TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-06-08, n. 202300204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-06-08, n. 202300204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300204
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 00204/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00009/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Auto Volgger S.a.s. di Volgger Kurt &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, M S e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, Viale Stazione, 5;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, e ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati A R, L F, Pia Pignatta, Elisa Rodaro e Lukas Plancker, nonché dall’Avv. Prof. Pierluigi Mantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

nei confronti

Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori – C.A.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Guffanti e Danilo Tassan Mazzocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SiMobil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Christoph Trebo, Alex Telser e Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Bolzano, via Carducci, 9;
Ing. Martin Valazza, non costituito in giudizio

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, notificato in data 24.12.2021 e depositato in data 8.1.2022:

(i) del provvedimento di aggiudicazione del lotto 4 della gara “AOV/SUA-

SF

008/2021” adottato il 24.11.2021 (doc. 1) e comunicato alla ricorrente il 25.11.2021 (doc. 2);
e, per quanto occorrer possa e nei limiti di quanto di interesse, di tutti gli atti a esso presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresi, in particolare,

(ii) dell’atto di proposta di aggiudicazione del lotto 4 della gara “AOV/SUA-

SF

008/2021” adottata il 23.11.2021 (doc. 3);

(iii) del Bando di Gara per la c.d. “Concessione del servizio di trasporto pubblico di linea extraurbano con autobus di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano”, adottato ai sensi della Direttiva 2014/24/UE e pubblicato nella GUUE il 25.2.2021 (doc. 4) e degli altri atti e documenti della lex specialis di gara, ivi compresi, per quanto occorrer possa, i chiarimenti;

(iv) della “Rettifica Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche” pubblicata ai sensi dell’art. 7 Reg.

CE

1370/07 sul Supplemento GUUE/S S35 del 19.2.2021 (doc. 5),

(v) dell’atto di nomina della Commissione di valutazione (doc. 6),

(vi) dei verbali delle sedute pubbliche e riservate, ivi compresa la graduatoria (docc. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15),

(vii) degli atti del procedimento di verifica dell’anomalia (doc. 16);

(viii) della Delibera Giunta Provinciale di Bolzano 7.12.2021 n. 1055 (doc. 16-bis);

nonché per la declaratoria d’inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a.

e per la conseguente condanna dell’Amministrazione a disporre il subentro nell’esecuzione dello stesso in favore dell’odierna esponente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.;
con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a..

Per quanto riguarda il terzo atto di motivi aggiunti, notificato dalla ricorrente il 9.3.2022 e depositato il 23.3.2022:

- della nota 27.1.2022, su carta intestata Ripartizione Mobilità di PAB, con la quale il

RUP

Ing. M V dichiarava all’ACP l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del lotto 4, a fronte dell’esito positivo della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, menzionata dalla Delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 87 dell’8.2.2022 e trasmessa all’odierna ricorrente in esito ad apposita istanza di accesso il 22.2.2022 e di ogni altro atto a essa presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale della SiMobil, notificato in data 23.1.2022 e depositato in data 3.2.2022:

- dei medesimi provvedimenti e determinazioni della Stazione appaltante e dell’Ente committente, impugnati con il ricorso introduttivo, nella parte in cui hanno ammesso o comunque non hanno escluso la ricorrente Auto Volgger dalla procedura di gara.


Visti il ricorso, gli atti recanti motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, dell’ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, del Consorzio Alto Adige Autonoleggiatori - C.A.A. e della SiMobil S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale della SiMobil;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, notificato in data 24.12.2021 e depositato in data 8.1.2022, la Auto Volgger S.a.s. di Volgger Kurt &
C., (di seguito solo Auto Volgger) ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione del lotto 4 della gara relativa alla concessione del servizio di trasporto pubblico di linea extraurbano con autobus di competenza della Provincia autonoma di Bolzano (di seguito solo PAB) unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

A fondamento del ricorso introduttivo sono stati dedotti i seguenti motivi:

“I. Violazione dell’art. 7, § 2, del Reg. 1370/07 – Violazione del principio dell’autovincolo – Contraddittorietà - Violazione dei principi di clare loqui e di trasparenza e di leale collaborazione (art. 1 l. 241/90 smi e 97 Cost.). ”;

II. Violazione dell’art. 95 del d.lgs. 50/16 – Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio dell’autovincolo – Contraddittorietà. ”;

III. Violazione degli artt. 95 d.lgs. 50/16 e 33 l.p. 16/15 – Violazione delle linee guida ANAC n. 2016 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione del principio di proporzionalità e del principio di non discriminazione – Eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento di potere. ”;

IV. Violazione del principio di trasparenza della gara - Violazione dell’Annesso 6 alla Del.

ART

154/19 - Violazione degli artt. 4, c. 5, Reg. 1370/07 e 30 d.lgs. 50/16.
”;

V. Irragionevolezza del criterio di calcolo del valore offerto per i 10 anni e del foglio excel per la formulazione dell’offerta economica. Violazione dell’obbligo di trasparenza e chiarezza della legge di gara (artt. 30 d.lgs. 50/16 e 1 l. 241/90) ”;

VI. Violazione degli artt. 77 c. 4 e 5 d.lgs. 50/2016 e 97 Cost. – Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza e del principio dell’autovincolo – Violazione linee guida ANAC n. 5/16. ”;

VII. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 TFUE, 41 e 97 Cost., 2 l 287/90, 80 c. 5 lett. c, c-bis e m d.lgs. 50/16, dei principi di par condicio, segretezza delle offerte, trasparenza e libera concorrenza e del vincolo di aggiudicazione (pt.

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