TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-01-05, n. 202200065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-01-05, n. 202200065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200065
Data del deposito : 5 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2022

N. 00065/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11226/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11226 del 2013, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e con domicilio fisico ex art. 25 cpa eletto presso lo studio della stessa in Roma, l.go Gen. Gonzaga del Vodice, 4;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 2586 del 21.5.2013 Posizione n.333/H/24099 di rigetto delle domande presentate dall’Ispettore Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-rispettivamente in data 15.12.2004 e in data 31.5.2005 per il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità: “-OMISSIS-”, notificato a mani del ricorrente in data 29 agosto 2013 e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale a quello specificamente impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il sig. -OMISSIS- Ispettore Capo della Polizia di Stato, riferisce di essersi arruolato nel 1987 e assegnato quale agente ausiliare a Palermo presso il Reparto Mobile dove ha svolto attività di vigilanza fissa sotto le abitazioni di magistrati nonché servizi di ordine e sicurezza pubblica, indossando per tali attività il casco e il giubbotto antiproiettile di notevole peso, con svolgimento di turni diurni e notturni e di lavoro straordinario.

Dopo la frequenza del secondo corso di formazione in qualità di agente effettivo è stato assegnato alla Questura di Palermo, dove ha svolto servizi automontati con volante, attività di investigazione, perlustrazione e controllo, servizio di ordine pubblico con turnazioni, servizio esterno, spesso in condizioni metereologiche avverse e con particolare disagio nel servizio di vigilanza per l’uso dell’elmetto e del giubbotto. Analoghi servizi ha svolto, nelle medesime condizioni, anche nel periodo nel quale ha rivestito la qualifica di Ispettore negli anni dal 1998 al 2000. In particolare nel settembre 2000 è stato trasferito alla Digos di Palermo, sezione ordine pubblico e successivamente nominato responsabile della Squadra tifoseria, con turni massacranti e notevole stress psico-fisico per lo svolgimento di attività per il mantenimento dell'ordine pubblico. Nel 2001 è stato trasferito a Roma presso il Commissariato Trevi e inserito alla Sezione Ordine Pubblico, quindi addetto al controllo e alla vigilanza di tutti i punti nevralgici del Centro Storico di Roma, svolgendo servizio di ordine pubblico, controllo e vigilanza di sedi diplomatiche e sedi parlamentari e soggetto a lunghi turni di servizio. In seguito nel 2002 è stato trasferito all’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale quale coordinatore dell'archivio generale, della logistica e dell’organizzazione delle scorte alle personalità, anche in tal caso con turni impegnativi e servizio di reperibilità.

Espone che tutte le circostanze lavorative e di servizio sopra descritte lo hanno sottoposto oltre ad un -OMISSIS-) anche ad un gravoso stress psicofisico e impegno lavorativo, -OMISSIS-, legati al disagio psichico e alla impossibilità di consumare pasti regolari oltre alla effettiva esposizione a condizioni microclimatico-ambientali e metereologiche avverse.

In data 15.12.2004 ha presentato istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la riscontrata " -OMISSIS- " e per l’" -OMISSIS- ", ritenendo sussistente il nesso di causalità tra l'attività lavorativa svolta e le infermità contratte. Analoga domanda ha presentato in data 31.5.2005 per la riscontrata " -OMISSIS- ”.

In seguito si è sottoposto a visita presso la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma del Ministero delle Difesa che, con verbale mod. BL/B n° A70502364, lo ha riconosciuto affetto dalle infermità " -OMISSIS-", "-OMISSIS-" ed " -OMISSIS- ", ascrivendole rispettivamente, ai fini dell'equo indennizzo, alla Tab. A 8^ Ctg., alla Tab. A 7^ Ctg. ed alla Tab. A 8^ Ctg. e complessivamente alla Tabella A Categoria 6, di cui alle tabelle annesse al d.P.R. n. 834/1981 e succ. mod.

Successivamente il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, preso atto del processo verbale dell'8.3.2007 della Commissione Medica Ospedaliera di Roma ed esaminati tutti gli atti ha formulato nell'adunanza del 7.9.2011, n° 173/2011, parere negativo in merito al riconoscimento di dipendenza da fatti di servizio delle infermità contratte dal dipendente.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali, 1° Settore — AA.GG. e Personale, con decreto n. 2586/N del 21.5.2013, Posizione n. 333/14/24099, visto il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio, allegato e integralmente accolto, ha provveduto a non riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità e a respingere la domanda di equo indennizzo.

