TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-11-07, n. 202206890

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-11-07, n. 202206890
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206890
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2022

N. 06890/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02750/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2750 del 2022, proposto da
A C, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Quarto, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi

- sul decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Napoli, VII^ Sezione Civile, n. 544/2018, emesso in data 12.01.2018 e pubblicato in data 17.01.2018, nel procedimento recante R.G. n. 65390/2017, corretto per la prima volta con provvedimento di accoglimento cronol. n. 2819/18 del 28.02.2018, di poi corretto per la seconda volta con provvedimento di accoglimento del 10.12.2021, dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 18693/20, emessa dal medesimo Giudice di Pace al termine del procedimento di opposizione recante R.G. n. 26508/18, munito di formula esecutiva in data 03.01.2022 e in tale forma notificato a mezzo P.E.C. in data 10.01.2022;

- sulla sentenza del Giudice di Pace di Napoli, V^ Sezione Civile, n. 18693/2020, emessa in data 28.04.2020 e pubblicata in data 12.05.2020, nel procedimento di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo recante R.G. n. 26508/2018, munita di formula esecutiva in data 25.06.2020 e in tale forma notificata a mezzo P.E.C. in data 13.07.2020;
mediante la nomina di un “Commissario ad acta” per l'esecuzione del giudicato con il pagamento di quanto liquidato nel decreto ingiuntivo e nella sentenza in discorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame l’avv. Crisi espone che:

- il Giudice di Pace di Napoli, VII^ Sezione Civile, con decreto ingiuntivo n. 544/2018, emesso in data 12.01.2018 e pubblicato in data 17.01.2018, nel procedimento recante R.G. n. 65390/2017, corretto per la prima volta con provvedimento di accoglimento cronol. n. 2819/18 del 28.02.2018, e di seguito corretto per la seconda volta con provvedimento di accoglimento del 10.12.2021, dichiarato definitivamente esecutivo con sentenza n. 18693/20, emessa dal medesimo Giudice di Pace al termine del procedimento di opposizione recante R.G. n. 26508/18, munito di formula esecutiva in data 03.01.2022 e in tale forma notificato a mezzo P.E.C. in data 10.01.2022, ingiungeva al Comune di Quarto il pagamento in favore di esso avv. Crisi, dichiaratosi in atti antistatario, delle competenze di patrocinio pari a euro 710,00, oltre spese esenti pari a euro 180,00, oltre accessori come per legge;

- inoltre il Giudice di Pace di Napoli, V^ Sezione Civile, con la sentenza n. 18693/2020, emessa in data 28.04.2020 e pubblicata in data 12.05.2020, nel procedimento di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo recante R.G. n. 26508/2018, munita di formula esecutiva in data 25.06.2020 e in tale forma notificata a mezzo P.E.C. in data 13.07.2020, condannava il Comune di Quarto al pagamento in favore di esso procuratore antistatario delle competenze e spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge.

In particolare, parte ricorrente denuncia che i suoi diritti non sono stati soddisfatti e chiede che questo TAR ordini all’Amministrazione intimata di eseguire i provvedimenti, fissando allo scopo un termine;
in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’Amministrazione.

Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’Amministrazione, neanche costituitasi in giudizio, fornito elementi ostativi.

Di conseguenza deve ordinarsi al Comune di Quarto di procedere all’esecuzione dei titoli giudiziali indicati in epigrafe nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del presente provvedimento;
in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento;
l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’Amministrazione intimata, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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