TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2015-01-07, n. 201500021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2015-01-07, n. 201500021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201500021
Data del deposito : 7 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01884/2012 REG.RIC.

N. 00021/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01884/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1884 del 2012, proposto da:
P R, P G, P L, P A, P S, P G, P F, P M, L G, L V, L A, rappresentati e difesi dall'avv. A S, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, piazzetta Terracina n. 1;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Barbara Accattatis Chalons d'Oranges, A A, E C, B C, A C, A I F, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio, palazzo San Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;

per l'annullamento

della delibera di Giunta comunale n. 38 del 26/1/2012, recante l’approvazione del progetto definitivo di ampliamento del cimitero di Barra e la dichiarazione di pubblica utilità;
delle delibere di Giunta nn. 1167, 1168 e 1169 in data 1/4/2005, concernenti l’approvazione dei progetti preliminari per l’ampliamento dei cimiteri di Pianura, Soccavo e Barra;
della delibera di Giunta n. 769 del 9/2/2006, con la quale venivano apportate modifiche al progetto preliminare, gli indirizzi progettuali, le specificazioni tecnico-normative, il piano economico-finanziario, lo schema di convenzione e la carta dei servizi;
della delibera di Giunta n. 359 del 23/3/2011, concernente l’approvazione in linea tecnica dei progetti definitivi dei cimiteri di Barra, Pianura e Soccavo;
delle note prot. nn. 305, 307, 310, 304 301, 306, 303, 302, 298, 299, 297 in data 1/3/2011, concernenti la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità;
degli atti connessi, ivi compresa la variante al PRG del Comune di Napoli approvata con decreto Presidente della Giunta regionale n. 323 del 11/6/2004 nonché il Piano regolatore cimiteriale approvato con delibera consiliare n. 35 del 1/3/2005 nella parte in cui siano lesivi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 11/4/2012, P R (quale erede di Porretiello Felice), P G, P L (quale erede di Porretiello Felice), P A (quale erede di Porretiello Felice), P S (quale erede di Porretiello Felice), P G (quale erede di Porretiello Felice), P F (quale erede di Porretiello Felice), P M (quale erede di Porretiello Felice), L G (quale erede di Lucenti Luciano), L V (quale erede di Lucenti Luciano), L A (quale erede di Lucenti Luciano), nella dedotta qualità di proprietari di immobili siti in Napoli individuati catastalmente al fl. 174 p.lle 332, 212, 848, 59, 222, proponevano l’impugnativa in epigrafe contro gli atti relativi all’ampliamento del cimitero di Barra.

Il Comune di Napoli si costituiva in giudizio resistendo al gravame.

DIRITTO

1. Nel merito i ricorrenti deducono che:

- sarebbe decorso il termine quinquennale di decadenza del vincolo preordinato all’espropriazione, decorrente dalla data di approvazione del PRG, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187 del 1968 e dell’art. 9 del d.P.R. n. 327 del 2001;

- l’ampliamento dell’area cimiteriale implicherebbe l’adiacenza della stessa con le civili abitazioni dei ricorrenti (a soli 12 metri dalla cinta muraria) e con il centro abitato sul versante di via Bartolo Longo, compromettendo la salubrità del contesto urbano, con violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 e dell’art. 338 del regio-decreto n. 1265 del 1934;
il limite di 50 metri ivi sancito sarebbe inderogabile;
comunque mancherebbe alcuna motivazione al riguardo, nonostante le controdeduzioni presentate dai ricorrenti;

- mancherebbe un’adeguata istruttoria sullo stato dei luoghi;
la scelta di ampliamento non sarebbe sorretta da uno studio tecnico preventivo dell’area interessata;
mancherebbe il parere della ASL;
la Giunta non avrebbe competenza in materia devoluta al Consiglio comunale;
sarebbero violati gli artt. 54 e 55 del d.P.R. n. 285 del 1990;

- mancherebbe la valutazione delle osservazioni formulate dai ricorrenti;
il contraddittorio procedimentale sarebbe simulato e sostanzialmente inesistente, con violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 327 del 2001;

- la ricorrente Maddalena Porretiello, titolare della p.lla 407 e contitolare della p.lla 222, non avrebbe avuto comunicazione di avvio del procedimento, con violazione degli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327 del 2001.

1.1. Con la delibera di Giunta n. 38 del 26/1/2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 17 del d. P.R. n. 327 del 2001, il progetto definitivo di ampliamento del Cimitero di Barra, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera in base all’art. 12, co. 1, lett. a) dello stesso d.P.R. n. 327.

Nel preambolo della suddetta delibera si rappresenta che “l’opera è conforme alle previsioni del P.R.G. approvato con

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