TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2025-01-27, n. 202500029

TAR Campobasso
Sentenza breve
27 gennaio 2025
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TAR Campobasso
Sentenza breve
27 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2025-01-27, n. 202500029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202500029
Data del deposito : 27 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2025

N. 00029/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00384/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2024, proposto dai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Adriano Iannacone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, l’Ufficio Scolastico - Ambito Territoriale di Isernia, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;



per l'annullamento

- della nota prot. -OMISSIS- del 28.10.2024 con cui il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII ” – di Isernia ha comunicato agli interessati l’assegnazione del numero di 24 ore di sostegno settimanali per l’anno scolastico 2024/2025 in favore della minore -OMISSIS-;

- del verbale GIT che ha ridotto le ore di sostegno scolastico in contrasto con la richiesta del GLO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti hanno proposto l’impugnazione all’odierno esame del Collegio al fine di far conseguire alla figlia gravemente disabile, per l’anno scolastico 2024/2025, il riconoscimento di ore di sostegno settimanali in numero pari a tutte le ore di frequenza scolastica della stessa minore, in conformità a quanto espresso nei verbali di ricognizione del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) del 20.02.2024, del 21.05.2024 e del 22.10.2024.

La minore, che frequenta il quarto anno della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Statale “ Giovanni XXIII ” di Isernia, risulta invero affetta da una disabilità certificata nelle forme richieste dalla legge, la cui esistenza e serietà sono pacifiche tra le parti. Si tratta di una bambina affetto da “ -OMISSIS- ”, e come tale riconosciuta “ portatore di handicap in situazione di gravità ” ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, come accertato in data 4 novembre 2020 dalla competente Commissione Medica per l’accertamento dell’Handicap istituita presso l’A.S.L. di Isernia.

2. Il G.L.O., nei verbali redatti il 20.02.2024, il 21.05.2024 e, da ultimo, il 22.10.2024, ha costantemente evidenziato la necessità di assicurare alla minore la presenza dell’insegnante di sostegno per la totalità delle sue ore di frequenza scolastica.

3. Di converso, con l’impugnata nota del 28 settembre 2024

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