TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-02-07, n. 201900223

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-02-07, n. 201900223
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900223
Data del deposito : 7 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/02/2019

N. 00223/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01264/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2018, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati C T e A G, con studio in Ruvo di Puglia (BA) al corso Carafa n. 45 e domicili digitali eletti agli indirizzi P.E.C.: ciro.testini@pec.it;
annamaria.guastamacchia@pec.ordineavvocatitrani.it;

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, III sezione civile, -OMISSIS-, contenente la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni procurati alla madre degli attori successivamente deceduta pari alla somma di -OMISSIS- comprensiva di rivalutazione e interessi sull’importo capitale via via rivalutato sino a 31.5.2010, oltre interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Lorenzo Ieva e udito l’avv. C T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1-. Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento delle somme ivi liquidate.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del d. l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella specie, pur tuttavia, non risulta l’adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione intimata.

2.- Riscontrati gli atti ed i documenti allegati al ricorso, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso;
va dunque ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, nella sua qualità in atti, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione;

3.- Stante la sopraddetta inottemperanza, peraltro reiterata in fattispecie simili, va disposta la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti in Roma, per le valutazioni di competenza.

4.- Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, infine, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso) dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata sentenza in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello assegnato dalla presente decisione al Ministero debitore.

5.-le spese seguono la soccombenza, con refusione altresì del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

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