TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2023-12-20, n. 202300921

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2023-12-20, n. 202300921
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300921
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 00921/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00143/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cpa;

sul ricorso numero di registro generale 143 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI BERGAMO, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Bergamo di data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Questura di Bergamo, con decreto di data -OMISSIS-, ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente.

2. La decisione si basa sulla rilevazione delle seguenti criticità nella condotta del ricorrente: (i) condanna a 2 anni e 5 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali aggravate ( Trib. Bergamo -OMISSIS- );
(ii) condanna a 10 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali continuate con recidiva ( Trib. Bergamo -OMISSIS- );
(iii) condanna a 2 mesi di reclusione e € 100 di multa per furto aggravato in concorso ( Trib. Brescia -OMISSIS- );
(iv) denuncia per falsità ideologica e appropriazione indebita ( -OMISSIS- );
(v) denuncia per diffamazione ( -OMISSIS- );
(vi) denuncia per percosse ( -OMISSIS- );
(vii) denuncia per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico ed errore determinato dall'altrui inganno ( -OMISSIS- );
(viii) denuncia per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa e sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro ( -OMISSIS- ).

3. Contro il suddetto provvedimento il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando plurime censure di travisamento, che possono essere sintetizzate come segue: (i) il soggiorno in Italia è iniziato ancora nel 2008, e per tutto il tempo vi è stato svolgimento di attività lavorativa, dapprima come dipendente e poi come titolare di una ditta individuale di autotrasporti (v. visura camerale);
(ii) la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 riporta un reddito pari a € 13.017, e in base alle attestazioni del commercialista il reddito netto per il -OMISSIS- ammonterebbe a oltre € 54.000;
(iii) per quanto riguarda la condanna relativa ai maltrattamenti e alle lesioni nei confronti della moglie, i fatti andrebbero ricondotti nell’ambito di un’accesa conflittualità tra i coniugi;
(iv) in Italia è presente il figlio minore, di cui il ricorrente si prende cura mediante regolari incontri protetti sotto il controllo del Tribunale per i Minorenni e dei Servizi Sociali;
(v) per ampliare le visite e tenere con sé il figlio, il ricorrente ha presentato ricorso ex art. 31 comma 3 del Dlgs. 25 luglio 1998 n. 286.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Questo TAR, con ordinanza n. 234 del 7 marzo 2022, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, formulando le seguenti considerazioni:

(a) in base alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (v.

CEDU GC

23 giugno 2008, Maslov , punto 71;

CEDU

Sez. II 15 novembre 2012, Shala , punto 45), prima di adottare misure con conseguenze espulsive si devono considerare (1) la natura e la gravità delle infrazioni commesse dal cittadino extracomunitario, (2) la durata del soggiorno, (3) il tempo trascorso dalle infrazioni e la condotta mantenuta nel frattempo, (4) la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con lo Stato ospitante e con quello di origine;

(b) applicando i predetti criteri, si può osservare quanto segue: (1) la condanna per maltrattamenti in famiglia (riferita a una pluralità di episodi, anche con l’uso di un coltello) è idonea a provocare un elevato allarme sociale, che si accentua ulteriormente se si considerano i reati esterni all’ambito familiare, alcuni dei quali parimenti caratterizzati da violenza;
(2) il soggiorno regolare in Italia è molto esteso, ma il valore della durata è attenuato dalla circostanza che i reati più gravi sono recenti, e dunque riferibili a una fase del soggiorno in cui avrebbe dovuto essere ormai completato il percorso di inserimento sociale;
(3) risulta dimostrata la capacità di produrre reddito;
(4) il nucleo familiare si trova in Italia, ma la moglie, essendo la vittima dei maltrattamenti domestici, non può costituire un idoneo ancoraggio per la prosecuzione del soggiorno del ricorrente;

