TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-01-03, n. 201400016
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00016/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00367/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 1999, proposto da:
L G, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto in Potenza, via Rosica n.18;
contro
Ministero dei Trasporti – Gestione Commissariale delle Ferrovie Appulo Lucane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliato ex lege presso gli Uffici della stessa. Il presente giudizio ai sensi dell’art. 110 C.P.C. è stato proseguito dalla società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di successore universale dall’1.1.2001 della Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Piracci e Orazio Tricarico, come da mandato a margine della memoria di costituzione, con domicilio eletto in Potenza Via Amerigo Vespucci n. 2 presso lo studio dell’Avv. Monica Bruno;
per l'annullamento
del silenzio rigetto, formatosi sulle diffide dell’8 e del 30/9/1994, con le quali era stato richiesto:
1) il ricalcolo, nel periodo successivo all’ 1.2.1977, degli aumenti periodici di anzianità (cd. scatti di anzianità), già maturati, in base agli incrementi dell’indennità di contingenza, in applicazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 12/1977 conv. nella L. n. 91/1977 (come affermato con Sentenza Corte di Cassazione n. 475 del 19.1.1984);
2) il pagamento, nel periodo successivo all’1.1.1988, della giornata di permesso retribuito, unilateralmente soppressa dal datore di lavoro;
per il riconoscimento
di tali diritti e, conseguentemente, per la condanna delle Ferrovie Appulo Lucane al pagamento della somma complessiva di £.29.713.697, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, di cui £. 28.170.698 per il predetto ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità e £. 543.129 per il suddetto pagamento della giornata di permesso retribuito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti – Gestione Commissariale delle Ferrovie Appulo Lucane e delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l., subentrate dall’1.1.2001 a titolo universale alla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Appulo Lucane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Giampiero De Iacovo, su delega dell'Avv. L P; Maria Antonella Biancone, su delega dell'Avv. Antonio Piracci.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, dipendente delle Ferrovie Appulo Lucane, con le predette diffide ha chiesto il pagamento della somma indicata in epigrafe.
Il silenzio rigetto, formatosi su tale diffida, è stato impugnato col presente ricorso (notificato il 14.4.1999 alle Ferrovie Appulo Lucane sia presso la sede legale di Bari, Corso Italia n. 6, sia presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza), riproponendo le medesime domande, già articolate con la citata diffida predetta.
Il Ministero dei Trasporti – Gestione Commissariale delle Ferrovie Appulo Lucane si costituiva in giudizio e sosteneva l’infondatezza del ricorso.
Con memoria di costituzione del 18/2/2002 la società Ferrovie