TAR Genova, sez. I, sentenza 2011-04-14, n. 201100599
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N. 00599/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01261/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
M D, G G, F S, P M, M B, A B e M C, tutti rappresentati e difesi dall'avv. R D, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A D M, con domicilio eletto presso gli uffici della civica Avvocatura in Genova, via Garibaldi 9;
nei confronti di
- V A s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Gerbi e Giorgio Giorgi, con domicilio eletto presso il loro studio in Genova, via Roma 11/1;
- Seranda s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Michele Casano, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Innocenzo IV 5/5;
per l'annullamento
dei provvedimenti con i quali l’amministrazione comunale di Genova ha approvato il progetto della società V A s.r.l. di costruzione di nuovi edifici residenziali in Genova Albaro, via Puggia 2, mediante il recupero di superficie agibile derivante dalla demolizione di alcuni capannoni industriali siti a Genova Bolzaneto, in via Geminiano 20, nonché per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, di V A s.r.l., di Seranda s.r.l., nonché dei Ministeri dell'Interno e per i beni e le attivita' culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 5.12.2009 la signora Dosso Mariangela ed altri sei litisconsorti, tutti proprietari di unità immobiliari site nel condominio di via Puggia 2 in Genova, hanno impugnato i provvedimenti (in particolare, la determinazione del dirigente responsabile del settore pianificazione urbanistica 27.10.2009 n. 2009/118.18.0./60, di recepimento delle determinazioni finali assunte il 28.9.2009 in sede di conferenza di servizi, cfr. docc. 11 e 13 delle produzioni 15.12.2009 di parte ricorrente), con i quali l’amministrazione comunale di Genova ha approvato il progetto della società V A s.r.l., di costruzione di nuovi edifici residenziali in Genova Albaro, via Puggia 2, mediante il recupero di superficie agibile (di seguito, s.a.) nella misura di mq. 2264,81, derivante dalla demolizione di alcuni capannoni industriali siti a Genova Bolzaneto, in via Geminiano 20.
Il progetto ha inteso utilizzare il meccanismo di cui all’art. 45.4.2c delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale (P.U.C.) di Genova, in virtù del quale gli interventi di demolizione possono determinare il trasferimento dei diritti edificatori su altri lotti, nei casi specificamente previsti dalle norme di zona dello strumento urbanistico.
I ricorrenti espongono che un primo progetto della società V A s.r.l. di edificazione in via Puggia 2 era stato annullato da questo Tribunale con sentenza 16.2.2008, n. 305, resa sui ricorsi riuniti R.G. nn. 1151/06, 774/07 e 780/07.
In quella occasione il Tribunale aveva accertato la illegittimità della deliberazione del consiglio comunale di Genova n. 74/2006 (di adozione di variante al P.U.C.), nella parte in cui, dopo avere dimezzato (da 1 mq/mq a 0,5 mq/mq) l’indice di utilizzazione insediativa (I.U.I., definito come il rapporto tra la superficie agibile dei fabbricati da insediare e il lotto asservito) ed esteso il lotto minimo asservibile (da mq. 1000 a mq. 1500), con una norma transitoria aveva escluso l’applicazione dei nuovi e più restrittivi parametri urbanistici anche agli interventi in corso di approvazione, in violazione dei principi generali in materia di applicazione delle misure di salvaguardia.
Con il ricorso R.G. 1261/2009, introduttivo del presente giudizio, gli odierni ricorrenti hanno impugnato gli atti con i quali l’amministrazione comunale ha approvato un nuovo progetto della società V A s.r.l. per l’edificazione dell’area in questione, chiedendone la sospensione in via cautelare.
A sostegno del gravame hanno dedotto diciassette motivi di ricorso, rubricati come segue.
1. Invalidità in via derivata dall’attuale inefficacia del P.U.C. di Genova.
2. Invalidità in via derivata dall’illegittimità degli artt. 45, punto 4.2.c e art. 63 sub art. BA7, BB4 e BB7 del vigente P.U.C. di Genova per violazione dell’articolo 41- quinquies della legge 17.8.1942, n. 1150 e s.m., degli artt. 2, 5 e 27 della L.U.R. n. 36 del 1997 e del D.M. 2.4.1968, n. 1444. Violazione dei principi che regolano la pianificazione urbanistica. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza. Violazione degli artt. 23 e 117 della Costituzione.
3. Invalidità in via derivata dall’illegittimità dei provvedimenti di approvazione del progetto di demolizione dei capannoni industriali di via Geminiano con recupero ed accantonamento di S.A..
4. Invalidità ed illegittimità in via propria dei provvedimenti di assentimento del progetto inerente la costruzione di nuovi edifici residenziali in Genova, Albaro, via Puggia 2.
4.1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 45 punto 4.2.c., 63 BA7, BB4, BB7 e BB11 del P.U.C. di Genova in relazione all’art. 3 L. n. 241/1990 e s.m.i. per manifesto difetto di presupposti e di istruttoria.
