TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-12-02, n. 202200723

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-12-02, n. 202200723
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200723
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2022

N. 00723/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00655/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 655 del 2010, proposto da
B S in qualità di legale rappresentante della Ditta “Chalet Amorino di B S &
Figli Snc” (già Ditta individuale B S), rappresentato e difeso dagli avvocati P C e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Porto San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A R in Ancona, corso Garibaldi, 136;

nei confronti

P L, titolare della concessione "Da S", non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera del C.C. n. 26 del 29/04/2010 del Comune di Porto S. Giorgio di approvazione definitiva della variante al Piano Particolareggiato di spiaggia adottato con deliberazione del CC n. 41 del 25/06/2009;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto San Giorgio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente è titolare, a seguito di rinnovo, di due concessioni demaniali rilasciate nel 2008 dal Comune di Porto San Giorgio per l’occupazione di un tratto di arenile ove insistono gli stabilimenti balneari “Chalet Amorino” e “B S”, già individuati nel Piano Particolareggiato di spiaggia adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 5 maggio 2002 ai numeri 55 e 55/A.

Su detto tratto di arenile, egli ha realizzato alcune opere in virtù di regolare concessione rilasciata nel 1997 e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresa la variante intervenuta nel 2009, nonché ha versato regolarmente il canone demaniale dovuto.

Con delibera di Consiglio comunale n. 41 del 25 giugno 2009, il Comune, revocando le precedenti delibere n. 54 e n. 55 del 24 giugno 2008, adottava una variante al Piano Spiaggia, la quale, per quel che qui interessa, prevedeva che:

“- la concessione n. 29 "Piattoni", al fine di creare il cono visivo che consenta la libera visione del mare in direzione di Via Magellano, viene spostata ove oggi esiste una spiaggia libera, tra le concessioni 55 e 56;
il fronte della concessione demaniale "Piattoni" sarà pari a 35,00 ml;

- Le concessioni 55 e 55A vengono traslate verso Sud al fine di occupare un cuscinetto di spiaggia tra la concessione 54 e la concessione 55A, inutilizzabile come spiaggia libera per le esigue dimensioni;
”.

Il ricorrente, quindi, presentava proprie osservazioni per rappresentare che, qualora la disposta traslazione sul tratto di arenile di suo interesse fosse stata di fatto attuata, il chiosco bar regolarmente assentito e realizzato nel 1997 insistente sulla concessione 55/A sarebbe stato “tagliato” per 1/3 della lunghezza. Inoltre, sempre tale ultima concessione, a differenza di altre, aveva subito un trattamento deteriore, essendo passata da metri 10,00 a metri 12,50 anziché a metri 25,00;
conseguentemente, egli ne chiedeva l’ampliamento.

Esaminate le osservazioni pervenute, il Comune, con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 21 dicembre 2009, approvava il documento di controdeduzioni alle stesse.

In particolare, con riferimento alle osservazioni presentate dal ricorrente, il Comune non accoglieva la proposta di modifica dell’assetto territoriale delle concessioni 55 e 55/A mediante ampliamento di quest’ultima. Veniva invece parzialmente accolta l’osservazione n. 12 proveniente da un consigliere comunale, con l’effetto di stabilire la traslazione in direzione Sud della concessione n. 56/A “Da S” al confine con la concessione n. 55 e la conseguente modifica delle planimetrie in senso conforme, e ciò al fine di riunificare un tratto di spiaggia libera precedentemente spezzato in due dalla variante.

Tale modifica, tuttavia, non mutava la situazione di fatto, permanendo parte del chiosco bar di sua proprietà su area di competenza della concessione 56/A.

Ciò nonostante, con delibera consiliare n. 26 del 29 aprile 2010 la variante veniva approvata.

Detto ultimo provvedimento è stato qui gravato nella parte di interesse del ricorrente, ovvero nella parte in cui ridetermina i confini delle concessioni allo stesso rilasciate comportando una traslazione verso Sud di metri sei e un “taglio” del chiosco bar ivi insistente per 1/3 della sua lunghezza, nonché nella parte in cui non prevede l’ampliamento della concessione 55/A nel senso auspicato.

A sostegno del gravame deduce eccesso di potere per illogicità manifesta, vizio di motivazione, difetto di istruttoria, violazione delle regole del giusto procedimento per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, violazione del principio del legittimo affidamento e insussistenza dell’interesse pubblico a modificare una situazione ormai consolidata.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Porto San Giorgio, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame stante l’omessa impugnazione della deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 21 dicembre 2009 di approvazione del documento di controdeduzioni alle osservazioni e, nel merito, ha dedotto l’infondatezza delle censure chiedendo il rigetto del ricorso.

Nelle more del giudizio, il Comune ha avviato un procedimento di rettifica in autotutela del confine demaniale tra le concessioni 55 e 56/A (cfr., deliberazione della Giunta comunale n. 63 del 14 maggio 2021), in accoglimento dell’istanza inoltrata dal ricorrente prot. n. 30251 del 30 dicembre 2010 ( sub documento n. 15 allegato alle memorie depositate in data 29 aprile 2021), e ha predisposto una variante in tal senso al Piano Particolareggiato spiaggia al fine di rettificare gli errori materiali contenuti nella variante precedentemente approvata e qui impugnata (cfr., nota del Dirigente del IV settore del comune di Porto San Giorgio prot. 10388 del 12 aprile 2022).

Tuttavia, con memoria depositata in data 21 aprile 2022, parte ricorrente ha rappresentato che, nonostante i citati provvedimenti, la situazione è di fatto rimasta immutata e che, eventualmente, l’iter avviato dal Comune di Porto San Giorgio andrebbe a soddisfare solo parzialmente le domande di cui all’istanza di autotutela del B, restando del tutto disattesa la domanda di ampliamento della concessione demaniale come formulata in atti. Conseguentemente, il ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni, ha chiesto l’accoglimento del gravame.

In data 24 maggio 2022, il Comune ha depositato documentazione da cui si evince lo stato del procedimento di variante.

Alla pubblica udienza del 25 maggio 2022 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione.

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