TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-06-23, n. 201002603

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-06-23, n. 201002603
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201002603
Data del deposito : 23 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01141/2001 REG.RIC.

N. 02603/2010 REG.SEN.

N. 01141/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2001, proposto da:
Spedicato Raffaella, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Parato e Rlla Cappello, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, 6-14;

contro

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) - Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Lecce - Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Bari, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

“- della decisione prot. n. 17931 del 10.6.1996, con cui il direttore dell’Ufficio Regionale del Lavoro e della M. O. di Bari, ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, avverso il provvedimento prot. n. 25555 del 21.12.1995 del direttore dell’UPLMO di Lecce, con cui è stata disposta la cancellazione della ricorrente dalle liste di mobilità e conseguentemente la decadenza dal diritto all’indennità di mobilità con decorrenza 30.5.1995;

- ove occorra, del summenzionato provvedimento prot. n. 25555 del 21.12.1995 del direttore dell’UPLMO di Lecce;

- di ogni atto, presupposto, connesso, collegato e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso

e per la declaratoria, previo provvedimento cautelare

del diritto della ricorrente al reinserimento nelle liste di mobilità e conseguentemente del diritto alla percezione dell’indennità di mobilità ai sensi di legge sin dal 30.5.1995, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme.”

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 1255 del 22.11.1996, di rigetto dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;

Visto il decreto presidenziale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 543 del 29.05.2001, di trasmissione degli atti di giudizio a questo Tribunale, per competenza ex art. 32 della legge n. 1034 del 1971;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 la Dott. ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Espone in fatto la Sig.ra Raffaella Spedicato, iscritta nelle liste di mobilità presso Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Lecce ai sensi della legge n. 451 del 1994, che in data 29.05.1995 era stata convocata presso l’Università degli studi di Lecce per l’affidamento dell’incarico di addetta ai computers, nell’ambito del progetto di lavori socialmente utili;
che in pari data aveva preso regolarmente servizio, ma si era resa subito conto di non essere in grado di svolgere l’incarico affidatole sia in quanto non confacente al proprio status professionale, sia a causa della grave malattia di cui era affetta da tempo.

Riferisce, altresì, che per i motivi sopra esposti in data 30.05.1995 aveva presentato formale rinuncia all’incarico allegando la certificazione medica dalla quale risultava essere in trattamento psicofarmacologico per disturbo bipolare.

Espone, infine, che in data 21.12.1995 l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Lecce aveva emesso nei suoi confronti il provvedimento di radiazione dalle liste di mobilità per aver rinunciato al citato incarico;
che avverso tale provvedimento, in data 27.02.1996, essa ricorrente aveva proposto ricorso all’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Bari, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.L. n. 299 del 1994;
che il suddetto Ufficio Regionale con provvedimento prot. n. 17931 del 10.06.1996 aveva respinto il ricorso sulla base della formale rinuncia da essa presentata.

Con ricorso notificato il 25.09.1996 e depositato nella Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, il 25.10.1996, la Sig.ra Spedicato ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 17931 del 10.06.1996 dell’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione di Bari e, ove occorra, del provvedimento prot. n. 25555 del 21.12.1995 dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Lecce;
ha chiesto, altresì la declaratoria del suo diritto al reinserimento nelle liste di mobilità e conseguentemente del diritto alla percezione dell’indennità di mobilità ai sensi di legge sin dal 30.5.1995, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme.

A sostegno del gravame la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura:

I°) violazione di legge, falsa ed erronea interpretazione dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 232 del 1995, erronea presupposizione;
II°)violazione dell’art. 14, comma 3, del D.L. n. 299 del 1994, eccesso di potere, erronea presupposizione sotto altro profilo.

Si è costituita a resistere in giudizio l’Amministrazione resistente, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale della Sezione Staccata di Lecce ed indicando il T.A.R. Puglia, sede di Bari, quale autorità giurisdizionale competente;
ha chiesto che venisse dichiarato inammissibile il ricorso e gradatamente il rigetto del gravame.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, alla camera di consiglio del 22.11.1996, con ordinanza n. 1255 ha respinto la domanda incidentale di sospensione cautelare.

Con decreto presidenziale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Staccata di Lecce, Sezione I, n. 543 del 29.05.2001 sono stati trasmessi gli atti di giudizio a questo Tribunale, per competenza, ex art. 32 della legge n. 1034 del 1971.

Con atto depositato nella Segreteria di questo Tribunale il 03.11.2001, si è costituito a resistere in giudizio il Ministero del Lavoro, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

Alla udienza pubblica del 25 marzo 2010 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Sono prive di pregio e non possono trovare accoglimento le censura di illegittimità di cui al primo e secondo motivo di ricorso che il Collegio ritiene opportuno esaminare congiuntamente al fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente giudizio.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce i vizi di violazione di legge, falsa ed erronea interpretazione dell’art. 1, comma 2 del D.L. n. 232 del 1995, erronea presupposizione in quanto le mansioni assegnatole di “addetta al computer” sarebbero di contenuto ben diverso di quelle corrispondenti alla sua qualifica professionale di “impiegata”.

Con il secondo motivo di ricorso la Sig.ra Spedicato lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 14, comma 3, del D.L. n. 299 del 1994, eccesso di potere, erronea presupposizione sotto altro profilo, in quanto il suo rifiuto sarebbe stato giustificato dalla grave malattia della quale sarebbe affetta;
ad avviso di essa ricorrente la rinuncia all’incarico avrebbe dovuto produrre come unica conseguenza la revoca dell’incarico e la concessione di un congruo periodo di congedo per malattia.

La questione centrale posta dall’odierno ricorso è data dalla pacifica circostanza che la ricorrente ha formalmente rinunciato all’incarico in data 30.05.1995 dopo aver regolarmente assunto l’incarico stesso, come peraltro esposto in fatto dalla ricorrente stessa, atto di rinuncia che in atti risulta presentato alla suddetta data esclusivamente per motivi di salute, e che, ad avviso del Collegio, non può che legittimare la cancellazione dalle liste di mobilità, come disposto dall’amministrazione resistente, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge 19-7-1994 n. 451, legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299.

Non è, infatti, condivisibile la prospettazione di parte ricorrente che il suo rifiuto sarebbe stato giustificato dalla grave malattia della quale è affetta proprio perché nella fattispecie oggetto di gravame non c’è stato un rifiuto, ma una formale rinuncia.

Come condivisibilmente sostenuto dalla Cassazione Civile Sezione Lavoro con la sentenza n. 9646 del 20-05-2004, in riferimento ad una fattispecie di cancellazione dalle liste di mobilità, il Collegio ritiene che anche un legittimo rifiuto del posto non può ritenersi equiparabile alla rinuncia allo stesso dopo averlo accettato.

La Sig.ra Spedicato ha rinunciato tout court;
non ha chiesto la modifica dell’incarico fin dall’inizio a causa della sua malattia o quantomeno successivamente, ma lo ha accettato volontariamente, accettazione che doveva essere preceduta da un doveroso vaglio degli inconvenienti che avrebbero consentito alla ricorrente di rifiutarlo, né ha chiesto un periodo di aspettativa per malattia per la quale le sarebbe spettato il sussidio ai sensi della circolare del 1996.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.

Il Collegio, per ragioni equitative ed in considerazione del lungo tempo trascorso dalle vicende in causa, ritiene che sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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