TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2023-10-10, n. 202314949
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Testo completo
Pubblicato il 10/10/2023
N. 14949/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13225/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13225 del 2022, proposto da
Ditta Ecos Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M S in Roma, viale Parioli 180;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'ottemperanza della sentenza del TAR Lazio, II quater, 30 maggio 2022 n. 6907, notificata in data 6 giugno 2022, ma non appellata, emessa nel giudizio RG. 6849/2020, promosso per l'annullamento della D.D. 1674 del 17/06/2020, del Dirigente del Servizio 01 “Gestione Rifiuti” del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, avente ad oggetto “Diniego al rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, degli artt. 15 e 16 della L. R. 27/98 e della D. G. R. n. 239/2008, per un impianto di gestione rifiuti sito in Via di Piana Perina n. 4 - 00060 RIANO (RM)” nonché della D.D. 1764 del 23/06/2020, del Dirigente del Servizio 01 “Gestione Rifiuti” del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale, avente ad oggetto: “Rettifica ed integrazione della D. D. 1674 del 17/06/2020 di Diniego al rilascio di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, degli artt. 15 e 16 della L. R. 27/98 e della D. G.R. n. 239/2008, per un impianto di gestione rifiuti sito in Via di Piana Perina n. 4 -00060 RIANO (RM)”, nonché, per quanto occorrer possa, per l'elusione del giudicato e, quindi, per l'annullamento della nota prot. CMRC 2022 0146355 del 23 settembre 2022 del Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette”, con la quale Città Metropolitana, in elusione del giudicato, ha richiesto documentazione e chiarimenti alle Amministrazioni al fine di concludere il procedimento.
Con richiesta di NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. L E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso, notificato il 4 novembre 2022 e depositato il 9 novembre 2022, la Ditta Ecos Service s.r.l. (in seguito, anche solo Ecos Service) chiede l’ottemperanza alla sentenza di questa Sezione n. 6907/2022, notificata in data 6 giugno 2022 e, per quanto allegato dalla parte ricorrente e non contestato in causa, passata in giudicato per decorso del termine cd “breve” di impugnazione.
2. La pronuncia di cui sopra ha annullato la determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 1674 del 17 giugno 2020, come rettificata e integrata dalla determinazione dirigenziale n. 1764 del 23 giugno 2020, con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale (in seguito, anche solo CMRC) aveva disposto, ai sensi dell’art. 14-ter della l. n. 241/1990, il diniego dell’autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 richiesta dall’odierna ricorrente in data 6 marzo 2017 (prot. 34684), al fine di aumentare i quantitativi dei rifiuti trattati, nonché ottimizzare le aree di lavoro sul piazzale già esistente dell’impianto di gestione rifiuti sito in Via di Piana Perina, 4 nel Comune di Riano (in area distinta in catasto al foglio 17, particella n. 610, 611 e 745/p), giusta autorizzazione RU 4474/15, adibito, ad oggi e al momento della presentazione della domanda, al trattamento di recupero e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e non di smaltimento rifiuti.
Detto diniego era motivato in ragione della allegata impossibilità di superare il parere negativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio (in seguito, anche solo MIBACT o MIC), reso con atto dell’8 giugno 2018 (avente il seguente contenuto: “ l’intervento riferito all’impianto “Gestione Rifiuti” non risulta ammissibile ai fini della tutela paesaggistica, poiché l’ampliamento del sedime dello stesso impianto situato all’interno dell’area di rispetto (come previsto nell’area adiacente) risulta non conforme e non compatibile con i valori paesaggistici del sito. In particolare, per tutto quanto suddetto, i contenitori di rifiuti, attualmente presenti a ridosso del fosso di Chiarano, non risultano autorizzati e neppure autorizzabili, pertanto tali contenitori devono essere spostati oltre i 150 m della fascia di rispetto, oppure localizzati in altro sito, al fine di garantire la sicurezza ambientale e paesaggistica dell’area ”) e confermato con successivo parere prot. 16834 del 27 agosto 2018, reso a seguito della presentazione di osservazioni ad opera dell’odierna ricorrente (e ciò in base alle seguenti motivazioni: “ considerato che le opere proposte comportano la modificazione dell’area immediatamente a ridosso dell’argine del fosso mediante la realizzazione di pavimentazioni, impianti di raccolta-trattamento-smaltimento delle acque, la costruzione di muri di delimitazione sormontati da rete metallica “new jersey di separazione”, nonché l’installazione di n. 15 cassoni metallici delle dimensioni di 2x4 m ca. e dell’altera di 2 m c.a.;- ritenuto che le modificazioni suddette contraddicono l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto dei 50 m. dall’argine del fosso, prevista dal co. 8, art. 5 del Testo Coordinato delle Nonne Tecniche di Attuazione del P.T.P., e che quest’ultima condizione è correlata al mantenimento dell’integrità dell’area (come stabilito dall’art. 35, c. 6 N.T.A. del P.T.P.R.) con la conseguente esclusione di ogni modificazione della stessa;- rilevato inoltre che le opere in progetto, ubicate nelle immediate adiacenze della sponda del fosso, direttamente prossime al corso d’acqua e alla sua vegetazione spondale, risultano paesaggisticamente incompatibili ”).
Questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dalla Ecos Service (N. 06849/2020 REG.RIC.), ritenendo che: 1) il parere del MIBACT, in quanto reso oltre il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146, comma 8, del D. Lgs. n. 42/2004, non poteva essere considerato vincolante, rappresentando, piuttosto, un mero apporto procedimentale;2) l’autorità competente alla cogestione (unitamente alla Soprintendenza) del vincolo paesaggistico era, in forza del disposto del comma 6 dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e della L.R. 22 giugno 2012, n. 8, il Comune di Riano, il quale si era favorevolmente pronunciato sulla questione con la nota prot. n. 4877 del 18 aprile 2018 e con la successiva nota prot. n. 11200 del 5 settembre 2018.
In conclusione, il Tribunale, disponeva, sulla scorta dell’accoglimento del primo motivo (con assorbimento del secondo e del terzo), l’annullamento delle determinazioni adottate, con conseguente obbligo dell’amministrazione procedente di rideterminarsi motivatamente sull’istanza presentata dalla Società ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, e di emanare un nuovo provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi da adottarsi sulla scorta di tutti i pareri e gli atti di assenso già espressi in seno alla medesima conferenza da parte delle autorità che ne erano state convocate e tenuto conto della natura non vincolante dei pareri espressi dal Ministero.
3. Con il presente gravame, la ricorrente lamenta che il Dipartimento III “Ambiente e tutela del territorio: Acqua – Rifiuti – Energia – Aree protette” di CMRC non solo non avrebbe ancora provveduto, ad oggi, a dare esecuzione a quanto disposto dalla sentenza de qua , ma, con nota prot. CMRC 2022 0146355 del 23 settembre 2022, in elusione del giudicato, avrebbe altresì richiesto documentazioni e chiarimenti al Comune di Riano e ad altri uffici della medesima amministrazione (Dip. II e Dip. IV, Servizio II), motivando tale richiesta sulla necessità di accertare gli interventi con cui risulterebbe modificato il corso d’acqua in prossimità del quale insiste l’area sulla quale opera Ecos Service, al fine di poter avviare la pratica presso l’Agenzia del Demanio per procedere alla sdemanializzazione del vecchio tracciato del corpo idrico. Per quanto precede, la Ecos Service chiede, previo eventuale annullamento della nota di Città Metropolitana sopra richiamata, di disporre l’obbligo di Città Metropolitana di concludere il procedimento entro trenta giorni, con richiesta, altresì, di nomina di un Commissario ad acta, stante il notevole lasso di tempo trascorso
4. CMRC e il MIC si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il 22 novembre 2022 e il 5 dicembre 2022.
Con successive produzioni documentali del 4 e del 5 settembre 2023, nonché con memorie dell’8 e del 15 settembre 2023, parte ricorrente ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno della fondatezza della propria istanza, anche in relazione agli sviluppi dell’attività procedimentale successiva alla pronuncia della quale in questa sede è richiesta l’ottemperanza, tradottisi nella interlocuzione tra CMRC e l’Agenzia del Demanio, della quale si dirà subito infra .
Da parte sua, CMRC ha depositato documenti in data 4 settembre 2023 e memorie in data 14 settembre 2023, concludendo per il rigetto del ricorso, per le seguenti ragioni: in disparte i profili relativi alla competenza (in ordine alla quale, CMRC ha in un primo momento sollevato alcune perplessità, sulle quali si tornerà nella parte motiva della presente sentenza), l’amministrazione resistente ha dato atto di aver riscontrato solo dopo la pronuncia della sentenza (riferendo di non aver approfondito tale aspetto in precedenza, in ragione del ritenuto carattere assorbente del parere negativo del MIC), la palese difformità tra la rappresentazione riportata nello stralcio catastale della citata particella 745 e lo stato di fatto presentato dalla Società Ecos Service nel progetto allegato all’istanza;difformità dalla quale si ricaverebbe la deviazione del corso d’acqua “Fosso di Piana Perina” dal suo tracciato censito catastalmente e l’occupazione dell’area abbandonata dal corso d’acqua con opere e infrastrutture dell’impianto di cui si chiede l’autorizzazione.
Ne conseguirebbero, ad avviso di CMRC, due criticità, relative, per un verso, alla mancata dimostrazione, da parte di Ecos Service, della disponibilità (come proprietà, locazione, comodato o altro titolo legittimo) di tutta l’area – che ad avviso di parte resistente, anche sulla scorta del contenuto della nota trasmessa dall’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Lazio, all’esito di richiesta di chiarimenti di CMRC e di interlocuzione con Ecos Service, in data 1° giugno 2023, prot. 90382, dovrebbe ritenersi demaniale, per non essere stata fornita dall’odierna ricorrente una valida prova contraria – e, per l’altro verso, al mancato rispetto del disposto del R.D. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”.
4.1. Dette criticità hanno indotto CMRC, con nota emessa dopo l’instaurazione del presente giudizio, e prima dell’interlocuzione con il Demanio di cui al paragrafo che precede, e segnatamente in data 30 novembre 2022, a disporre come segue: “ con la presente si comunica che, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, lo scrivente Servizio al fine di poter procedere alla rideterminazione motivata sull’istanza della proponente, come disposto dal TAR Lazio e come richiesto da codesta Società con ricorso per ottemperanza notificato il 4/11/2022, necessita di chiedere modifiche al progetto presentato consistenti in: