TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-03-25, n. 202400431
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 25/03/2024
N. 00431/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata
ex lege
in Lecce, piazza S. Oronzo;
Commissioni presso Corte d’Appello di Lecce e Corte d’Appello di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituite in giudizio;
per l’annullamento,
previa idonea tutela cautelare e/o sospensione dell’efficacia,
- del verbale della Commissione presso la Corte d’Appello di Lecce -OMISSIS-del 18/4/2023, con il quale la ricorrente, a seguito della prima prova orale (sostitutiva delle prove scritte) dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato, “ è stata dichiarata non ammessa alla seconda prova orale ”, in ragione del voto complessivo di 15/30 attribuitole dalla I^ Sottocommissione costituita presso la Corte d’Appello di Salerno, nonché del relativo allegato, con il quale si dà atto che la predetta è assistita, come da autorizzazione ex art. 11 del bando d’esame, dalla amanuense Sig.ra -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ancorché di data e contenuto non conosciuto;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità della disposta non idoneità della ricorrente a sostenere la seconda prova orale dell’esame de quo per la dedotta violazione dell’art. 11 del bando di esame, indetto con Decreto del Ministero della Giustizia 16/12/2022, e dell’art. 5 delle Linee Generali di cui al D.M. 21/12/2022;
- del conseguente diritto della ricorrente a ripetere la prima prova orale davanti a Commissione in diversa composizione, con l’assegnazione alla candidata di “ un incaricato della Commissione ”, ai fini dell’assistenza nella lettura e nella scrittura, ex art. 11, comma 1, del bando d’esame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 458/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori: Avv. A. Fina per la parte ricorrente e Avv. dello Stato M.G. Invitto per il Ministero della Giustizia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente – affetta da “Sindrome di Larsen” con gravissime deformità scheletriche multiple e totale perdita di autonomia motoria (invalida al 100%) – espone di avere sostenuto in data 18/4/2022, a partire dalle ore 16:55, la prima prova orale (sostitutiva delle prove scritte) dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense (Sessione 2022), nella materia regolata dal codice penale, prescelta dalla candidata. Premesso che tale prova, della durata complessiva di un’ora (nella specie di un’ora e dieci minuti come da richiesta della medesima ricorrente) si compone di due fasi, la prima delle quali dedicata all’esame della questione pratico-applicativa sottoposta al candidato, il quale può avvalersi a tal fine dell’ausilio di codici, anche commentati, e di testi normativi, e la seconda destinata alla discussione orale della medesima questione dinnanzi alla Commissione d’esame, la ricorrente afferma che, durante i primi quaranta minuti (dalle ore 17,12 alle ore 17,53), non sarebbe in realtà riuscita ad effettuare alcuna ricerca normativa e giurisprudenziale necessaria alla soluzione del quesito sottopostole, in quanto non potendo ella (in ragione della patologia da cui è colpita) sfogliare personalmente i codici e i testi consentiti (previamente controllati dal Segretario della Commissione), si è avvalsa di un’amanuense, di propria fiducia, ma completamente sprovvista di conoscenze giuridiche, e come tale incapace di esserle di effettivo ausilio.
Il che l’avrebbe posta in una condizione deteriore rispetto agli altri candidati, non affetti da disabilità, e, quindi, in condizioni di sfogliare personalmente e con sicurezza i codici e le raccolte normative ammessi.
Decorsi i primi quaranta minuti della prova orale de qua , la ricorrente è stata, quindi, ammessa a discutere, nella restante mezz’ora, dinanzi alla Commissione d’esame le questioni giuridiche poste dal quesito precedentemente studiato. La discussione si è svolta dalle ore17,53 alle 18,03.
Afferma la ricorrente che tale esposizione orale sarebbe stata, a più riprese, interrotta da problemi di connessione di rete, al punto da costringerla a ripetere più volte le sue argomentazioni “ su richiesta della Commissione collegata “da remoto”, a causa dei plurimi “fermo-immagine” che si susseguivano consecutivamente e, comunque, senza avere la certezza di essere ascoltata in via integrale dalla suddetta Commissione ”. Inoltre, al termine della predetta esposizione (durata dieci minuti), la ricorrente si è dichiarata disponibile ad eventuali ulteriori domande da parte della Commissione d’esame, la quale, tuttavia, ha ritenuto di non doverne farne alcuna, per modo che alle ore 18.03 ha dichiarata terminata la prova orale e si è ritirata per deliberarne l’esito. Alle 18,08 si è ricollegata con la candidata comunicandole di aver attribuito alla prova espletata il voto complessivo di 15/30 (quindici trentesimi) ed il conseguente provvedimento di non ammissione alla seconda prova orale, essendo il predetto voto di 15/30 inferiore al voto minimo di 18 punti, previsto dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 31/2021 convertito nella L. n. 50/2021
2. Avverso il predetto provvedimento di cui al verbale -OMISSIS-del 18 aprile 2023, oltre che contro gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, è insorta la odierna ricorrente con ricorso notificato alle controparti il 17 giugno 2023 e depositato in giudizio il 17 luglio 2023, a sostegno del quale ha dedotto i motivi di censura di seguito indicati.
