TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2017-12-16, n. 201708091

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, decreto decisorio 2017-12-16, n. 201708091
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201708091
Data del deposito : 16 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/12/2017

N. 01225/2011 REG.RIC.

N. 08091/2017 REG.PROV.PRES.

N. 01225/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2011, proposto da:
Giovannetti Gina , Ditta Individuale Giovannetti Gina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio C/O St.Leg. Pavia-Ansaldo Giustiniani Marco in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

diniego rilascio autorizzazione per l'esercizio dell'attività di intermediazione priva di autonomia e rischio economico, servizio internet, di telecomunicazione e di trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative ad eventi sportivi e non per conto della stanleybet Malta ltd


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 10.02.2011;

Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione, avvenuta il 4.11.2016, di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerare perento.

Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.

Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.


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