TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-16, n. 202203258
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Pubblicato il 16/11/2022
N. 03258/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01813/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1813 del 2013, proposto da
proposto da B P, P N, S G e S M, tutti rappresentati e difesi dall’avv. G S con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, Via della Libertà n. 56.
contro
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n.6, è ex lege domiciliato.
Per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso “maggiorato” (di cui all’art.11 commi 1 e 2 L.n.395/1990), spettante a ciascuno di essi per ogni periodo di servizio svolto durante il quadriennio da gennaio 2009 a tutto dicembre 2012, o in alternativa, in relazione al maggior periodo ritenuto di giustizia, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo (non coincidente obbligatoriamente con le festività), oltre le trentasei ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e agli accordi sindacali quadro di categoria e alla correlativa disciplina di recepimento, succedutasi nel tempo, nonché del diritto alla corresponsione c.d. “indennità supplementare”, detta anche “indennità di compensazione” e del diritto alla fruizione del c.d. “riposo recupero” di cui al combinato disposto dell’art. 11 commi 4 e 5 L.n.395/1990, con l’art.10 commi 1,2,3 DPR 11.09.2007 n.170 e con l’art.15 commi 1 e 4 DPR 16.04.2009 n.51, previa, occorrendo, disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento e/o normativa di contenuto lesivo e/o limitativo di siffatti diritti;
e per la condanna
del Ministero resistente alla corresponsione e/o liquidazione e/o al pagamento in favore dei ricorrenti del compenso “maggiorato”(di cui all’art.11 commi 1 e 2 L.n.395/1990), spettante a ciascuno di essi per ogni periodo di servizio svolto durante il quadriennio da gennaio 2009 a tutto dicembre 2012, o in alternativa, in relazione al maggior periodo ritenuto di giustizia, per ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo (non coincidente obbligatoriamente con le festività), oltre le trentasei ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge e agli accordi sindacali quadro di categoria e alla correlativa disciplina di recepimento, succedutasi nel tempo, nonché del diritto alla corresponsione c.d. “indennità supplementare”, detta anche “indennità di compensazione” e del diritto alla fruizione del c.d. “riposo recupero” di cui al combinato disposto dell’art. 11 commi 4 e 5 L.n.395/1990, con l’art.10 commi 1,2,3 DPR 11.09.2007 n.170 e con l’art.15 commi 1 e 4 DPR 16.04.2009 n.51, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo, nonché con condanna del Ministero resistente alla organizzazione ed effettiva fruizione dei ricorrenti del c.d. “riposo recupero”, secondo le modalità contrattualmente stabilite in virtù del combinato disposto dell’art.11 comi 4 e 5 L.n.395/1990, con l’art.10 commi 1,2 e 3 DPR 11.09.2007 n.170 e con l’art.15 commi 1 e 4 DPR. 16.04.2009 n. 51.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato svoltasi da remoto, ai sensi dell'art 87, comma 4 bis , cod. proc. amm., del 29 settembre 2022, il Cons. D D F.
FATTO
Con ricorso, notificato in data 29.09.2013 e depositato in data 7.10.2013, gli odierni ricorrenti - Agenti di Polizia Penitenziaria - hanno proposto azione per vedere accertato il diritto alla corresponsione del compenso “maggiorato” spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quadriennio gennaio 2009/dicembre 2012, per le ore di straordinario effettuate e non pagate, svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, nonché per il diritto alla fruizione del c.d. “riposo recupero” e della c.d. “indennità supplementare”, detta anche “indennità di compensazione” nella misura di € 8,00 spettante a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, come previsto dalla disciplina normativa e contrattuale di settore, succedutasi nel tempo.
In subordine, i medesimi ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero resistente alla corresponsione e/o liquidazione e/o al pagamento del suddetto compenso.
A sostegno delle loro doglianze, gli interessati, hanno esposto:
-di essere dipendenti del Ministero della Giustizia e di appartenere al Corpo di Polizia Penitenziaria;
-di rivestire, per la precisione, la qualifica di “Assistenti Capo” e di essere in servizio presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo;
-che, in base al CCNL di categoria, l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, con diritto a un giorno di riposo settimanale ed ha durata giornaliera di 6 ore in quanto si sviluppa su 6 giorni settimanali;
-di essere tenuti - qualora esigenze di servizio lo richiedano - a svolgere lavoro in eccedenza alle 36 ore settimanali, con diritto al compenso “maggiorato”;
-di poter essere chiamati in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale, con diritto al recupero del riposo non fruito e alla corresponsione di un’indennità di euro 8,00 per il disagio subito;
- di essere stati assegnati al servizio anche nelle giornate destinate al riposo settimanale, in tal modo eccedendo l'orario ordinario di 36 ore settimanali;
-di aver chiesto con lettera raccomandata a/r del 19.03.2013 al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e alla Casa Circondariale “Pagliarelli” gli estratti dei tabulati delle ore di lavoro straordinario “in esubero” prestate per ciascuna annualità (dal 2009 al 2012), non risultanti dalle buste paga, al fine di poter correttamente qualificare la correlativa domanda retributiva;
-che la suddetta richiesta era stata evasa dalla Direzione della Casa Circondariale “Pagliarelli” con la nota del 27.03.2013 prot. n.7819/UP-AA, alla quale era allegato, per ciascun ricorrente, il prospetto contabile di liquidazione del compenso per lavoro straordinario “in esubero”;
-di aver contestato con lettera raccomandata a/r del 15 aprile 2013 i suddetti prospetti di liquidazione, poiché essi attestavano un unico importo delle ore di straordinario “in esubero” e, precisamente, la tariffa feriale e diurna (dalle ore 7:00 a.m. fino alle 22:00 p.m.), mentre le ore di straordinario prestate dagli stessi erano state espletate anche in orario notturno (dalle ore 22:00 p.m. alle ore 6:00 a.m.), oltre che nei giorni festivi e in orario notturno festivo;
-di aver chiesto il ricalcolo del prospetto contabile del lavoro straordinario in esubero prestato negli anni 2009-2010-2011-2012 con indicazione delle ore prestate in giorno feriale e in giorno festivo, nonchè in orario diurno e notturno e con indicazione delle corrispondenti tariffe di remunerazione, ovvero, in subordine, l’estratto dei brogliacci relativi agli anni, ai mesi e ai giorni di lavoro straordinario in esubero e i correlativi fogli dello straordinario in esubero effettuato;
-di non essere stati correttamente retribuiti, non essendo stata loro corrisposta né l'indennità per il mancato riposo, né la retribuzione maggiorata per tutte le ore di lavoro straordinario effettuate.