1.1.Avverso tale decreto e gli altri atti presupposti ha proposto ricorso deducendo quali motivi di impugnazione: Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed illogicità e per difetto e perplessità della motivazione, in quanto il Ministero avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del Comitato per la verifica delle cause di servizio, omettendone completamente la trascrizione dello stesso senza svolgere qualsiasi indagine o accertamento circa l'attività lavorativa svolta dal ricorrente al fine di verificare se l’attività potesse in qualche modo assurgere a causa o concausa efficiente e determinante alla realizzazione dell'evento. Sia il Comitato di Verifica che il Ministero dell'Interno avrebbero svolto un'analisi e una valutazione estremamente riduttiva dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente con una superficiale analisi, ritenendo insussistente un ruolo anche solo di concausa efficiente e determinante, omettendo la idonea istruttoria sulla tipologia di attività ventennale di servizio di ordine pubblico da parte del ricorrente svolta con gravose turnazioni e disagevoli condizioni, in situazioni di elevato stress psicofisico in relazione anche agli incarichi di responsabilità ricoperti, influenti nel favorire le patologie riscontrate, come desumibile dalla relazione medico legale in data 4.9. 2013.

Il ricorrente ha quindi concluso per l’annullamento del decreto impugnato e per il riconoscimento delle predette patologie dipendenti da causa di servizio con una riduzione della capacità lavorativa generica ascrivibile, ai fini dell'equo indennizzo, nella misura complessiva della Sesta ctg Tab. A di cui alle tabelle annesse al d.P.R.n. 834/1981.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno in resistenza ed ha depositato documenti relativi al procedimento nonché relazione difensiva con la quale l’Amministrazione procedente si è opposta all’accoglimento del ricorso tenuto conto della legittimità del suo operato che ha determinato il rigetto delle istanze del ricorrente alla luce del parere del CVCS, parere tecnico discrezionale vincolante, parte integrante dello stesso decreto, e ritenuto logico e non contraddittorio anche in relazione all’attività svolta dal ricorrente sulla base delle risultanze documentali;
la resistente ha quindi concluso per la reiezione del ricorso.

3. A seguito di avviso di perenzione da parte della Segreteria, parte ricorrente ha depositato istanza di fissazione udienza ex art. 82 cpa, a firma congiunta con il difensore, manifestando l’interesse alla definizione del giudizio.

Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Oggetto del gravame è il decreto del Ministero dell’interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 2586 del 21.5.2013 di rigetto delle domande presentate dall’Ispettore Capo della Polizia di Stato -OMISSIS-rispettivamente in data 15.12.2004 e in data 31.5.2005 per il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità: “ -OMISSIS-”, “-OMISSIS- ” ed “ -OMISSIS- ”, sulla base del parere del Comitato di Verifica n° 38470/10 del 07/09/2011, allegato allo stesso decreto e integralmente accolto nel contenuto.

Parte ricorrente, come sopra riportato, ha censurato nella sostanza, l’illegittimità del decreto impugnato per difetto di motivazione e di istruttoria e la mancata valutazione dei fatti da parte dell’Amministrazione che avrebbe basato acriticamente la sua valutazione sulla base del parere reso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, non trascritto nell’ambito del decreto, e recante un giudizio generico e comunque senza valutazione della concreta attività lavorativa a dell’effettivo servizio prestato dal ricorrente e carente di approfondimento istruttorio, come desumibile dalle conclusioni contrastanti della relazione medico-legale allegata dallo stesso ricorrente.

2. Le censure non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

2.1.Al riguardo appare utile ricostruire le coordinate giurisprudenziali di riferimento che valgono a perimetrare l'ambito cognitivo consentito, in subiecta materia , al giudice amministrativo.

Sotto tale profilo va richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454;
idem, sez. III, 29 dicembre 2017, n.6175;
idem, sez. III, 31 gennaio 2019, n.770), per il quale gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni ovvero per il travisamento dei fatti o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale, non avendo il giudice amministrativo la possibilità di sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454;
id., 8 giugno 2009, n. 3500;
id. 9 marzo 2017, n.1435;
id. 27 giugno 2017, n. 5357;
id, sez. V, 17 giugno 2019, n.4029 e n. 4031).

Come chiarito dalla giurisprudenza, il d.P.R, n. 461 del 2001 che regola la disciplina ha affidato al C.V.C.S il compito di accertare l'esistenza del nesso causale (o concausale) con il servizio delle infermità contratte dai pubblici dipendenti (artt. 11 e 12).

Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, infatti, il parere del C.V.C.S non solo è obbligatorio, ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l’Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di detto organo (cfr. ex multis , Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1 settembre 2020, n. 1628;
Tar Lazio, Roma, sez. I, 28 novembre 2019, n. 13633).

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 d.P.R. n. 461 del 2001, quindi, il parere del C.V.C.S. si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione procedente, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova e autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In altre parole, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 10 ottobre 2018, n. 5822;
Tar Lazio, Roma, sez. I, 15 giugno 2020, n. 6531).

