TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-08-23, n. 201602152
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Testo completo
Pubblicato il 23/08/2016
N. 02152/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02664/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2664 del 2014, proposto da:
G D B, rappresentato e difeso dagli avvocati M C C.F. CPZMNN71T65C342B, A B C.F. BVNNNG69P10C351T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B, in Catania, Via Cilestri, 41;
contro
Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento prot. 37731 del 6.06.2014 con il quale è stata denegata la richiesta di erogazione del contributo di cui all’art. 1, lett. b, dell’O.P.C.M. n. 3825/2009;
ove occorra, di qualsiasi ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A seguito degli eventi atmosferici calamitosi verificatisi nell’ambito della Provincia di Messina l’1 ottobre 2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con O.P.C.M. n. 3815/2009, il sig. D B Giuseppe ha richiesto l’erogazione del contributo previsto dall’articolo 1, co. 1, lett. b), dell’O.P.C.M. n. 3825/2009 per fronteggiare i danni subiti dalla propria bottega sita nella frazione di Giampilieri, locata per attività commerciale.
Dopo l’istruttoria svolta dal competente Nucleo di valutazione, con nota 1672 del 19/5/2012 emessa dal Soggetto Attuatore dell’O.P.C.M. 3815/2009 è stata comunicata al richiedente l’entità del contributo liquidato, pari ad euro 9150,87.
Tempo dopo, con provvedimento del Dipartimento Regionale di Protezione Civile prot. 37731 del 6 giugno 2014, comunicato il successivo 17 luglio, la richiesta di concessione del contributo è stata tuttavia respinta in quanto, da una analisi della documentazione prodotta, è emerso che: (i) i locali oggetto della domanda risultano concessi in locazione a terzi per l’esercizio di una sala giochi; (ii) l’articolo 1, co. 1, lett. b), dell’O.P.C.M. n. 3825/2009 prevede l’erogazione di contributi a favore dei titolari di attività commerciale, e specificamente al fine di indennizzare i danni subiti su impianti, strutture, macchinari ed attrezzature; (iii) il richiedente non è titolare dell’attività commerciale svolta nei locali in questione; (iv) i danni per i quali è stata chiesta l’erogazione del contributo riguardano l’immobile piuttosto che impianti, macchinari e beni strumentali all’esercizio dell’attività commerciale.
Avverso tale provvedimento il signor D B è insorto con il ricorso in epigrafe con il quale denuncia i seguenti vizi:
1.- violazione e falsa applicazione dell’O.P.C.M. n. 3825/2009, nonché eccesso di potere per difetto di razionalità e sviamento dal fine pubblico: si sostiene che, erroneamente, l’amministrazione procedente abbia riferito il requisito