Per resistere al ricorso si è costituito il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, che ha successivamente depositato vari documenti e, in vista dell’udienza, una memoria difensiva con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato.
Alla pubblica udienza del 29 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato solo in parte e nei limiti delle seguenti considerazioni.
Il ricorso è fondato nella parte in cui si chiede il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 10 comma 3 d.P.R. n. 170 del 11.09.2007, che ha recepito il C.C.N.L. di categoria, per il disagio arrecato a chi è chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo settimanale per un orario eccedente quello ordinario;è invece infondato nella parte in cui si chiede il riconoscimento del diritto al compenso spettante per le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte, ossia al pagamento delle ore lavorative prestate oltre le 36 ore settimanali ordinarie.
Infatti, quanto a quest’ultima pretesa, si osserva come, con legge 27 dicembre 2013 n. 147, legge di stabilità per l’anno 2014, il legislatore, all'art. 1 comma 476, abbia operato l'interpretazione autentica degli artt. 10, comma 3, d.P.R. 11 settembre 2007 n. 170 e 11, comma 8, d.P.R. 13 giugno 2002 n. 166, i quali si interpretano nel senso che: “La prestazione lavorativa, resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero”.
Al riguardo, la Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 2016, n. 132 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
Ad avviso del giudice delle leggi, infatti, l’intervento legislativo ha avuto una reale portata interpretativa, avendo esso il compito di dirimere un’incertezza e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria, e cioè che il lavoro straordinario prestato in giorno festivo è solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale.
A seguito della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi, la giurisprudenza amministrativa, ai fini dell'individuazione della categoria delle “ore di straordinario”, ha concluso per l’infondatezza del criterio di calcolo su base “orizzontale” (vale a dire settimanale), criterio sostenuto dalla difesa dei ricorrenti, dovendo darsi applicazione al diverso criterio “verticale” che considera le ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario giornaliero (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 11 giugno 2018, n. 1233;T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 26 aprile 2018, n. 969).
Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario [...] Osserva la Corte costituzionale che “la previsione risulta così coerente con l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata”(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, n. 1705;cfr. anche T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 febbraio 2019, n. 345;T.A.R. Toscana, sez. I, 24 gennaio 2019, n. 130;T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1161).
Sulla scorta di tale pronuncia, già con sentenza n. 1705 del 12 aprile 2017, il Consiglio di Stato, sez. IV, mutando il proprio precedente orientamento del 2012, ha statuito: "il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell'ambito della singola giornata (criterio c.d. "verticale") e non secondo l'eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. "orizzontale"). Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario".
Le coordinate normative sopra richiamate conducono alla conclusione che la prestazione lavorativa, resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, non determina il diritto alla retribuzione a titolo di lavoro straordinario, se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero (cfr. da ultimo Cons. Stato, n. 1467/2022).
Dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, discende l’infondatezza della domanda proposta dalle odierne parti ricorrenti volta ad ottenere la corresponsione del compenso per le ore di lavoro straordinario svolte in giornate destinate al riposo oltre le 36 ore settimanali, ma entro i limiti dell’ordinario turno giornaliero.
Il ricorso è, invece, fondato, alla luce di quanto sopra esposto, nella parte in cui si chiede il riconoscimento del diritto al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 10 comma 3 d.P.R. n. 170 del 11/09/2007. Pertanto, nella misura in cui i ricorrenti, per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio, siano stati chiamati dall’amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, hanno diritto all'indennità prevista dalla norma in questione, sempre che il servizio sia stato svolto in misura superiore all’orario giornaliero ordinario e ove non sia stata già corrisposta dall'Amministrazione.
Sotto questo aspetto, spetta all’Amministrazione eseguire le verifiche necessarie con riferimento ai periodi indicati dai ricorrenti e, qualora ne sussistano i presupposti, procedere ai necessari pagamenti.
L’esito del giudizio e la natura degli interessi azionati giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.