(c) se si confrontassero esclusivamente la durata del soggiorno e la posizione economica, da un lato, e i reati commessi e il legame familiare con la moglie dall’altro, non sarebbe possibile superare il giudizio di pericolosità sociale formulato dalla Questura. Normalmente, è il decorso del tempo che attenua la rilevanza degli episodi criminosi, ma nel caso in esame il tempo ha invece aggiunto nuove condanne e nuove denunce, che l’autorità di pubblica sicurezza non poteva ignorare;

(d) tuttavia, la presenza del ricorrente in Italia appare rilevante per il figlio minore, con il quale il rapporto è proseguito secondo le modalità fissate dal Tribunale per i Minorenni e dai Servizi Sociali;

(e) al riguardo, la cognizione del giudice amministrativo è necessariamente incidentale, in quanto la materia dei rapporti familiari, e dei relativi titoli di soggiorno, appartiene al giudice ordinario (v. art. 30 comma 6 del Dlgs. 286/1998). Inoltre, nel caso in esame non sembra possibile neppure formulare delle valutazioni incidentali, in quanto la situazione familiare del ricorrente è già sottoposta all’attenzione del Tribunale per i Minorenni e dei Servizi Sociali, e dunque è preferibile che si pronunci direttamente il giudice ordinario;

(f) questo significa che l’unica tutela in concreto ammissibile consiste nella sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in attesa che il Tribunale per i Minorenni stabilisca ai sensi dell’art. 31 comma 3 del Dlgs. 286/1998 se sia necessario che il ricorrente rimanga in Italia per assicurare il benessere psicofisico del figlio minore, e per provvedere al mantenimento dello stesso. La Questura potrà fissare un termine al ricorrente per presentare apposita istanza al Tribunale per i Minorenni, oppure per integrare quella già pendente;

(g) se il Tribunale per i Minorenni si esprimerà favorevolmente su tale punto nel preminente interesse del figlio minore, la Questura rilascerà al ricorrente un titolo di soggiorno per motivi familiari. Solo alla conclusione del periodo di permanenza assicurato dal suddetto titolo il ricorrente potrà presentare nuovamente domanda di rilascio di un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro, previa dimostrazione dei relativi requisiti, e in particolare documentando la soluzione di continuità rispetto alla condotta socialmente riprovevole sopra descritta.

6. La Questura non ha ripetuto l’esame della posizione del ricorrente.

7. In corso di causa, il ricorrente ha documentato l’evoluzione della sua situazione personale e la persistente centralità del rapporto con il figlio. Sono evidenziate in particolare le seguenti circostanze:

(a) il Tribunale di -OMISSIS-, competente in relazione alla nuova residenza dell’ex moglie e del figlio del ricorrente, ha modificato nell’udienza del -OMISSIS- le condizioni di divorzio (lo scioglimento del vincolo matrimoniale è avvenuto in Ucraina), disponendo la misura del contributo economico a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio;

(b) con decreto del -OMISSIS- il Tribunale di -OMISSIS-, modificando ulteriormente le condizioni di divorzio, ha affidato il figlio in via esclusiva all’ex moglie ( “tanto non volendosi svilire lo spessore dell'affetto che il padre nutre per il figlio, ma in ragione della impossibilità per la coppia genitoriale di comunicare in maniera costruttiva per il benessere del bambino” ), e ha consentito al ricorrente di continuare a vedere il figlio in modalità osservata, per almeno quattro volte al mese, secondo il calendario predisposto dai Servizi Sociali;

(c) il Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS-, con decreto del -OMISSIS-, preso atto del decreto il Tribunale di -OMISSIS- del -OMISSIS- sull'affido esclusivo del minore alla madre e sul mantenimento degli incontri protetti tra il minore e il ricorrente, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla stessa materia, impartendo contestualmente alcune direttive a proposito dei rapporti dei genitori con il minore. In particolare, i Servizi Sociali del luogo di residenza del ricorrente sono stati incaricati “di sostenere il [ricorrente] nella sua genitorialità in modo che gli incontri con il figlio possano evolversi verso una futura e graduale liberalizzazione degli stessi” ;

(d) i funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Bergamo, mediante una relazione predisposta in data-OMISSIS- per conto del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, hanno espresso parere favorevole alla concessione al ricorrente della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale “quale modalità opportuna sia per scontare la pena, che per consentire la prosecuzione del percorso di riavvicinamento al figlio minore, già positivamente in essere” . La relazione sottolinea che il ricorrente “si mostra persona ben integrata nel contesto sociale e lavorativo. Non sembra ulteriormente legato ad ambienti criminali e dai colloqui mostra di aver compreso il senso dell'opportunità di accedere ad una misura alternativa alla detenzione” . Gli assistenti sociali che seguono gli incontri protetti del ricorrente con il figlio in -OMISSIS-, appositamente interpellati, hanno confermato “la necessità di dare continuità a tali incontri, nell'interesse del minore, che si mostra molto legato al padre” ;

(e) il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, con ordinanza n. -OMISSIS-, ha concesso al ricorrente la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per il cumulo delle condanne subite, pari a 3 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione. L’ordinanza richiama la relazione dell’UEPE, sottolineando che “appare già positivamente avviato il percorso di reinserimento sociale del condannato, attraverso l'adeguamento della condotta a schemi di vita socialmente validi” .

8. Così ricostruita la vicenda, possono essere ribadite le valutazioni già espresse in sede cautelare. È evidente, infatti, che il ricorrente non aveva un’aspettativa tutelabile a ottenere un titolo di soggiorno per motivi di lavoro dopo la condanna del -OMISSIS- per maltrattamenti in famiglia, trattandosi di una condanna che contemporaneamente dimostrava la pericolosità sociale e recideva il collegamento con la moglie, vittima del reato, rendendo impossibile il bilanciamento con i legami familiari. La condanna di primo grado del -OMISSIS- è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Brescia il -OMISSIS-, con fissazione della pena a 2 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione. D’altra parte, se l’accertamento della colpevolezza è ormai definitivo (il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile il -OMISSIS-), è anche evidente che il ricorrente dispone di un autonomo elemento di radicamento in Italia, costituito dalla presenza del figlio minore. Sotto questo profilo, l’esame della Questura non è risultato sufficientemente approfondito, come si preciserà nei punti seguenti.

9. Il preminente interesse dei figli minori è in grado di superare l’allarme sociale collegato alla commissione di reati. Qualora non avvenga in sede amministrativa, la valutazione dell’esigenza di non separare il minore dai genitori è formulata dal Tribunale per i Minorenni ai sensi dell’art. 31 comma 3 del Dlgs. 286/1998. Il giudice amministrativo dispone di una cognizione solo incidentale, che nel caso in esame, come spiegato nell’ordinanza cautelare, è stata inizialmente omessa, in quanto si è preferito attendere la conclusione dei procedimenti già incardinati davanti al giudice ordinario. La Questura avrebbe dovuto analogamente subordinare le proprie valutazioni circa la pericolosità sociale del ricorrente all’esito dei giudizi in corso davanti al Tribunale di -OMISSIS- sulle condizioni di divorzio e davanti al Tribunale per i Minorenni di -OMISSIS- sulle modalità di visita al minore.

10. Un ulteriore parametro di valutazione che la Questura era tenuta ad utilizzare, in aggiunta all’interesse preminente del minore, è costituito dall’utilità che il cittadino extracomunitario può garantire al Paese ospitante prendendosi cura delle necessità dei familiari presenti in Italia. Il rinnovo del titolo di soggiorno dopo una condanna per gravi reati può essere considerato ammissibile, secondo una valutazione caso per caso, quando i responsabili siano un punto di riferimento morale ed economico per i loro familiari, e in particolare per i figli minori. In questo modo, infatti, l’interesse del cittadino extracomunitario alla prosecuzione del soggiorno in Italia potrebbe coincidere con l’interesse economico della collettività, in quanto dal mancato allontanamento deriverebbe un contributo al benessere del Paese ospitante (v.

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