TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-12-21, n. 202001657

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-12-21, n. 202001657
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001657
Data del deposito : 21 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2020

N. 01657/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00436/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 436 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A B e A I R, con domicilio eletto presso lo studio A B in Bari, via Dante Alighieri, n. 25;

contro

Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

per l'annullamento

del provvedimento del Direttore della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari prot. -OMISSIS-del 16.12.2013 notificato in data 8.1.2014, avente ad oggetto " diniego definitivo " della sanatoria chiesta con istanza del 1986 dal Sig. -OMISSIS-, ai sensi della legge n. 47/1985 (pratica-OMISSIS-), relativamente alla unità immobiliare sita al primo piano del fabbricato ubicato in Bari-Torre a mare, via -OMISSIS-;
nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, pure ivi richiamati (note dirigenziali prot. -OMISSIS-del 27.3.2013 e prot.-OMISSIS-del 16.10.2013), e per la declaratoria dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sulla istanza di condono ex legge n.47/1985, equivalente a titolo abilitativo edilizio in sanatoria per l'immobile innanzi detto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. O C nell'udienza del giorno 17 dicembre 2020, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 D.L. n. 137/2020;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITO

I - La ricorrente ha ereditato dal genitore, -OMISSIS-, deceduto in data 4.9.2002, l'unità immobiliare sita al primo piano di un fabbricato di via -OMISSIS-, a Torre a Mare, frazione di Bari (in catasto al fg.-OMISSIS-, p.lla n. 376, sub 2), nella quale la medesima ha la residenza con la propria famiglia. L'unità sita al piano terra dello stesso fabbricato, realizzata in virtù di licenza edilizia del 1952, è stata ereditata dalla sorella della ricorrente, -OMISSIS-. Sta di fatto che, con nota prot. -OMISSIS-del 27.3.2013, indirizzata a -OMISSIS- - deceduto nel 2002 - il Dirigente della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata del Comune di Bari ha comunicato, dopo 27 anni, un preavviso di rigetto dell'istanza di condono edilizio presentata il 19.4.1986 dal de cuius , relativamente all'immobile abitato dalla ricorrente. Detto preavviso è motivato con il richiamo alla presunta “ insanabilità dell'abuso realizzato per mancanza dei requisiti di cui all'art. 31, comma 1, ex L. 4 7185 (sono sanabili le opere ultimate alla data del 10.10.1983), giusto verbale di contravvenzione -OMISSIS-del 12.3. 1984 ”. Precisando di non aver mai ricevuto in passato alcuna comunicazione circa la procedura di condono avviata nel 1986, la ricorrente ha inoltrato motivate osservazioni dapprima in data 11.4.2013, poi - a seguito di rinnovo del preavviso con nota dirigenziale prot.-OMISSIS-del 16/10/2013 - in data 28.10.2013, con le quali ha insistito per l'accoglimento della domanda di condono, alla stregua anche delle circostanze illustrate nell'allegata relazione tecnica, in considerazione del legittimo affidamento maturato sulla regolarità dell'immobile, nonché della prolungata inerzia dell'Amministrazione idonea al formarsi di una fattispecie di silenzio-accoglimento della domanda di condono all'epoca presentata, (richiamando, a tal fine, uno specifico precedente giurisprudenziale su caso analogo, cioè la sentenza del T.a.r. Puglia Bari -OMISSIS-/2001). Sennonché, con gli atti impugnati, il Comune di Bari - ritenendo irrilevante quanto reso nelle note inviate dalla ricorrente - ha negato la sanatoria a suo tempo chiesta, " in quanto le opere oggetto dell'istanza di sanatoria edilizia, alla data del 12.4.1984 - così come rappresentate nel verbale di contravvenzione -OMISSIS-elevato dal personale ispettivo di questo Comune di Bari - erano in corso di esecuzione ed il manufatto abusivo risulta ‘privo di copertura’, in contrasto con i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 31, commi 1 e 2, ex L. 47/85 ". Il diniego è altresì motivato con l'affermazione che " non può costituire implicito accoglimento, neppure nel caso in cui la P.A. non abbia dato espresso riscontro negativo, l'istanza di sanatoria la cui irricevibilità è attestata dalla mancanza del fondamentale requisito previsto dall'art. 31 comma I legge 47185, necessario ai fini dell'accoglimento ".

La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 10.3.2014 e depositato il 2.4.2014, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 35 della legge n. 47/1985 e s.m.i., eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta;
2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 35 legge n. 47/1985 e s.m.i., violazione del principio del legittimo affidamento e del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse attuale e concreto.

Con successive memorie e note di udienza, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune di Bari per resistere nel giudizio. Con successive memorie e note di udienza, deduce l’infondatezza del ricorso e conclude per la reiezione.

All’udienza del 17 dicembre 2020, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 D.L. n. 137/2020, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III - Nel caso in esame, a dire del resistente Comune, dirimente in senso ostativo alla formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria, risulterebbe la mancanza dei requisiti di legge, attestata e provata dalla circostanza che “ alla data del 12.03.1984 - così come rappresentato nel verbale di contravvenzione -OMISSIS-– erano in corso di esecuzione ed il manufatto abusivo risultava privo di copertura, in contrasto con i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 31, commi 1 e 2 ex L. 47/85 ”. L’opera, quindi, non era stata completata alla data del 1.10.1983, come richiesto dall’art. 31, comma 1, della legge n. 47/1985, e tanto avrebbe determinato il parere contrario del Comune, in sede di istruttoria tecnica.

IV – Nondimeno, attendibili risultano le censure avverso il diniego di condono edilizio ex legge n. 47/1985, di cui all’impugnata nota del Comune di Bari - Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata prot.-OMISSIS-del 10.12.2013.

IV.1 – Quanto al primo motivo di ricorso (concernente l’illegittimità del provvedimento impugnato per intervenuto perfezionamento del silenzio accoglimento della domanda di condono edilizio relativa al manufatto in questione, dopo l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 35, comma 12, legge n. 47/1985), la ricorrente richiama, a giusta ragione, la regola giurisprudenziale ribadita nel 2012 dal Consiglio di Stato (con la sentenza -OMISSIS-/2012, recante rinvii a numerosi precedenti) in relazione a fattispecie analoga alla presente (diniego intervenuti dopo numerosi anni) - secondo cui l’assenso tacito si forma anche per le istanze relative ad opere compiute e ultimate oltre la data del 1° ottobre 1983, “ essendo il compimento delle opere abusive entro la predetta data requisito necessario ai fini del rilascio del provvedimento chiesto, ma non per il mero verificarsi della fattispecie complessa di silenzio-accoglimento ”. Tale canone ermeneutico è stato applicato anche da questo T.a.r. Sez. II, con la sentenza -OMISSIS-/2001 emessa proprio nei confronti del Comune di Bari e passata in giudicato perché non appellata dal Comune che in tal modo ha mostrato di volersi attenere al decisum di quel giudicato.

IV.

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