Peraltro, il C.V.C.S esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quale la C.M.O: si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicché l'Amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, invece una motivazione specifica puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato. Pertanto il parere del Comitato di verifica, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione affidato a tale organo collegiale, ben può discostarsi sia dal giudizio espresso dalla C.M.O., che da quello formulato da medici di parte (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n.1671;
Tar Lombardia, Milano, sez. III, 1 settembre 2020, n.1628;
Tar Friuli Venezia Giulia, 30 novembre 2020, n. 414).

Di conseguenza, per costante giurisprudenza, come sopra indicato, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell'Amministrazione che recepiscono il parere del C.V.C.S. sulla dipendenza di un'infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non di correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 marzo 2021, n.2481;
id. 26 febbraio 2021, n. 1671;
id. 9 novembre 2020, n.6898;
Tar Lazio, Roma, sez. I, 1 aprile 2019, n.4243). Il giudice amministrativo, pertanto, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa, neanche in caso di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte.

Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione e di istruttoria inficiante il parere espresso dal C.V.C.S., unico organo competente, come sopra indicato, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità da causa di servizio.

3. Alla luce della cornice giuridica di riferimento non sono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente che lamenta nella sostanza il difetto istruttorio e della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare riguardo al gravato decreto ministeriale conclusivo del relativo procedimento, esso è da considerarsi adeguatamente motivato sia con il richiamo al verbale della C.M.O. di Roma dell’8 marzo 2007 sul riscontro delle infermità-OMISSIS- e-OMISSIS-entrambe ascrivibili alla 8^ categoria e ipertensione arteriosa con danno d’organo ascrivibile alla 7^ categoria, sia con l’indicazione del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 38470/10 del 7.9.2011, richiamato per relationem e allegato, che ha preso in considerazione le patologie riscontrate dalla C.M.O. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2012, n. 5675;
id. Sez. II, 15 luglio 2015, n.2376). Del resto la natura del parere del Comitato di Verifica delle cause di servizio rende superflua, in sede di adozione del diniego ministeriale, una ulteriore, e ripetitiva, specificazione delle ragioni ritenute ostative al riconoscimento richiesto (cfr. Tar Emilia-Romagna, Parma, 26 giugno 2017, n. 233;
Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 26 aprile 2016, n. 160). Ed inoltre risulta infondata la censurata omessa trascrizione del contenuto del parere del Comitato di verifica, in quanto il decreto impugnato ha invece espressamente allegato il detto parere ed ha specificato di accogliere integralmente le considerazioni espresse dal detto Organo, rendendo quindi disponibile all’interessato la visione degli atti, in conformità ai principi in materia di motivazione per relationem .

Nel caso di specie, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso la propria valutazione deliberata ritenendo con il parere n. 38470/2010 (adunanza n.173/2011 del 7.9.2011) che l’infermità “ -OMISSIS- ” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “ in quanto trattasi di patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una specifica e particolare labilità -OMISSIS- ”, con la precisazione che su tale infermità “ l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea ad agire in senso causale o concausale efficiente e determinante perché non caratterizzata da specifici gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale e stressogeno ”.

Il detto Organo riguardo alla infermità “ -OMISSIS- ” ha precisato che non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio “ -OMISSIS-” ed ha altresì precisato che “ Nel determinismo e nel successivo decorso dell’affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato , tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante”.

Infine riguardo alla infermità “ --OMISSIS- ”, il C.V.C.S. ha espresso il parere che “ non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto -OMISSIS- ” ed ha evidenziato che “ gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.

A tale conclusione il Comitato di Verifica è giunto “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”;
ivi comprese, quindi, rileva il Collegio, le indicazioni sulle modalità con cui il ricorrente svolgeva il proprio servizio (“ e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”) , emergenti dal Foglio matricolare, dalle note allegate al ricorso, comprese quelle relative al lavoro straordinario svolto nel periodo interessato (che seppure riscontrate in esubero al monte ore assegnato, sono state ritenute comunque dall’Amministrazione quali prestazioni rese per lo svolgimento di ordinari compiti istituzionali emergenti, ma prevedibili, vedi nota Dipartimento P.S. dell’11 febbraio 2003), allegati, oltre che dalle stesse istanze avanzate dall’interessato per l’infermità e dalla documentazione prodotta con le stesse.

Per quanto riguarda le predette valutazioni del parere del CVCS, come sopra descritte, parere richiamato nelle conclusioni nel decreto impugnato (e allo stesso allegato) non può sostenersi che trattasi di conclusioni irragionevoli seppure risultanti diverse e opposte a quelle sostenute nella perizia di parte.