2.1 Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, arbitrarietà e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 20, comma 1, Legge n. 104/1992. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis : art. 11, comma 1, del bando di esame (D.M. 16 settembre 2022) ed art. 5 delle “ Linee generali per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati ” (D.M. 21/12/2022). Eccesso di potere per violazione dei principi generali di autovincolo.
Con questo primo fascio di motivi di gravame, la parte ricorrente deduce che la Commissione d’esame si sarebbe dovuta preoccupare di fornirle un ausilio per la consultazione dei testi ammessi che colmasse il divario esistente con gli altri candidati, mentre la decisione della Commissione d’esame di consentire esclusivamente l’impiego di un amanuense che non avesse alcuna cognizione nelle materie giuridiche ha finito, all’opposto, per penalizzarla rispetto agli altri esaminandi, capaci, al contrario suo, di reperire personalmente e con padronanza gli istituti, le norme e i commenti necessari al corretto inquadramento giuridico delle questioni dibattute nei quesiti oggetto di prova d’esame. Inoltre, secondo la prospettazione di parte ricorrente, “ non è rinvenibile nell’ordinamento, né tantomeno nella “lex specialis” in esame, una norma giuridica o regolamentare che ponga una causa di incompatibilità ovvero il divieto di assistenza del candidato con disabilità da parte di chi pratichi e conosca le materie giuridiche .”
Peraltro, la condizione di svantaggio in cui sarebbe stata posta la odierna ricorrente, per essere stata obbligata ad avvalersi di un amanuense senza alcuna familiarità con i concetti giuridici più elementari, sarebbe ancora più evidente nel caso di specie, in cui le particolari modalità di espletamento della prova d’esame – orale e della durata di una sola ora in luogo delle otto ore della prova scritta tradizionale – esigono proprio le abilità di cui la odierna ricorrente è priva a cagione delle sue condizioni di salute, e cioè una particolare dimestichezza con i testi giuridici ai fini della loro rapida ed abile consultazione.
Inoltre, sempre secondo la parte ricorrente, il giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione d’esame sarebbe altresì viziato perché in contrasto con l’art. 5 delle Linee Guida Generali dettate dal D.M. 21/12/2022, che prevede la facoltà della medesima Commissione “ di porre domande al candidato, al fine di chiarire la soluzione prospettata ”. In altri termini, la ricorrente censura la scelta della Commissione di non averle permesso, attraverso le opportune domande, di meglio argomentare la soluzione fornita al caso teorico-pratico precedentemente esaminato, negandole la canche di dimostrare il possesso delle conoscenze specialistiche necessarie al superamento della prova. E tale scelta sarebbe tanto più censurabile se si considera che la seconda parte della prova de qua è durata solo dieci minuti, cioè un tempo insufficiente a “ formulare una valutazione completa ” ed attendibile della candidata da parte della Commissione d’esame, che, invece, avrebbe dovuto impiegare i minuti residui per interrogare la stessa sugli aspetti meno convincenti della sua esposizione. Laddove, invece, “ il Presidente, dapprima le chiedeva conferma di aver terminato l’esposizione, stante il cattivo funzionamento della connessione di rete e, successivamente, quando la dott.ssa -OMISSIS- si rendeva disponibile ad altre domande della Commissione, la stessa si ritirava per deliberare il voto. ” Per modo che neppure corrisponderebbe al vero quanto recato nel verbale impugnato, secondo “ cui esaurita l’esposizione, “la candidata rinuncia al tempo residuo”.
2.2 Violazione degli artt. 2, 3, 4, 38 e 97 della Costituzione. Violazione della “par condicio” dei candidati. Illogicità, perplessità e contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa sotto altro concorrente profilo. Eccesso di potere. Violazione della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. Violazione del principio di “accomodamento ragionevole” stabilito dalla Convenzione Onu del 13 dicembre 2006.
Con questo secondo fascio di motivi di censura, la ricorrente deduce che l’impossibilità di farsi coadiuvare da un assistente che avesse qualche rudimento nelle materie d’esame si porrebbe in contrasto, non solo con la cospicua normativa nazionale (costituzionale, primaria e subprimaria) sempre più volta a eliminare le discriminazioni che impediscono una piena integrazione delle persone disabili, ma anche con quel principio dell’“ accomodamento ragionevole ” affermato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratifica nel nostro Paese con la Legge n. 18/2009, “ che giustificherebbe le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali ”. E secondo la ricorrente sarebbe stato, appunto, un “ accomodamento ragionevole ” quello di lasciarla “ libera di scegliere una persona con un minimo di dimestichezza con le materie giuridiche (non per forza specializzata in diritto penale, materia da lei scelta in sede di domanda d’esame) che potesse quanto meno non esserle di intralcio nello studio della traccia nonché fornirle assistenza utile. ”
3. Il 19 luglio 2023 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, per resistere in giudizio, depositando un mero atto di costituzione formale.
