TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-07-20, n. 202400685

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-07-20, n. 202400685
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202400685
Data del deposito : 20 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2024

N. 00685/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00852/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2009, proposto da
CA ZO, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Bucci, Mauro Pellegrini, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Romina De Angelis in CO, c.so Garibaldi. 43;



contro

Provincia di CO, Provincia di CO Dipartimento III - Servizio Urbanistica- U.O.Bellezze Naturali e Vigilanza, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudia Domizio, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Amm.Ne Prov.Le in CO, via Ruggeri, 5;
Comune di CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Fraticelli, con domicilio eletto presso lo studio CO Ufficio Legale Comune in CO, piazza Xxiv Maggio, 1;
Comune di CO Servizio Gestione Edilizia e Condono, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistico della provincia di CO n.112 del 5 giugno 2009 recante parere negativo ex art. 32 della legge n. 47/1985 al condono e al mantenimento di opere edilizie in via Bolignano n. 252 di cui alla istanza del 27.11.2008 presentata al Comune di CO;

- della comunicazione del 25 giugno 2009, ex art. 10 bis della 1.241/90, emessa dal Dirigente settore Gestione edilizia e Condono e dal responsabile dell'U.O. Condono del Comune di CO recante "motivazioni ostative al rilascio del permesso di costruire in sanatoria";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di CO, della Provincia di CO Dipartimento III - Servizio Urbanistica- U.O.Bellezze Naturali e Vigilanza e del Comune di CO;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente espone di avere presentato in data 10 dicembre 2004 presso il Comune di CO istanza di condono edilizio, ai sensi e per gli effetti della l. 24 novembre 2003 n. 326 e della l. regionale 29 ottobre 2004 n. 23, per la realizzazione di casa bifamiliare - sita in frazione Candia alla via Solignano n. 252 - con un piano fuori terra e un piano interrato, suddiviso in due unità immobiliari, una delle quali in proprietà del Sig. CA ZO e l'altra invece in proprietà della sorella RA ZO, la quale anch'ella presentava una distinta domanda di sanatoria edilizia per la parte di sua competenza (e il cui diniego è oggetto di distinto ricorso 853/2009,in decisione in questa stessa udienza).

Ritenendo l’intervento ricadente in zona assoggettata al vincolo di cui al d.lgs. n. 42/2004 e I. 431/1995, il Comune di CO trasmetteva alla Provincia di CO, con nota del 27 novembre 2008, la pratica edilizia con parere favorevole al mantenimento del manufatto, “---previo rispetto delle condizioni che l'ente preposto alla tutela del vincolo riterrà opportuno prescrivere".

La Provincia di CO, con nota del 18 marzo 2009, riportava:

- che l'ente preposto alla tutela de vincolo non poteva esprimersi su opere non ancora avvenute; che le opere di completamento presentate dal ricorrente non potevano inquadrarsi nell'ambito del "completamento funzionale";

- che difettavano i presupposti per la condonabilità dell'opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del d.l. 269/2003 (convertito in legge n. 326/2003) e dell'art. 3 l. regionale n. 23/2004 poiché: a) "la volumetria della costruzione realizzata, comprese le pertinenze, sembrano superare i 200 metri cubi'; b) "l'art. 27 lettera d) del d.l. 269/2003 dispone che non sono suscettibili di sanatoria edilizia le opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli e non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".

A fronte dei rilievi, il Comune di CO rivendicava la propria competenza sulla richiesta di sanatoria, controdeducendo alle osservazioni della Provincia.

Con l’impugnata determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica n. 112 del 5 giugno 2009 la Provincia esprimeva parere negativo al condono e quindi al mantenimento delle opere edilizie site in via Bolignano n. 252, di cui alla istanza del Comune di CO del 27 novembre 2008. Il parere è motivato con la circostanza che il nuovo edificio residenziale, oggetto di condono, pregiudica in modo sostanziale il contesto paesaggistico circostante ed introduce un grave elemento di turbamento del contesto paesaggistico che si intende tutelare anche in relazione all'entità dell'intervento nella sua complessità (edificio costituito da due unità immobiliari) producendo un notevole impatto ed alterando la percezione visiva e panoramica, trovandosi in zona di crinale e tutelata dal vincolo imposto con D.M. 1 agosto 2001 "Rocca di Bolignano. Ancora, osserva che la realizzazione delle presupposte opere poste a completamento contribuisce a compromettere e disturbare ulteriormente gli elementi peculiari del paesaggio in quanto: la realizzazione delle opere di completamento relative

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