La divergenza nelle valutazioni è possibile nelle fattispecie in cui la discrezionalità tecnica conduce a conclusioni opinabili, ma non per questo illegittime, in quanto nel caso concreto non risulta che l’Amministrazione procedente abbia ignorato o travisato determinati fatti rilevanti oppure abbia ignorato circostanze di fatto decisive.

Al riguardo, gli elementi di fatto allegati al gravame (foglio matricolare e caratteristico, documentazione interna e sanitaria sulle infermità, certificazioni mediche) e quelli descritti in ricorso si riassumono in un servizio ordinario di polizia, di ordine pubblico e di polizia giudiziaria con il disimpegno dei relativi servizi connessi allo svolgimento di detta attività tipica del Servizio di P.S. (svolta con encomiabile impegno), senza che però risultino descritti e specificamente documentati eccezionali circostanze o eventi, non presi in considerazione dal Comitato di verifica.

Pertanto il mero richiamo del ricorrente nel ricorso alle modalità di servizio svolte (con turni anche di notte, piantonamento e servizio di vigilanza, uso elmetto e giubbetto antiproiettile, servizio svolto anche in condizioni climatiche avverse - il che evoca le modalità tipiche e comunque ordinarie di svolgimento del servizio d'Istituto, anche riguardo al rilievo sul servizio con incarichi di responsabilità) non può inficiare la coerenza logica e tecnica del parere citato;
nella specie sui servizi resi rileva invece dal foglio matricolare, in atti, l’impiego del ricorrente in attività comunque ordinaria di Istituto, non risultando adempiuto quell'onere probatorio, che, in assenza di un nesso di rischio specifico tra l'attività lavorativa svolta e le infermità dedotte, spetta al ricorrente. Del resto le argomentazioni evidenziate dal ricorrente sulla mancata valutazione da parte dell’Amministrazione dei fattori scatenanti come derivanti dall’attività, risultano affermate e non concretamente provate e si ribadisce che non possono assumere rilievo le considerazioni di cui alla consulenza medico legale allegata e ciò anche in quanto, in base alla consolidata giurisprudenza in materia, “ non sono motivi capaci di produrre l'illegittimità di un atto impugnato la contraddittorietà tra il parere del CVCS e … referti d’istituti di parte in ordine al caso di specie, o produzioni della scienza medica, atteso che la competenza a stabilire l'eventuale rapporto di derivazione tra prestazioni di servizio e insorgenza di una infermità ricade in via esclusiva sul comitato di verifica a norma del d. P.R. n. 461 del 2001, che disciplina in termini organici la materia delle cause di servizio ” (cfr. Cons. Stato, sez II, 26 luglio 2017, n.1810).

Sul punto merita di essere ricordato come la giurisprudenza abbia reiteratamente affermato che la dipendenza da causa di servizio debba essere ancorata all'esistenza di specifici e concreti fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella della specie (ordine pubblico e polizia giudiziaria), di responsabilità e con turni che, per la stessa natura, include nella “normalità” anche carichi lavorativi differenziati rispetto a condizioni ottimali. Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche legate allo svolgimento del servizio, turnazioni, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr. Tar Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2013, n.2034;
id. Napoli, sez. VI, 28 novembre 2017, n.5629).

Il Collegio rammenta che, per sconfessare la valutazione medica resa dal Comitato di Verifica, non è utile limitarsi a fornire una diversa analisi, tendente a sostituire valutazioni proprie a quelle dell’organo tecnico a ciò deputato (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I quater, 27 luglio 2016, n. 8605;
id. 28 aprile 2017, n. 4987) e, nel caso di specie, alla luce di quanto rappresentato e documentato, non sono ravvisabili elementi per addivenire ad una decisione differente.

Di conseguenza si ribadisce la costante giurisprudenza sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’Amministrazione che recepiscono il parere del C.V.C.S. sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio - vizi logici, irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito - circostanze nella specie non presenti (cfr. Cons. Stato, n. 6778 del 2019, n. 5822 del 2018;
Tar Piemonte, 286 del 2016;
Tar Puglia, Lecce, n. 935 del 2018;
Tar Lazio, Roma, n. 242 del 2016).

Ed infatti il parere del C.V.C.S. risulta corretto quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo utilizzato. Né può ravvisarsi in esso, per quanto sopra indicato, il censurato deficit istruttorio e motivazionale in quanto il Comitato di verifica ha analizzato le singole patologie riscontrate al ricorrente, valutando la riconducibilità delle affezioni riscontrate alle sole condizioni soggettive e personali del ricorrente, escludendo che il servizio reso dallo stesso nelle sue articolazioni e come rappresentato, possa aver inciso sulle patologie.

4. Conclusivamente, il ricorso in quanto infondato va respinto e riguardo alle spese di giudizio sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse tra le parti, tenuto conto della particolare natura della materia controversa.

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