TAR Salerno, sez. I, sentenza 2011-04-12, n. 201100677
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Testo completo
N. 00677/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2010 proposto da C O, rappresentato e difeso dagli avv.ti G C e B Z con domicilio eletto presso gli stessi a Salerno nella Segreteria del TAR;
contro
il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato per legge a Salerno in Corso Vittorio Emanuele n.58;
per l'annullamento, previa sospensione :1) dell'avviso di gara del 4.11.2009 per l’affidamento in concessione di n. 3 lotti di terreno per sfalcio di erbe ed un lotto per sfalcio di erbe e pascolo; 2) delle note prot. n. ME23663/0018514.12.4.3 Sfalcio e Pascolo del 28/10/2009 e n. 0020820 del 27/11/2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il Ministero della Difesa ha emesso l’avviso di gara del 4 novembre 2009 per l’affidamento in concessione di tre lotti di terreno per sfalcio d’erbe e di un lotto per sfalcio d’erbe e pascolo ovino nell’area del comprensorio militare del Comune di Serre.
Col ricorso in esame, notificato in data 8 gennaio 2010 e depositato il 21 successivo, il signor C O, titolare di concessione per sfalcio d’erbe nei suddetti terreni e beneficiario del contestuale e conseguente contratto stipulato il 14 gennaio 2004 per la durata di anni 6 con decorrenza dal 11 novembre 2003 e scadenza al 10 ottobre 2009 (che segna la fine dell’annata agraria 2008/2009), ha impugnato il suddetto avviso chiedendone l’annullamento.
Il ricorrente, assumendo la prefigurazione di affitto di fondi rustici del contratto stipulato con l’Amministrazione intimata, sostiene l’illegittimità dell’atto impugnato perché non si sarebbe tenuto conto della durata quindicennale dei rapporti negoziali in materia stabilita dall’art. 22 della legge 3/5/1982 n. 203 e dell’applicabilità di siffatto regime ai contratti riguardanti anche i terreni del patrimonio demaniale degli enti pubblici disposta dall’art. 6 del D.Lgs. 18/5/2001 n. 228, e precisando che l’inferiore durata sessennale del contratto stipulato è suscettibile di sostituzione con quella (quindicennale) a norma dell’art. 1339 c.c.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio il 25 gennaio 2010, ha controdedotto chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza con la memoria depositata il 3 febbraio seguente.
Nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2010 è stata respinta la domanda cautelare.
Il ricorrente, con la memoria depositata il 15 novembre 2010, ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, insistendo