TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-07-28, n. 202201255
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 01255/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G B, G C, con domicilio eletto presso lo studio Gianpaolo Bevilacqua in Venezia, Santa Croce, 444 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, -OMISSIS-3;
per la condanna
dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto patito dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 giugno 2022 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente si è arruolato -OMISSIS-.
Espone il ricorrente che al -OMISSIS-., presso cui prestava servizio, i -OMISSIS- erano costretti ad allenarsi senza una guida tecnica, su un campo sconnesso a causa del suo utilizzo promiscuo per le diverse discipline sportive e, peraltro, in assenza di un’infermeria o di personale medico pronto ad intervenire in caso di infortuni.
Il -OMISSIS--OMISSIS-, durante lo svolgimento della prescritta attività ginnico-addestrativa, l’odierno ricorrente cadeva a terra procurandosi la frattura del malleolo interno con lussazione del collo-piede sinistro. Veniva dunque condotto presso il -OMISSIS- ove gli veniva diagnosticata l’impotenza funzionale della caviglia sinistra, deformità del profilo articolare, movimenti preternaturali e dolenzia alla digito-pressione. Il -OMISSIS-avviava d’ufficio il procedimento per l’accertamento della dipendenza dell’infortunio da causa di servizio, che veniva riconosciuta.
Per effetto delle conseguenze fisiche riportate, il ricorrente veniva dichiarato di volta in volta inidoneo al servizio e posto in licenza di convalescenza (ogni 90 giorni circa) fino al -OMISSIS-, data in cui, a seguito del giudizio positivo della -OMISSIS-, rientrava al corpo di appartenenza per essere poi trasferito presso la -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS- dove, dopo aver messo i superiori a conoscenza delle sue condizioni fisiche, veniva impiegato presso la mensa. Egli continuava, tuttavia, a sentire forte dolore alla caviglia durante lo svolgimento delle mansioni. Usufruiva dunque di 35 giorni di riposo medico, 30 giorni di ferie ed ulteriori 15 giorni di convalescenza. Successivamente, il -OMISSIS-, presentava istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 co. 5. l. 22-OMISSIS-/99.
Il-OMISSIS-successivo la-OMISSIS-che disponeva il suo “proscioglimento dalla ferma contratta, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 215/2001, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza nel quinquennio e il collocamento in congedo illimitato”. Il -OMISSIS-giungeva poi il rigetto dell’istanza di transito nei ruoli civili.
Il -OMISSIS-l’odierno ricorrente con formale istanza e contestuale messa in mora, richiedeva all’Amministrazione intimata il risarcimento dei danni subiti a causa dell’infortunio patito e del comportamento tenuto dall’Amministrazione.
Non avendo l’Amministrazione dato seguito all’istanza del ricorrente, questi, con ricorso notificato alla resistente il-OMISSIS-, ha proposto il presente ricorso, volto ad ottenere la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.
Il primo luogo, il ricorrente evidenzia la responsabilità dell’Amministrazione intimata per il comportamento dei propri dipendenti, ossia dei superiori dell’odierno ricorrente, i quali, titolari di un obbligo di garanzia, si sarebbero resi colposamente responsabili dei danni da quest’ultimo subiti, omettendo di predisporre le strutture adeguate e la dovuta assistenza sia tecnica che sanitaria ai -OMISSIS- in allenamento addestrativo. Tali circostanze sarebbero dimostrate anche dalle testimonianze dei colleghi -OMISSIS- raccolte e allegate dal ricorrente.
Questi ritiene, infatti, che con un campo in condizioni ottimali e una guida tecnica l’infortunio non si sarebbe verificato, o che in ogni caso, se dopo l’incidente fosse stato prontamente