TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-12-09, n. 202200935
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2022
N. 00935/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M F, L S e M D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso -OMISSIS-;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Fernando Giberti, Francesca -OMISSIS-na Correnti e Giovanni Mania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento previa sospensione
per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
- della deliberazione del Direttore Generale -OMISSIS--OMISSIS-, mediante cui è stata aggiudicata alla -OMISSIS- la gara, svolta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio integrato relativo alla gestione e manutenzione dei grandi impianti in uso presso i -OMISSIS-afferenti alla -OMISSIS-;
- dei verbali di gara e, in particolare, del verbale di gara n. 2 relativo all'esame in seduta riservata delle offerte tecniche nonché del relativo allegato riportante il dettaglio dei punteggi tecnici assegnati; del verbale di gara n. 3 relativo all'esame delle offerte economiche riportante il dettaglio dei punteggi economici assegnati e la graduatoria complessiva;
- della delibera -OMISSIS-mediante cui è stata disposta la rettifica della deliberazione D.G. di indizione della procedura di gara -OMISSIS- modificando la parte attinente al solo allegato "Criteri" nonché dell'allegato alla lex di gara denominato "Criteri" recante i criteri di valutazione delle offerte tecniche così come modificato dalla predetta delibera;
- ove occorra, del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto nelle parti di cui in esposizione;
- del verbale del -OMISSIS- relativo alla consegna della documentazione di gara richiesta con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra, del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto nelle parti di cui in esposizione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO EX ART. 116 C.P.A.
del diritto di accesso della parte ricorrente alla documentazione prodotta in sede di offerta dalla ditta controinteressata,
OLTRECHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA
del contratto ove medio tempore stipulato a tal fine dichiarandosi la ricorrente fin d'ora disponibile al subentro nel contratto ai sensi e per gli effetti di legge;
E PER LA CONDANNA
al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 124 c.p.a. con subentro della ricorrente nell'esecuzione del contratto o, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, con espressa riserva di formulare in corso di giudizio apposita istanza di risarcimento dei danni patiti e patiendi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio -OMISSIS- e della -OMISSIS-, con la relativa documentazione;
Visto il ricorso incidentale della -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza cautelare -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del 9 novembre 2022 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
FATTO
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 120, comma 10, c.p.a. la sentenza in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture è redatta, ordinariamente, in forma “semplificata”;
- con rituale ricorso a questo Tribunale, la -OMISSIS- (“-OMISSIS-”) chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti l'affidamento alla -OMISSIS- (“-OMISSIS-”) del servizio integrato relativo alla gestione e manutenzione dei grandi impianti in uso presso i -OMISSIS-afferenti alla -OMISSIS-(“-OMISSIS-”);
- premettendo che l’esito della gara aveva visto le due concorrenti partecipanti distanziate di un solo punto in totale (100 per -OMISSIS-e 99 per -OMISSIS-), la ricorrente, in sintesi, lamentava quanto segue;
- con un primo motivo, era rilevata la violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 18 del disciplinare di gara, oltre a varie figure sintomatiche di eccesso di potere, in quanto, in relazione al criterio “quantitativo” n. 18, avente ad oggetto "Manutenzione preventiva - n. manutenzioni annuali previste", valevole per massimo 1 punto, la ricorrente aveva offerto l'esecuzione di 4 “Manutenzioni Programmate/anno” per ognuno dei 21 sistemi oggetto della procedura (e su tutte le relative componenti), mentre -OMISSIS-aveva offerto n. “51 MP/anno sulle apparecchiature "padre" e altrettante PM sulle componenti ("figli"), PM in modalità remota sui sistemi compatibili e connettibili"; risultava, quindi, che -OMISSIS- aveva offerto 84 manutenzioni programmate per anno e -OMISSIS-aveva offerto complessivamente 51 manutenzioni programmate per anno, con conseguente erroneità del calcolo matematico effettuato dalla stazione appaltante, che avrebbe dovuto portare a un punteggio per -OMISSIS- riparametrato a 70 e per -OMISSIS-riparametrato a 68,47 e conseguente primo posto per la ricorrente;
- con un secondo motivo era lamentata nuovamente la violazione degli artt. 95 e 18 citt. e varie forme di eccesso di potere, in quanto, sul criterio “quantitativo” n. 1 avente ad oggetto "Dislocazione centro di assistenza - Indicare i km dal centro in cui è installata la tecnologia: -OMISSIS-", -OMISSIS-aveva dichiarato una distanza pari a zero chilometri (avvalendosi di una struttura operativa già interna al -OMISSIS-), mentre -OMISSIS- aveva dichiarato la presenza di una struttura posta a distanza di 0,1 chilometri; la ricorrente, però contestava che -OMISSIS-possedesse tale struttura “interna”, dato che poteva disporre di un laboratorio tecnico all'interno del predetto -OMISSIS-soltanto sino al -OMISSIS-, data sino alla quale la stessa aveva gestito in ATI con la stessa ricorrente il servizio di “global service” affidato con precedente gara regionale; ne conseguiva che il punteggio di 2 riconosciuto a -OMISSIS-doveva essere azzerato e assegnato invece ad -OMISSIS- che, anche sotto tale profilo, si sarebbe trovata prima in graduatoria;
- con un terzo motivo, la ricorrente rilevava l’illegittimità stessa della formula prescelta per l’attribuzione del punteggio per il suddetto criterio n. 1, che portava a un risultato indeterminato (0/0=ind.) in relazione all’offerta di -OMISSIS-di zero chilometri, a fronte del valore di 0,1 indicato da -OMISSIS- che portava al valore zero (0/0,10=0), con conseguente necessità di riedizione della fase di
valutazione tecnica delle offerte da compiersi sulla base di una nuova formula matematica;
- la ricorrente introduceva anche una domanda di accesso documentale ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per conseguire la documentazione integrale di gara;
- si costituivano in giudizio -OMISSIS-e -OMISSIS- per resistere al ricorso;
- in distinta memoria, -OMISSIS-eccepiva la tardività del ricorso, dato che il -OMISSIS-la stazione appaltante aveva comunicato ad -OMISSIS- il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con l’unita disposizione sull’esecuzione anticipata, che era già in corso, per cui seguendo la regola ordinaria ex art. 120 c.p.a., il termine decadenziale di trenta giorni per l’impugnativa era scaduto il -OMISSIS-, laddove il ricorso era stato notificato il -OMISSIS-, data successiva anche al -OMISSIS-, termine comprensivo dei quindici giorni continuativi sul termine perentorio dei 30 giorni contando il fisiologico tempo indicato dall’art. 76 del D.Lgs. 50/16 per ottenere l’accesso, e al -OMISSIS-, data successiva ai 15 giorni posteriori all’accesso effettuato il -OMISSIS-;
- nel merito, tanto -OMISSIS-quanto -OMISSIS- contestavano la fondatezza del gravame;
- con l’ordinanza cautelare in epigrafe, la domanda di sospensione era respinta in virtù della circostanza dell’intervenuto