TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-04-30, n. 202408564

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-04-30, n. 202408564
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202408564
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 08564/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05195/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5195 del 2023, proposto da-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- della nota prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS- (doc. n. 1) con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia - Ufficio Servizi Fiscali ha disposto al contempo:

«1) la cancellazione del Dott. -OMISSIS--OMISSIS- dall'elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento;

2) la revoca dell'autorizzazione all'accesso al servizio telematico "Entratel" dell'Agenzia delle Entrate rilasciata al dott. -OMISSIS--OMISSIS- dall'Ufficio di -OMISSIS- in data 15/04/1999 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento a norma dell'art. 8 comma 4 D.M. 31/07/1998»;

- di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati all'odierno ricorrente) agli atti e provvedimenti sopra impugnati;

NONCHÉ PREVIO ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE

- della circolare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 2) adottata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai contribuenti, avente ad oggetto «Primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. Visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro»;

- della risoluzione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 3) adottata dall'Agenzia delle Entrate recante «OGGETTO: Istanza di interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Causa ostativa autorizzazione rilascio visto di conformità - articolo 21 DM n. -OMISSIS-»;

- della circolare n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. n. 4) adottata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai contribuenti, avente ad oggetto «Visto di conformità per l'utilizzo dei crediti superiori a 15.000 euro - Art. 1, comma -OMISSIS-4, della legge 27 dicembre 2013 n. 147»;

- del decreto ministeriale n. -OMISSIS- (doc. n. 5) adottato dall'allora Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), avente ad oggetto il «Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente – professionista iscritto all’Albo dei commercialisti – ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Amministrazione finanziaria, ai sensi del Decreto Min. Finanze n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, ha disposto la cancellazione del suo nominativo dall’Elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità delle dichiarazioni e, contestualmente, gli ha revocato l’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica (a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento).

2. La determinazione contestata è stata adottata per la ritenuta carenza dei requisiti di cui all’art. 8 del D.M. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, comma 1, lett. b), che prevede, tra gli altri requisiti professionali di onorabilità e moralità di alto profilo, di “ non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari ”.

2.1. In particolare, a seguito della comunicazione inviata dal ricorrente in data 23.02.2022 per il rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, dagli accertamenti svolti dall’Amministrazione Finanziaria sulla veridicità delle dichiarazioni rese è emerso che, a carico del medesimo, risultavano pendenti due procedimenti penali, per bancarotta fraudolenta e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Svolto il procedimento in contraddittorio con il ricorrente (che ha contestato la natura finanziaria dei predetti reati e ha inoltre comunicato di essere stato assolto dal reato di dichiarazione fraudolenta con sentenza emessa l’8 novembre 2022, depositata il 2 gennaio 2023), l’Amministrazione ha ritenuto di dover procedere alla cancellazione del nominativo dall’Elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità e alla conseguente revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni con il servizio telematico Entratel (richiamando l’art. 25 dello stesso D.M. n. -OMISSIS-).

3. Avverso tale provvedimento il ricorrente si è rivolto al Tribunale, chiedendone l’annullamento, con sospensione cautelare dell’efficacia, insieme agli atti presupposti, per le seguenti censure:

- a) con riguardo alla cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità, il ricorrente ha lamentato in primo luogo che l’art. 8 del DM -OMISSIS-, posto alla base del provvedimento adottato, non troverebbe applicazione per i professionisti, già abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 322/1998, nonché alla apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte, ai sensi dell’art. 35, comma 3, d.lgs. 241/1997, con connesse previsioni in punto di revoca dell’abilitazione (per gravi e ripetute irregolarità; per provvedimenti di sospensione irrogati dall’Ordine di appartenenza; per la revoca dell’autorizzazione da parte del CAF); il DM richiamato dalla P.A., invece, sarebbe applicabile esclusivamente alle società e ai centri autorizzati che effettuano attività di consulenza fiscale ovvero a quei professionisti che si avvalgono di società di servizi per lo svolgimento delle attività di assistenza fiscale (ipotesi che non ricorre nella specie). Di conseguenza, sarebbero illegittime le circolari nn. -OMISSIS- del -OMISSIS- e -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché la risoluzione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui obbligano il professionista, già abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi delle norme di cui sopra, a fornire, ai fini dell'autorizzazione all’apposizione del visto di conformità, anche la dichiarazione di cui all’art. 8, comma 1, lett. b), D.M. -OMISSIS-, nel caso in cui non si avvalga di una società di servizi.

In secondo luogo, ancora sul punto, il ricorrente ha lamentato violazione delle norme del DM -OMISSIS-, travisamento e difetto dei presupposti, nonché difetto di motivazione, perché il reato di bancarotta fraudolenta non potrebbe essere ricompreso nei reati finanziari (unici rilevanti ai sensi dell’art. 8 del DM citato), quanto, piuttosto, nei reati fallimentari.

In terzo luogo, il DM, le circolari e la risoluzione contestata sarebbero illegittimi per violazione del principio di tipicità e tassatività delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 7, comma 1, CEDU e 25, comma 2, Cost., per la violazione del principio di ragionevole durata del processo e

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