TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-08-29, n. 201201475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2012-08-29, n. 201201475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201201475
Data del deposito : 29 agosto 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00046/2012 REG.RIC.

N. 01475/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00046/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 46 del 2012, proposto da:
A S M E, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Questura di Cremona - Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto del 15/11/2011 di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonchè di ogni altro atto connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Cremona - Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all’esame il cittadino extracomunitario A S M E impugna del decreto del Questore in data 15/11/2011, con cui è stata rigettata l'istanza di permesso di soggiorno, richiesto a seguito di rilascio di n.o. al lavoro ex art. 22 D.lgs. n. 286/98, essendo stato rilevato che, con il nominativo Said Alì, risultava essere stato espulso con decreto del Prefetto di Bergamo in data 5.10.2005, con divieto di rientro nel t.n. per dieci anni, ai sensi di quanto previsto all’epoca ex art. 13, c. 14 del D.lgs. n. 286/98.

Il ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto si fonda esclusivamente sul mancato rispetto del periodo di dieci anni posto nel decreto di espulsione del 2005 e deduce:

1) “Violazione di legge per contrasto dell’art. 13 c. 13 D.lgs. n. 286/98 con l’art. 11 della direttiva 2008/115/Ce”;

2) “Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione dell’articolo 5. comma 5 TU 286/1998;
eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficiente istruttoria e difetto di motivazione”.

Alla c.c. dell’ 8 febbraio 2012 è stata accolta (ord. n. 84/12) l’istanza cautelare con fissazione dell'udienza pubblica del l’11.7.2012 per la trattazione di merito del ricorso.

Alla pubblica udienza il difensore del ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla decisione dl gravame, essendo stato rilasciato il permesso di soggiorno nelle more del giudizio.

Conseguentemente il ricorso va dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del giudizio.

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