TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-10-03, n. 202302832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-10-03, n. 202302832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302832
Data del deposito : 3 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2023

N. 02832/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02242/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2242 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato G Z, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. A M R sito in Catania, alla Via Vecchia Ognina n.142/B;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con cui il Responsabile P.O. del Settore Urbanistica ha respinto l’istanza di autorizzazione presentata al fine della realizzazione di un impianto di telefonia mobile;

- della nota prot. n. -OMISSIS-, di comunicazione dell’adozione del predetto provvedimento di rigetto;

- del parere negativo reso in data -OMISSIS- dal Servizio Urbanistica e della relativa nota di trasmissione prot. n. -OMISSIS- inviata in pari data;

- dell’art. 3, comma 3 e dell’art. 4, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento comunale;

- della delibera di C.C. n. -OMISSIS-, recante l’approvazione dell’anzidetto regolamento comunale;

- del piano POLAB concernente l’individuazione dei siti comunali deputati ad ospitare gli impianti di telefonia mobile e della relativa delibera consiliare di approvazione n. -OMISSIS-;

- di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2023 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso ritualmente notificato il 27.10.2016 e depositato il 18.11.2016 la società ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe.

Allegava a tal fine, in punto di fatto, di aver inoltrato al Comune di -OMISSIS- un’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 259/03, in data -OMISSIS-, al fine di realizzare un impianto di telefonia mobile (denominato SRB -OMISSIS- -OMISSIS-) presso la preesistente centrale telefonica ubicata in contrada -OMISSIS-, ricadente in zona agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico.

Nello specifico, la proposta prevedeva l’installazione di un palo poligonale di altezza pari a m. 24,00 unitamente al pennone deputato a sorreggere complessivamente quattro antenne a tre settori distinti in una parabola del diametro di cm. 30.

In data -OMISSIS- il Servizio Urbanistica del Comune di -OMISSIS- esprimeva parere contrario alla proposta progettuale, tramite l’adozione della nota prot. n. -OMISSIS-.

Il -OMISSIS- il Responsabile della P.O. del Settore Urbanistica, preso atto della mancata presentazione di osservazioni idonee a modificare la proposta contraria del Responsabile del procedimento entro i termini previsti dalla legge, adottava il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di rigetto dell’istanza avanzata, dando luogo alla conclusione del procedimento con esito negativo, e il -OMISSIS- lo notificava con l’invio della nota prot. n. -OMISSIS-.

In ragione di quanto esposto parte ricorrente deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:

1) “ Violazione dell’art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/03;
eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità e arbitrarietà
” atteso che il provvedimento di diniego impugnato era illegittimo in quanto tardivamente intervenuto, posto che sull’istanza presentata si era già formato il silenzio – assenso, conseguendone il suo accoglimento in forma tacita.

Nel caso di specie, l’istanza era stata acquisita dal Comune di -OMISSIS- in data -OMISSIS- e sulla stessa si era quindi formato il silenzio – assenso il successivo 6.7.2016, essendo decorsi novanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza la comunicazione di un provvedimento espresso di rigetto. La comunicazione del provvedimento finale di diniego prot. n. -OMISSIS- era conseguentemente avvenuta mediante la nota prot. n. -OMISSIS-, ricevuta il giorno successivo, e il preavviso di diniego, inoltrato con la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, non era quindi idoneo ad interrompere il termine di formazione del silenzio – assenso;

2) “ Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria
” atteso che il Comune aveva respinto l’istanza assumendo, innanzitutto, la violazione dei criteri di localizzazione degli impianti di telefonia mobile previsti dall’art. 3 dello specifico regolamento comunale, senza specificare quale tra questi;

3) “ Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà e manifesta ingiustizia;
invalidità derivata
” atteso che l’ente locale aveva inteso contestare la violazione dell’art. 3, comma 3, del regolamento comunale mentre invero l’unica localizzazione tecnicamente idonea, secondo gli studi effettuati, era quella prescelta. Peraltro, il citato art. 3, comma 3 era sua volta illegittimo, in quanto i Comuni non potevano individuare, per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, solo o preferibilmente aree di proprietà pubblica impedendo così l’efficiente erogazione del servizio;

4) “ Violazione del D. Lgs. 42/2004;
eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà
” attesa l’illegittimità dell’art. 4, comma 1, lett. b) e c), del regolamento comunale, per violazione del D. Lgs. 42/2004, posto che quest’ultimo non precludeva tout court la realizzazione di manufatti edilizi - nel cui novero rientravano gli impianti di telefonia mobile - nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, richiedendo invece solo una valutazione di compatibilità con i valori tutelati, mediante il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;

5) “ Violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990;
eccesso di potere per mancanza del giusto procedimento, illogicità, arbitrarietà e manifesta ingiustizia;
invalidità derivata
” attesa l’invalidità del piano “POLAB”. Con gli atti impugnati il Comune aveva infatti contestato che l’impianto in questione non ricadeva in uno dei siti individuati dal piano per l’allocazione degli impianti di telefonia mobile. Tuttavia lo stesso piano era illegittimo. Né peraltro aveva ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento per l’elaborazione di tale piano, essendole così stato impedito di rappresentare preventivamente l’inidoneità tecnica dei siti comunali ad ospitare l’impianto in contestazione, installabile solo nel sito prescelto, perché l’unico in grado di garantire copertura alla zona circostante.

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