TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-10-30, n. 202400360
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Testo completo
Pubblicato il 30/10/2024
N. 00360/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M C e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Servizio Motorizzazione Civile regionale prot. n. 0374658/P/GEN datato 27.6.2023 di revoca della patente di guida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2024 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 0374658/P/GEN di data 27 giugno 2023 con cui il Servizio Motorizzazione civile della Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto la revoca della patente di guida categoria B scaduta il 27 febbraio 2000, a seguito del mancato superamento della prova di idoneità tecnica.
Ne lamenta la illegittimità sulla base dei seguenti motivi, così rubricati:
1) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990: il provvedimento di revoca della patente di guida sarebbe totalmente privo di motivazione in ordine alle ragioni del giudizio di non idoneità formulato dall’esaminatore in esito allo svolgimento della prova pratica, né tale obbligo motivazionale risulterebbe soddisfatto per relationem ;
2) Eccesso di potere: motivazione insufficiente, incongrua, irragionevole, perplessa e/o apparente : qualora in sede giudiziale venisse ritenuta sussistente una motivazione posta a base del provvedimento gravato, la stessa risulterebbe non sufficiente a supportare il giudizio di inidoneità alla guida della ricorrente;
3) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 191 del C.d.S.: il giudizio di inidoneità alla guida sarebbe stato formulato dall’esaminatore in violazione dei criteri stabiliti dalla normativa citata in rubrica, in base alla quale “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale” (art. 140 C.d.S.) ed inoltre “I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio” (art. 191 C.d.S). Secondo la ricorrente, l’aver rallentato sino quasi a fermarsi durante lo svolgimento della prova di guida, “in quanto aveva visto che dal lato destro della carreggiata una signora con un passeggino, con ruote anteriori quasi sulla carreggiata, stava per attraversare la strada nonostante il semaforo pedonale fosse rosso”, non costituirebbe comportamento erroneo, ma al contrario sarebbe indicativo di senso civico e di un atteggiamento prudente e consapevole al volante della candidata, come sarebbe stato confermato dal proprio istruttore presente alla manovra;
4) Eccesso di potere: errata applicazione delle circolari vigenti e mancata ripetizione della manovra di guida: in ogni caso, anche qualora detta manovra fosse stata considerata errata, l’esaminatore non avrebbe dovuto interrompere la prova, ma consentire alla candidata la ripetizione della manovra stessa.
2. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio dapprima con atto di stile, producendo successivamente una memoria difensiva integrata dal deposito di documenti, tra cui uno scritto sub doc. n. 6) indicato come “Relazione esaminatore”, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste al solo fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva.
4. La parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva e una successiva memoria di replica, con cui ha ribadito la fondatezza del ricorso, in particolare sotto il profilo del difetto