4. Il 24 luglio 2023 la difesa erariale ha versato agli atti del giudizio il rapporto, ricevuto dal Ministero della Giustizia, redatto dal Presidente della I^ Sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di Salerno e la documentazione allegata, e ha insistito per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e della incidentale domanda cautelare.
5. Ad esito della Camera di Consiglio del 6/9/2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, con ordinanza cautelare n. 458 del 7/9/2023, questa Sezione ha respinto la domanda di sospensiva di parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare del presente giudizio, il ricorso appare infondato per le ragioni di seguito indicate: in primo luogo, risultano essere stati rispettati nella specie l’art. 11 del bando e l’art. 20 della Legge n. 104/1992, essendo stato consentito dalla P.A. l’uso degli ausili necessari in relazione alla specifica disabilità e concesso il tempo aggiuntivo (10 minuti) richiesto;quanto alla asserita concreta mancanza di una qualificata assistenza in sede d'esame, dovuta alla candidata ricorrente in quanto portatrice di disabilità grave, osserva il Collegio che la stessa è stata, durante le operazioni di esame, affiancata e coadiuvata dalla sig.ra -OMISSIS-, nominata quale "amanuense" dalla Corte di Appello su sua istanza e segnalazione nominativa (per consentirle la consultazione dei codici e dei testi autorizzati);la Circolare/Direttiva del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio II - Ordini Professionali e Albi del 10 febbraio 2023 (non impugnata) stabilisce puntualmente (e, peraltro, ragionevolmente) al par. XII, con riferimento ai “candidati con disabilità e candidati con disturbi specifici di apprendimento” che “si osservano le disposizioni di cui all’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, previa designazione, da parte del Presidente della Corte di appello, di una o più persone idonee (munite almeno di diploma di scuola media superiore o di laurea - escluse da quest’ultimo titolo le lauree in giurisprudenza e scienze politiche) che prestino ausilio ai candidati di cui sopra”;la suddetta Circolare, contenente linee generali applicabili su tutto il territorio nazionale, è stata (legittimamente) emanata dal Ministero della Giustizia (anche) in ossequio alle disposizioni cui all’art.12 del bando de quo, il quale prevedeva l’adozione di “linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 139 del 2021” e comunque la stessa appare volta a preservare l’equilibrio e la corretta gestione delle prove d’esame, al fine di evitare violazioni della par condicio dei concorrenti;peraltro l’Assistente amanuense di cui si lamenta (oggi) l’inadeguatezza è stata scelta e indicata nominativamente dalla stessa candidata ricorrente, oltre che dalla stessa utilizzata in precedenti sessioni di esame (con conseguente pregressa possibilità concreta di saggiarne l’utilità pratica), sicchè non si appalesa alcuna violazione della par condicio dei concorrenti o violazione della L. n. 104/1992 ((Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili) e delle altre norme – anche costituzionali – rubricate nel ricorso;appare, quindi, evidente come la candidata ricorrente (che nel corso dell’esame ha omesso di formulare alcuna lamentela in proposito) sia stata messa in condizione di essere adeguatamente assistita da persona di sua fiducia, ottenendo il tempo aggiuntivo richiesto (10 minuti);inoltre, le allegate disfunzioni informatiche, contrastano con quanto risultante dal verbale (facente piena prova sino a querela di falso) n.64 del 18 aprile 2022 (sottoscritto dalla stessa ricorrente) con il quale si attesta che durante tutta la durata della prova in questione il collegamento è stato regolare e senza interruzioni;non appare sussistente neppure la dedotta violazione dell’art. 5 delle Linee Guida Generali dettate dal D.M. 21/12/2022 (per non avere la Commissione utilizzato la facoltà ivi prevista di porre domande al candidato per chiarire la soluzione giuridica del caso prospettata), anche avuto riguardo alla assoluta insufficienza della perfomance della candidata rispetto alla prova d’esame (valutata con un punteggio di 15/30), limitata alla mera rielaborazione dei fatti oggetto del parere, con una discussione durata circa cinque minuti, e alla rinuncia da parte della stessa al tempo residuo ancora utile, con conseguente irrilevanza anche delle questioni inerenti l’asserita insufficienza del tempo concesso (nella specie, pari a dieci minuti in più rispetto all'ordinaria mezz'ora concessa a tutti i candidati);infine, si rileva che la soluzione elaborata dalla candidata è stata valutata come prospettata e discussa in maniera gravemente insufficiente, con una valutazione discrezionale della apposita Commissione che non pare errata, né illogica. ”.
5. Alla pubblica udienza del 19 marzo 2024 la causa, all’esito della discussione orale, è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è palesemente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito esposte.
2. Il Collegio ritiene opportuno premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104, denominata “ Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. ”, all’art. 20, rubricato “ Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni ”, prevede che “ 1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.