credito relativo a multe quote latte campagna 2014 per intervenuta declaratoria di inefficacia dei provvedimenti di imputazione per effetto della norma dell’art. 10 bis legge 103/23 e della circolare attuativa Agea di data 13.09.23 e data 24.10.2023” ;
2) “ illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del ne bis in idem . Sentenza n. 266/23 TAR FVG per la medesima campagna e medesime cartelle”;
3) “illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione – mancata allegazione della cartella di pagamento - mancata indicazione della campagna lattiera cui fare riferimento – violazione del diritto di difesa e principio del contraddittorio”;
4) “ Illegittimità dell’atto per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi con peculiare riferimento ai dedotti e contestati “interessi moratori” – mancanza di congrua sufficiente motivazione circa il calcolo degli interessi addebitati”;
5) “ Intervenuta prescrizione del credito di Agea – intervenuta prescrizione per tardività della notifica dell’atto di intimazione di pagamento rispetto alla data di presunta notifica di cartella”;
6) “ Illegittimità del provvedimento notificato impugnato per violazione di legge anche in riferimento a normativa unionale – illegittimità per carenza di istruttoria e per eccesso di potere”;
7) “ Nullità/annullabilità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione circa i recuperi pac effettuati nel corso degli anni da Agea – errata quantificazione del presunto debito – difetto carenza di motivazione”.
2. Si sono costituite in giudizio la Regione e l’Ader. La Regione ha eccepito la parziale inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione, con riguardo alle somme pretese a titolo di sanzione amministrativa. Entrambe le amministrazioni hanno argomentato per il rigetto del ricorso, producendo ampia documentazione.
3. Alla camera di consiglio del 24 gennaio 2024 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
4. È