TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-09-02, n. 201402305
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Testo completo
N. 02305/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02816/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2816 del 2009, proposto da:
A S M, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio legale presso la Segreteria del TAR Catania, in Catania, Via Milano n. 42a;
contro
Comune di Rodì Milici, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio legale presso la Segreteria del TAR Catania, in Catania, Via Milano n. 42a; Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni (n.c.);
per l'annullamento
della determinazione n.242 del 3 settembre 2009 del comune di Rodì Milici, nonché di ogni altro atto strettamente connesso, prodromico e/o consequenziale a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rodì Milici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A) Il ricorrente è proprietario del fondo agricolo esteso circa HA 4,3 in località “Olivarelli – Maniace” in Rodì Milici, interessato per una porzione di mq 5.630,00 circa dal procedimento espropriativo effettuato dallo stesso Comune di Rodì Milici per il “potenziamento dell'acquedotto comunale”.
B) Con Ordinanza n. 6 del 14/06/2001 il Comune di Rodì Milici disponeva l’occupazione d’urgenza degli immobili, come descritti nel piano parcellare di esproprio, e specificava in cinque anni, dalla data di immissione in possesso (4/07/2001), la durata dell’occupazione legittima che, pertanto, scadeva il 4/07/2006.
C) Il Comune resistente, il 12/12/2007 emetteva il decreto di esproprio, quando la dichiarazione di pubblica utilità era ormai divenuta inefficace a far data dal 04/07/2006.
D) Con sentenza n. 1020/09, emessa il 3/06/09 e notificata al Comune resistente il 2/07/09, questo TAR accoglieva il ricorso proposto dall’odierno ricorrente M, annullava il decreto di esproprio e condannava l’Amministrazione Comunale di Rodì Milici al risarcimento dei danni, nel contempo, ordinando di proporre al proprietario ricorrente, entro il termine di giorni 90, il pagamento della relativa somma, ai sensi dell’art 35, comma, 2 D.L.vo 80/1998, con avvertenza che se le parti non avessero raggiunto un accordo, la parte ricorrente avrebbe potuto chiedere giudizialmente la determinazione della somma dovuta.
E) Con raccomandata del 18/06/09, il ricorrente lamentava al Comune di Rodì Milici danni alle colture esistenti ed al restante fondo circostante, a causa del provvedimento ablativo e, con altra raccomandata , evidenziava anche i danni che gli derivavano dalla privazione delle proprie sorgenti di acque naturali.
In esito a sopralluogo tra il Responsabile dell’UTC ed il tecnico di parte ricorrente, a riscontro delle doglianze del proprietario, si rilevava che il verbale di immissione in possesso redatto il 4/07/2001 dal Geom. Marletta per conto e nell’interesse del Comune di Rodì Milici, non riportava nello stato di consistenza gli alberi secolari di alto fusto esistenti lungo la pista di collegamento che, pertanto, non erano stati inclusi nella stima ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.
Si evidenziava, altresì, che nessun indennizzo l’Ente resistente aveva calcolato per la sottrazione delle acque naturali dall’intero fondo né per l’accertata l’oligomineralità delle stesse, suscettibili di sicuro sfruttamento economico da parte del privato, e da sempre liberamente usate per l’attingimento diretto del bestiame e dei greggi durante il pascolo e la stabulazione.
F) Nel giudizio civile, nel frattempo promosso dall’odierno ricorrente, di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio di cui alla determina n. 100 del 22/09/2007, trasmessa con nota prot. n. 8163/07, iscritto al n. 38/08 RG ed in atto pendente presso la Corte d’Appello di Messina, il nominato CTU nella propria relazione depositata il 5/03/2009, effettuava la seguente valutazione di stima: € 16.158,00 per il deprezzamento subito dalle porzioni rimaste di proprietà del ricorrente e ricadenti all’interno della zona di rispetto + € 17.836,47 per il deprezzamento relativo all’applicazione del vincolo della zona di protezione che riguarda la quasi totalità dei terreni del ricorrente + € 14.868,11 quale indennità per il periodo di occupazione legittima + € 1,689,00 per il valore agricolo medio del fondo espropriato = € 50.551,58 complessivi.
Il Comune di Rodì Milici, e per esso il Responsabile UTC ufficio Espropri, non ha però ritenuto congrua la determinazione operata dal CTU della Corte d’Appello di Messina.
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, in particolare, contesta la determina n. 242 del 3/9/2009 adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune resistente con la quale – in esecuzione della citata sentenza n. 1020/2009 - è stata disposta l’acquisizione ex art. 43 T.U. espropriazioni dell’area utilizzata per l’esecuzione dei lavori ed è stata formulata l’offerta di Euro 3.379,21 quale indennità definitiva per l’acquisizione degli immobili ablati