4.2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17, 45 punto 4.2.c., 63 BA7, BB7 e BB11 del P.U.C. di Genova in relazione all’art. 3 L. n. 241/1990 e s.m.i. per manifesto difetto di presupposti e di istruttoria.
4.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. BA8 e 53 del P.U.C. di Genova in relazione agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 1444/1968 e all’art. 3 L. n. 241/1990 e s.m.i. per manifesto difetto di presupposti e di istruttoria. Violazione dei principi che regolano la pianificazione urbanistica. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza. Violazione degli artt. 23 e 117 della Costituzione.
4.4. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. BA8, comma 4, N.T.A. del P.U.C. di Genova in relazione all’art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Difetto assoluto di presupposti.
4.5. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. BA8, comma 4, N.T.A. del P.U.C. di Genova. Difetto assoluto di presupposti e di istruttoria.
4.6. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. BA10, commi 2, 3 e 4, N.T.A. del P.U.C. di Genova. Difetto assoluto di presupposti e di istruttoria.
4.7. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. AS7, punto 1, BA6 e BB6, punti 1 e 2 e BA5, BB5 punto 3 e 12, comma 4 e BA10, comma 1, delle N.T.A. del P.U.C. di Genova in relazione all’art. 10, comma 4, lett. g) e 12 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. Difetto assoluto di presupposti. Manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..
4.8. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. BA8 delle N.T.A. del vigente P.U.C. di Genova in relazione al vigente regime di P.T.C.P. di cui all’art. 35 N.T.A. (aree urbane: strutture urbane qualificate – SU) per difetto assoluto di presupposti ed istruttoria. Violazione dell’art. 13, comma 2, R.E.C. di Genova.
4.9. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1.5.1. delle prescrizioni generali delle norme geologiche di attuazione del P.U.C. di Genova. Difetto di istruttoria e di presupposti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 delle N.T.A. del piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico AMBITO 14.
4.10. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. BA5 e BB5 delle N.T.A. del vigente P.U.C. di Genova. Difetto di presupposti. Manifesta illogicità ed irragionevolezza.
4.11. Violazione e/o falsa applicazione dell’allegato al R.E.C. di Genova “Interventi di nuova costruzione”, punti 4 e 14. Difetto di presupposti.
4.12. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69, comma 6, del vigente R.E.C. di Genova. Difetto assoluto di presupposti e di istruttoria.
4.13. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i.. Difetto di istruttoria.
4.14. Violazione degli artt. 1, 3 e 10 della legge 8.8.1990, n. 241. Violazione del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione dell’art. 97 Cost.. Incompetenza. Violazione dell’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Si sono costituiti in giudizio il comune di Genova e la società controinteressata V A s.r.l., controdeducendo nel merito delle singole censure ed instando per la reiezione del ricorso.
Si é costituita in giudizio anche Seranda s.r.l., società che ha trasferito a titolo oneroso a V A s.r.l. i diritti edificatori utilizzati per l’edificazione in via Puggia, instando anch’essa per la reiezione del ricorso.
Infine, si sono costituiti in giudizio anche il Ministero dell'Interno e quello per i beni e le attività culturali, senza peraltro rassegnare conclusioni.
Con ordinanza 3.6.2010, n. 132, emessa in esito all’udienza pubblica del 6.5.2010, la Sezione ha accolto la domanda di rinvio della discussione del ricorso, formulata dai ricorrenti – con l’accordo delle altre parti - a motivo della pendenza di trattative con la società V A s.r.l. suscettibili di sfociare, a breve, nella stipula di una transazione.
Con la stessa ordinanza la Sezione, ritenendo che dalla vicenda in questione emergessero fatti nei quali possono configurarsi – sulla base di una valutazione sommaria di verosimiglianza - i reati perseguibili d’ufficio di cui all’art. 44 comma 1 lett. a) del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 ed all’art. 323 c.p., ha disposto - ex art. 331 comma 4 c.p.p. - la trasmissione degli atti del giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.
In esito a tale ordinanza il comune di Genova, con determinazione dirigenziale 9.6.2010, n. 2010-118.18.0.-30, ha avviato d’ufficio un procedimento di riesame della pratica edilizia sfociata nel provvedimento impugnato, contestualmente sospendendone l’efficacia ai sensi dell’art. 21- quater comma 2 L. n. 241/1990.
Con determinazione dirigenziale 9.9.2010, n. 2010-118.0.0.-26 (doc. 6 delle produzioni 7.10.2010 di parte comunale) il comune di Genova, in esito all’attività di riesame, ha ritenuto di non procedere alla revoca in autotutela del provvedimento 27.10.2009 n. 2009/118.18.0.-60, contestualmente revocando il precedente provvedimento di sospensione dell’efficacia.
Con atto per motivi aggiunti notificato in data 6-7.10.2010 i ricorrenti hanno esteso l’impugnazione al provvedimento conclusivo del procedimento di riesame.
A sostegno dell’atto per motivi aggiunti hanno dedotto sette motivi di ricorso, rubricati come segue.
I. Invalidità in via derivata.
II. Invalidità in via propria.
II.